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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/11/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3169/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3169/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LO IA MARIA, con domicilio presso il suo studio sito in Milano, Via
Pretorio n. 30;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MARINONI LUCIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano,
Via Santa Tecla n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in FALCADE, in data 26/07/2014, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di FALCADE alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2014, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pag. 1 di 5 2. La figlia minore , C.F. viene affidata congiuntamente Per_1 C.F._3
a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3. La casa coniugale sita in Robecco sul Naviglio (MI), , Frazione Controparte_2
Casterno, resta in uso al SI. con tutti gli arredi ad eccezione di alcuni oggetti Pt_1 che, in accordo con il marito, la SI.ra ha già asportato al rilascio del giorno CP_1
01.10.2025, come da separato documento redatto e sottoscritto dai coniugi.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì, Per_1 dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.30 allorché riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
inoltre, quando la minore trascorrerà il fine settimana con la mamma, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche due giorni la settimana, con pernotto, tendenzialmente il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva allorché la riaccompagnerà a scuola;
il padre potrà, altresì, vedere la minore infrasettimanalmente, previo accordo con la madre e congruo preavviso;
le parti concordano che quando uno dei due genitori, per motivi di lavoro o per urgenze avrà necessità di supporto per la gestione di in un giorno non Per_1 calendarizzato, dovrà preventivamente richiedere all'altro la disponibilità a tenerla con sé e solo successivamente reperire una soluzione alternativa prima con i parenti e quindi con amici o con una baby sitter di comune fiducia.
Ciascun genitore trascorrerà due settimane estive, non consecutive con la minore finché la stessa avrà concluso il ciclo della scuola primaria, e decorso tale termine, ciascun genitore potrà tenere con sé due settimane estive anche consecutive con la Per_1 minore, salvo diverso e migliore accordo. I genitori si impegnano a comunicare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Quanto agli ulteriori periodi di sospensione scolastica, la mamma trascorrerà con la figlia la vigilia di Natale, mentre il papà la terrà il 25 dicembre, prelevandola a casa della mamma la mattina;
alternativamente, ciascun genitore starà con la minore dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
alternate le altre festività ed i ponti;
i genitori festeggeranno insieme il compleanno della bambina;
la festa della mamma e il compleanno della mamma con quest'ultima; la festa del papà e il compleanno pag. 2 di 5 del papà con quest'ultimo. Il tutto salvo diverso e migliore accordo dovesse intervenire fra le Parti.
In ogni caso dovrà essere fatto salvo il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciò nell'esclusivo interesse morale e materiale della minore, cui deve essere garantito un clima sereno di vita familiare ove crescere, nel rispetto del disposto di cui all'art. 337 ter cod. civ. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative alla minore dovranno essere sempre concordate come previsto ex lege e i genitori si impegnano a mantenere attivi i contatti telefonici e WhatsApp nel preminente interesse della minore.
6. Il SI. contribuirà al mantenimento di mediante il versamento della Pt_1 Per_1 somma mensile di € 550,00 mediante bonifico bancario continuativo in favore della
SI.ra sul conto corrente intestato a quest'ultima, IBAN CP_1
[...], entro il giorno 15 del mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100 % delle Spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, da intendersi qui richiamato e conosciuto dalle Parti, con la specificazione che la mensa scolastica sarà interamente a carico della madre.
Le Parti concordano che, in caso di necessità e di difficoltà del SI. nel Pt_1 pagamento delle spese straordinarie, fermo quanto stabilito dal Protocollo in merito all'eventuale assenso sulle spese da sostenersi, la SI.ra potrà intervenire CP_1 economicamente nella spesa, anticipandola, nel miglior interesse di e per suo Per_1 benessere psico fisico.
Il genitore anticipatario dovrà inviare all'altro via mail o WhatsApp la documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni ed il rimborso dovrà avvenire nei successivi 15 giorni.
7. L'assegno Unico verrà percepito al 100% dalla SI.ra . Controparte_1
8. Il conto corrente cointestato verrà chiuso e/o intestato al solo SI. le somme Pt_1 ivi depositate resteranno al medesimo. Il Libretto postale di n. 000050906056 Per_1 con un saldo di € 4.600,15 al 30.06.2024 rimarrà in possesso della SI.ra CP_1
pag. 3 di 5 Angela impegnandosi Ella alla rendicontazione al SI. entro il 15.01 di Parte_1 ogni anno.
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
10. I genitori, in caso di nuove relazioni, si impegnano a presentare ad il/la Per_1 nuovo/a partner solo quando la relazione sarà divenuta stabile e duratura, con un'introduzione graduale e ponderata e, comunque si impegnano a non porre in essere nuove convivenze finché non avrà terminato il ciclo della Scuola Primaria, nel Per_1 suo preminente interesse.
