Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01700/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6750 del 2025, proposto da
RM AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 2341/2015 del 16 dicembre 2015, munita di formula esecutiva e notificata, confermata con sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6517/2019, pubblicata il 18 dicembre 2019, notificata il 16 gennaio 2020 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. AB AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2025, AR RM ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 2341/2015, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 6517/2019.
Con le predette pronunce, il giudice ordinario ha accertato il diritto della ricorrente al reinquadramento e alla ricostruzione di carriera, condannando l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud a prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità giuridica, di servizio ed economica, i periodi di servizio precedentemente svolti con contratti di lavoro a tempo determinato, pari a tre anni e sei mesi, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
La ricorrente ha lamentato la perdurante inerzia dell'Amministrazione che, nonostante la notifica dei titoli e il passaggio in giudicato della sentenza d'appello, non aveva ancora provveduto a conformarsi al comando giudiziale. Ha pertanto chiesto che venisse ordinato all'ASL di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine stabilito e, in caso di ulteriore inadempimento, che venisse nominato un Commissario ad Acta, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'ASL Napoli 3 Sud, depositando una prima memoria di stile in data 4 dicembre 2025.
Successivamente, con memoria difensiva depositata in data 4 febbraio 2026, l'Amministrazione resistente ha rappresentato di aver dato completa esecuzione al titolo azionato. In particolare, ha comunicato di aver adottato la determina n. 1262 del 2026, con la quale ha provveduto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio e al reinquadramento giuridico della ricorrente. Ha inoltre eccepito che la condanna al pagamento delle differenze retributive, essendo generica, non costituiva titolo esecutivo idoneo ad essere azionato in sede di ottemperanza. Sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto dichiararsi la carenza di interesse e la compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata in pari data, la difesa della ricorrente ha preso atto dell'avvenuta esecuzione del giudicato nelle more del presente giudizio, avvenuta con la citata determina dirigenziale. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All'udienza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, l'Amministrazione resistente ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2341/2015, come confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 6517/2019.
In particolare, con la determina n. 1262 del 3 febbraio 2026, l'ASL Napoli 3 Sud ha provveduto alla ricostruzione della carriera e al reinquadramento giuridico della ricorrente, adempiendo così all'obbligo principale statuito dal giudice del lavoro.
Tale circostanza, pacificamente riconosciuta anche dalla parte ricorrente nella propria memoria difensiva, ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in questa sede.
Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere". Tale pronuncia postula che siano accaduti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo, stante l'avvenuta realizzazione del bene della vita cui il ricorrente aspirava (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2059 del 2014).
Nel caso di specie, l'adozione dell'atto di reinquadramento da parte dell'ASL ha integrato pienamente i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3.- Ciò posto, occorre provvedere alla regolamentazione delle spese di giudizio. La richiesta di compensazione avanzata dall'Amministrazione resistente non può trovare accoglimento.
La cessazione della materia del contendere, infatti, non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, le quali devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale (Consiglio di Stato num. 4306 del 2022).
Tale principio impone di valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio qualora l'Amministrazione non avesse posto in essere, in corso di causa, l'attività satisfattiva che ha determinato la fine della controversia.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il ricorso per ottemperanza fosse, al momento della sua proposizione, fondato. L'Amministrazione, difatti, era rimasta inadempiente rispetto a un obbligo sancito da una sentenza passata in giudicato, costringendo la ricorrente ad adire la giustizia amministrativa per ottenere l'esecuzione del comando giudiziale. L'adempimento è intervenuto solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, a dimostrazione della necessità e fondatezza dell'azione intrapresa.
L'ASL Napoli 3 Sud deve, pertanto, essere considerata parte virtualmente soccombente e, come tale, tenuta a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a.
4.- Le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali), con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Mascolo, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LE, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
AB AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB AF | NT LE |
IL SEGRETARIO