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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1509 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21 novembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
Avv. (C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C. F. , il primo in proprio, la seconda
[...] CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dal primo, come da investitura in atti
OPPONENTI
E società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_1
(C.F. ), attraverso la mandataria (già P.IVA_1 CP_2 CP_3
(partita IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall' avv. Alberto Alessandrini, come da investitura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve ritenersi non contestata la legittimazione attiva in capo alla opposta.
Al riguardo, si constata che nella citazione in opposizione e fino al deposito delle note sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni nelle quali il profilo in esame non viene neppure indicato), gli opponenti non hanno sollevato la relativa questione.
Comunque, è documentalmente emerso che (già Controparte_1 CP_4
e, a ritroso,
[...] Controparte_5 Controparte_5 [...]
è divenuta titolare del credito, nei confronti della società Controparte_6 [...]
di euro 118.254,63, a saldo del rapporto di c/c, da ultimo prendente n. Parte_3
517858 (già c/c n° 180), oltre interessi successivi nella misura contrattuale del 15,40% nominale annuo (16,312% effettivo annuo). Indisputabile è che, in relazione a tale debito, gli odierni opponenti hanno assunto la veste di fideiussori.
La domanda è fondata, avendo la dato prova della esistenza del credito anche CP_5
mediante la produzione degli estratti conto, oltre che della fonte del rapporto regolato in conto corrente.
Secondo l'opinione corrente, mentre l'estratto conto farebbe piena prova del credito, conservando tale efficacia anche nell'eventuale giudizio di opposizione (App. Roma 10 settembre 2020, n. 4157, in De Jure;
Trib. Latina 17 marzo 2020, n. 607, ivi), diversamente il saldaconto assumerebbe rilevanza probatoria esclusivamente nella fase senza contraddittorio, con la conseguenza che, in sede di opposizione, esso potrà essere valutato solo alla stregua di mero indizio (Cass. civ., sez. un., 18 luglio 1994, n. 6707).
Si intende, ora, fare riferimento alla apertura di credito in conto corrente, del 25 febbraio 2013, reiterata a cadenza mensile.
Il relativo documento di sintesi, sottoscritto dalla debitrice principale nella medesima data, riporta quel che segue nei riquadri sottostanti Quanto precede esclude che possa trovare accoglimento la eccezione di indeterminatezza del contratto sia in punto di fissazione del tasso di interessi, sia circa ulteriori (e non specificamente quantificati) costi.
Si è peraltro ritenuto, in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (Cass. 1373/2024).
Viene inoltre espressamente escluso l'anatocismo:
In relazione agli interessi anatocistici, la stringata relazione di parti opponenti, a firma del rag. , si rivela del tutto silente, essendo stata redatta senza neppure Per_1
preoccuparsi di acquisire previamente la documentazione utile;
del resto, neppure in una seconda fase, quando cioè la banca ha prodotto copia degli estratti conti, gli opponenti hanno presentato una ipotesi ricostruttiva o alternativa del saldo passivo della debitrice principale, depurata da eventuali poste indebite.
Va quindi rimarcato che, a fronte della deduzione di illegittimi addebiti a titolo di usura e anatocismo, gli opponenti non hanno dato seguito alla relativa eccezione, in tal modo mostrando di non aver alcun serio interesse nel coltivarla.
Serve aggiungere che è rimasta priva di specifica contestazione, la argomentazione della banca secondo cui, in ragione del tipo di operazione in esame (aperture di credito in conto corrente, per importi superiori a 5.000,00, il tasso di interesse soglia è pari al
16,67, epperciò inferiore a quello di cui in contratto.
Piuttosto, la difesa degli opponenti sembra maggiormente orientata a conseguire la liberazione dagli impegni assunti in forza del duplice negozio fideiussorio, sulla scorta della applicabilità, in primis, dell'art. 1956 c.c., e, in via gradata, dell'art. 1957 c.c., disposizione - tanto si assume - non validamente derogata dalla autonomia contrattuale.
Procedendo con ordinata andatura, in tema di liberazione del fideiussore ex art. 1956
c.c., la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che il principio secondo cui la mancata richiesta della “speciale” autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale, qualora la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale debba presumersi comune anche al fideiussore, “è affermato solo in presenza di circostanze che possano giustificare tale ultima presunzione”, tendendo così a valorizzare e dare concretezza agli obblighi informativi dell'istituto di credito nei confronti del garante: “Obbligo precipuo del garantito verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, è di comunicare al suo garante l'avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto. Ed invero, l'ipotesi contemplata dalla norma di cui all'articolo 1956 c.c. - con la quale si dispone che il creditore che, senza speciale autorizzazione del fideiussore per un'obbligazione futura, abbia concesso credito al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, perde la garanzia concessa - vale per ogni situazione in cui si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto per cui viene concessa la garanzia fideiussoria, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo. Difatti, il creditore, il quale dispone di strumenti di autotutela che gli consentono di porre immediatamente termine al rapporto continuativo impedendo al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua esposizione debitoria, se non vuole perdere il beneficio ottenuto dal garante, è tenuto pertanto ad informare il garante inconsapevole di tale situazione, affinché non venga persa, in ragione della volontà del creditore di aumentare il proprio margine di rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante ha fatto iniziale affidamento (Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010; Sez. 1,
Ordinanza n. 27932 del 31/10/2018)”, come richiamate da Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 54 del 7.01.2021 (in detto senso, cfr. Cass. Civ., sez. III, 13.12.2019, n.