11. Le parti si danno l'assenso al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche a favore della minore.
12. Le spese del presente procedimento saranno sostenute da ciascuna parte in favore del proprio legale, ma il contributo unificato per il presente procedimento sarà a carico del SI. . Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni come sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno precisato le condizioni come sopra indicate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in FALCADE, in data 26/07/2014, CP_1 il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di FALCADE alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3169/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3169/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LO IA MARIA, con domicilio presso il suo studio sito in Milano, Via
Pretorio n. 30;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MARINONI LUCIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano,
Via Santa Tecla n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in FALCADE, in data 26/07/2014, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di FALCADE alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2014, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pag. 1 di 5 2. La figlia minore , C.F. viene affidata congiuntamente Per_1 C.F._3
a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3. La casa coniugale sita in Robecco sul Naviglio (MI), , Frazione Controparte_2
Casterno, resta in uso al SI. con tutti gli arredi ad eccezione di alcuni oggetti Pt_1 che, in accordo con il marito, la SI.ra ha già asportato al rilascio del giorno CP_1
01.10.2025, come da separato documento redatto e sottoscritto dai coniugi.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì, Per_1 dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.30 allorché riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
inoltre, quando la minore trascorrerà il fine settimana con la mamma, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche due giorni la settimana, con pernotto, tendenzialmente il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva allorché la riaccompagnerà a scuola;
il padre potrà, altresì, vedere la minore infrasettimanalmente, previo accordo con la madre e congruo preavviso;
le parti concordano che quando uno dei due genitori, per motivi di lavoro o per urgenze avrà necessità di supporto per la gestione di in un giorno non Per_1 calendarizzato, dovrà preventivamente richiedere all'altro la disponibilità a tenerla con sé e solo successivamente reperire una soluzione alternativa prima con i parenti e quindi con amici o con una baby sitter di comune fiducia.
Ciascun genitore trascorrerà due settimane estive, non consecutive con la minore finché la stessa avrà concluso il ciclo della scuola primaria, e decorso tale termine, ciascun genitore potrà tenere con sé due settimane estive anche consecutive con la Per_1 minore, salvo diverso e migliore accordo. I genitori si impegnano a comunicare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Quanto agli ulteriori periodi di sospensione scolastica, la mamma trascorrerà con la figlia la vigilia di Natale, mentre il papà la terrà il 25 dicembre, prelevandola a casa della mamma la mattina;
alternativamente, ciascun genitore starà con la minore dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
alternate le altre festività ed i ponti;
i genitori festeggeranno insieme il compleanno della bambina;
la festa della mamma e il compleanno della mamma con quest'ultima; la festa del papà e il compleanno pag. 2 di 5 del papà con quest'ultimo. Il tutto salvo diverso e migliore accordo dovesse intervenire fra le Parti.
In ogni caso dovrà essere fatto salvo il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciò nell'esclusivo interesse morale e materiale della minore, cui deve essere garantito un clima sereno di vita familiare ove crescere, nel rispetto del disposto di cui all'art. 337 ter cod. civ. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative alla minore dovranno essere sempre concordate come previsto ex lege e i genitori si impegnano a mantenere attivi i contatti telefonici e WhatsApp nel preminente interesse della minore.
6. Il SI. contribuirà al mantenimento di mediante il versamento della Pt_1 Per_1 somma mensile di € 550,00 mediante bonifico bancario continuativo in favore della
SI.ra sul conto corrente intestato a quest'ultima, IBAN CP_1
[...], entro il giorno 15 del mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100 % delle Spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, da intendersi qui richiamato e conosciuto dalle Parti, con la specificazione che la mensa scolastica sarà interamente a carico della madre.
Le Parti concordano che, in caso di necessità e di difficoltà del SI. nel Pt_1 pagamento delle spese straordinarie, fermo quanto stabilito dal Protocollo in merito all'eventuale assenso sulle spese da sostenersi, la SI.ra potrà intervenire CP_1 economicamente nella spesa, anticipandola, nel miglior interesse di e per suo Per_1 benessere psico fisico.
Il genitore anticipatario dovrà inviare all'altro via mail o WhatsApp la documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni ed il rimborso dovrà avvenire nei successivi 15 giorni.
7. L'assegno Unico verrà percepito al 100% dalla SI.ra . Controparte_1
8. Il conto corrente cointestato verrà chiuso e/o intestato al solo SI. le somme Pt_1 ivi depositate resteranno al medesimo. Il Libretto postale di n. 000050906056 Per_1 con un saldo di € 4.600,15 al 30.06.2024 rimarrà in possesso della SI.ra CP_1
pag. 3 di 5 Angela impegnandosi Ella alla rendicontazione al SI. entro il 15.01 di Parte_1 ogni anno.
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
10. I genitori, in caso di nuove relazioni, si impegnano a presentare ad il/la Per_1 nuovo/a partner solo quando la relazione sarà divenuta stabile e duratura, con un'introduzione graduale e ponderata e, comunque si impegnano a non porre in essere nuove convivenze finché non avrà terminato il ciclo della Scuola Primaria, nel Per_1 suo preminente interesse.
11. Le parti si danno l'assenso al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche a favore della minore.
12. Le spese del presente procedimento saranno sostenute da ciascuna parte in favore del proprio legale, ma il contributo unificato per il presente procedimento sarà a carico del SI. . Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni come sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno precisato le condizioni come sopra indicate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in FALCADE, in data 26/07/2014, CP_1 il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di FALCADE alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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