32774).
In applicazione di tale principio, che risponde anche alle necessità di contemperamento degli interessi delle parti alla luce dei criteri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, l'onere posto a carico dell'istituto bancario creditore di richiedere la preventiva autorizzazione del fideiussore prima di mantenere o accordare nuovo credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali si siano aggravate successivamente alla sottoscrizione del contratto di garanzia, non viene meno neppure nell'ipotesi in cui parte debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio, ovvero sia il coniuge o familiare convivente (cfr.
Cass. n. 12456/1997; Cass. n. 7587/2001 e Cass. n. 3761/2006): “circostanze la cui valutazione, in un senso o nell'altro, comporta apprezzamento di fatto da ritenersi riservato al giudice del merito e che rimane insindacabile nel giudizio di legittimità, se non sul piano della motivazione e dei ristretti limiti in cui tale sindacato oggi è consentito, non potendosi invece predicare alcun automatismo inferenziale dal solo rapporto parentale”, come da citata Ordinanza della Suprema Corte (cfr. Cass., n.
54/2021).
Di conseguenza, se l'obbligo di informare il fideiussore in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale non scatta automaticamente quando il fideiussore è anche uno stretto congiunto del soggetto garantito, neppure l'autorizzazione ex art. 1956 c.c. deve ritenersi implicitamente prestata, dovendo anzi comportare caso per caso una valutazione di fatto da compiersi da parte del giudice, senza alcun automatismo inferenziale dal solo rapporto parentale, essendo la ratio di tale disposizione quella di tutelare il fideiussore inconsapevole.
Trasferendo l'applicazione di tali principi al caso di specie, nella premessa che sia del tutto ragionevole presumere che i i quali spontaneamente e consapevolmente Parte_1
hanno accettato di assumere la veste di fideiussori per debiti altrui, assumano su di sé
l'onere di acquisire direttamente dal debitore, nel cui interesse la garanzia è prestata, tutte quelle informazioni che la banca è tenuta a fornire a quest'ultimo, come peraltro espressamente previsto dal disposto degli artt. 4 e 5 dei contratti di fideiussione in atti
(in ognuno dei quali è chiaramente indicato un onere di informazione a carico dei garanti), deve escludersi che il contegno della banca presti il fianco alle critiche rivoltele dagli opponenti.
Serve rilevare, nel solco dei mentovati artt. 4 e 5 dei negozi fideiussori, che gli attuali opponenti non hanno neppur solo dedotto che, richiestavi, la banca abbia mai impedito loro di accedere ad informazioni rilevanti quanto alla soglia di indebitamento della debitrice o che questa ultima gli abbia impedito di accedere ai libri contabili o altri dati rilevanti.
Peraltro, non risulta che gli opponenti abbiano, inascoltati, richiesto di impedire la erogazione di ulteriore flusso di denaro a debito, né tantomeno esercitato il recesso.
Sennonché, altro ancora deve rilevarsi.
Va infatti conferito adeguato risalto all'incontrovertibile circostanza che costoro hanno svolto un ruolo attivo nell'organigramma societario: , in veste di socia;
il Parte_4
in qualità di soggetto variamente attivo e partecipe alla vita societaria della Parte_1
compagine debitrice principale: se ne riconosce il non occulto ruolo di segretario del relativo organo assembleare, oltre che, stando alla descrizione sintetica delle operazioni racchiuse negli estratti conto, di soggetto che, in nome della disponeva Parte_1
bonifici a titolo di “finanziamento soci” in favore della poi decotta società.
Donde, si annoti, la singolarità della posizione degli opponenti i quali non esitano ad additare la banca sul motivo di aver questa largito in favore della debitrice principale un credito eccedentario rispetto alle potenzialità di restituzione, sincronicamente e disinvoltamente trascurando la circostanza che essi stessi (almeno e sicuramente la erano a largire finanziamenti (non già societatis causa, sibbene) a titolo di Parte_1 mutuo che, a voler stare ai dati dichiarati nel bilancio 2012 Parte_5
ascendevano ad euro 6.782.574.
Simile posta passiva, sempre a voler stare a quanto viene affiorando dall'esame della apposita componente del bilancio dell'anno 2012, appare inferiore rispetto alla esposizione della stessa compagine debitrice nei confronti del ceto bancario;
simile dato, del resto, deve essere esaminato in rapporto alla sia pur lieve riduzione del debito verso le banche (v. pag. 15).
La stessa natura della operazione di apertura di credito, con rinnovo mensile (se ne contano in atti 10), esibisce una cautela della banca nella esposizione debitoria.
Serve aggiungere che l'estratto conto del 31 marzo 20209, riportava, all'epoca della stipulazione (risalente al 20 marzo 2009) della fideiussione omnibus limitata, un saldo attivo di euro 20.036,49.
Si viene adesso alla non meno defatigante eccezione mirante, con varietà di accenti, alla disattivazione della deroga convenzionale alla previsione dell'art. 1957 c.c..
È anzitutto da registrare, in argomento, la mai decampata opinione degli opponenti, sostenuta con apparente convinzione sulla scorta di un formante giurisprudenziale alla cui asserita vincolatività (peraltro valevole - alle condizioni normativamente previste - nei confronti del solo giudice del rinvio, ciò di cui dismemorano gli opponenti, e comunque reso salvo quanto previsto dall'art. 384, comma II, c.p.c.) costoro si sono riportati, a tener per vera la quale “.. il credito garantito è stato risolto dal 14/07/14, .. è trascorso il termine di mesi 36 previsti, … quel credito non è stato mai richiesto con atto giudiziario” (in detti termini, cfr. memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c., folio
1°).
Corrisponde dunque ad una energica linea difensiva degli opponenti quella secondo cui, fissato in quel trascorso 14 luglio 2014 il momento di scadenza della obbligazione principale (i.e.: quella calata in sede monitoria) e quindi il dies a quo del termine di 36 mesi (quale risultante, in luogo di quello semestrale, dalla deroga all'art. 1957 c.c., recata dal negozio di garanzia, dai medesimi fidejubenti appositamente sottoscritto anche in parte qua), termine entro cui è onere del creditore dare impulso alle iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale, neppure il detto termine (quantunque assicurante al creditore un più lasco agio cronologico) sia stato rispettato dalla banca creditrice che vi era onerata, dal momento che risale unicamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo la sola (e, come dedotto, prima) iniziativa giudiziale attraverso cui il creditore ha fatto valere, in direzione del debitore principale, la relativa pretesa. Tanto, in plateale contrasto - così si continua ad assumere - con l'indirizzo giurisprudenziale che fa carico al creditore di promuovere la detta istanza ex art. 1957
c.c. servendosi di un atto giudiziale.
Sennonché, già nella relativa comparsa di costituzione, la opposta ha calato documentazione attestante che nel procedimento di esecuzione forzata immobiliare da altri aperto nei confronti delle la creditrice aveva spiegato un Parte_3
“Ricorso di intervento” del 23 giugno 2016, notificato alla debitrice il 21 giugno 2016
(v. doc. n. 30, allegato alla comparsa di costituzione della opposta).
Ora, se si tiene conto che i precedenti richiamati dalle medesime parti opponenti (v.
Cass. 1724/2016 e Cass. 25197/2023) offrono, dell'istanza ex art. 1957 c.c., una chiave di lettura nel senso che essa venga esigendo il ricorso ad un mezzo di tutela processuale volto a raggiungere, anche esecutivamente, l'accertamento (indipendentemente dal suo esito) della pretesa nei confronti del debitore principale, ne viene che la summentovata iniziativa, sì come svolta in executivis dalla creditrice, si situa cronologicamente entro il recinto cronologico dei 36 mesi (secondo la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., e non collimante - prima facie - con alcuna di quelle censurate dalla competente autorità, confronto in ogni caso ostacolato, lo si dirà di seguito, dalla omessa produzione del provvedimento sanzionatorio ad opera delle parti a ciò interessate) dalla scadenza della obbligazione (cadente nel già ricordato 14 luglio 2014).
Qui giunti, è da cosiderare la circostanza che gli opponenti non hanno prodotto una copia del provvedimento sanzionatorio del quale hanno preteso che il Tribunale desse applicazione. Di vero, la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti (Cass.
7387/2025 e già 422/2025).
Va peraltro rilevata la mancata prova, nel caso controverso, della diffusione uniforme nel periodo di sottoscrizione delle garanzie (marzo e settembre 2009) da parte delle banche del modulo ABI contestato a causa della mancata produzione degli elementi fattuali da valutare e costituiti dagli altri contratti similari praticati da altri istituti di credito nello stesso periodo. Neppure, d'altro canto, potrebbe persuasivamente evocarsi la connotazione onerosa della clausola in commento. In argomento, si è stabilito che la clausola relativa alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass. 9245/2007 e Cass. 28943/2017).
Del resto, per le ragioni già emerse, è da escludere in radice la qualità di consumatori in caso agli opponenti.
Non del tutto trascurabile appare dipoi la considerazione per cui, se la ratio dell'art. 1957 c.c. è quella di esortare il creditore a pretendere (in sede giudiziale o esecutiva) - entro 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale (nella specie, pacificamente coincidente nel 14 luglio 2014) - quanto dovuto dal debitore principale ( Parte_6
, per evitare che questi accumuli ulteriore debito che sarebbe poi il garante, con il
[...]
relativo patrimonio, a dovere adempiere (o che in tal modo si contraggano le possibilità per il garante solvens di agire con successo in regresso verso il debitore, il cui patrimonio sarà diminuito), se ciò è vero, allora non coglie nel segno la eccezione svolta dai garanti in punto alla asserita, non asseverata, illegittimità della deroga al 1957 c.c.
(clausola la cui applicazione in concreto non li ha pregiudicati): la obbligazione principale è scaduta il 14 luglio 2014; la azione esecutiva nei confronti del debitore principale (mediante intervento della banca nella procedura immobiliare) risale al 2016
(ciò che era consentito dalla clausola di -parziale- deroga al 1957 che permetteva alla banca anziché di agire entro 6 mesi, 36 mesi), in quel tornante temporale ricompreso tra la data del 14 luglio 2014 e la data dell'intervento del 2016, non si ravvisa quale maggior debito sia maturato a carico della debitrice principale (5 vele) e di riflesso verso i garanti.
Più precisamente:
- alla data (pacifica tra le parti) di avvenuta scadenza della obbligazione principale (e dunque di esigibilità del credito), ossia il detto 14 luglio 2014, il dovuto dalla debitrice principale (e quindi dai garanti) ascendeva ad euro 113.783,97 (v. l'importo oggetto della interpellatio stragiudiziale del 14 luglio 2014, inviata al debitore principale e alle parti opponenti e da queste ultime ricevuta il 16 e 18 luglio 2024);
- alla data dell'intervento nella procedura esecutiva (mercé “Ricorso di intervento” del
23 giugno 2016, notificato alla debitrice il 21 giugno 2016), il debito era asceso ad euro
118.017,28 (dall'estratto allegato nella produzione calata nel procedimento esecutivo promosso tramite il ricorso di intervento emerge che alla data del 4 settembre 2016, il debito della era di euro 116.995,25; al 4 settembre 2016 all'1 aprile 2016, Parte_6
era aumentato (appena) da euro 116.995,25 ad euro 118.017,28: so tratta, peraltro, di calcoli neppure contestati da ); Per_1
- con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 15 aprile 2022, la banca era a domandare la condanna della debitrice principale e dei garanti all'importo di euro
118.254,63.
Se così è allora, il maggior debito derivante dalla (e nonostante la) clausola di deroga al
1957 c.c. (che comunque non coincide con la clausola sanzionata dalla Banca Italia) è minimo ed è dovuto solo alla naturale decorrenza degli interessi (a questo soltanto, a tutto concedere, può limitarsi in concreto l'effetto deleterio rispetto ai garanti, della applicazione della clausola in menzione, della cui offensività non hanno seria ragione di dolersi).
Quanto, poi, alla ipotetica omessa coltivazione delle istanze (profilo, per vero, rispetto al quale non risulta che gli opponenti abbiano segnatamente eccepito alcunché), si registra, comunque, che, in data 7 novembre 2018, la compagine debitrice principale è stata dichiarata decotta.
La mancata coltivazione della azione (esecutiva) non è stata eccepita dai garanti: comunque successivamente le istanze non potevano essere direttamente rivoltele visto che è fallita il 16 novembre 2018.
Infine, stante la previsione dell'art. 6 del contratto di fideiussione, i garanti sono tenuti a corrispondere gli interessi moratori nella stessa misura della debitrice principale.
Ne derivano il rigetto della opposizione e la declaratoria di definitiva esecutività del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1509 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 383/2022 del 20 aprile 2022; 2) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 7.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 9 giugno 2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1509 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21 novembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
Avv. (C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C. F. , il primo in proprio, la seconda
[...] CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dal primo, come da investitura in atti
OPPONENTI
E società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_1
(C.F. ), attraverso la mandataria (già P.IVA_1 CP_2 CP_3
(partita IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall' avv. Alberto Alessandrini, come da investitura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve ritenersi non contestata la legittimazione attiva in capo alla opposta.
Al riguardo, si constata che nella citazione in opposizione e fino al deposito delle note sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni nelle quali il profilo in esame non viene neppure indicato), gli opponenti non hanno sollevato la relativa questione.
Comunque, è documentalmente emerso che (già Controparte_1 CP_4
e, a ritroso,
[...] Controparte_5 Controparte_5 [...]
è divenuta titolare del credito, nei confronti della società Controparte_6 [...]
di euro 118.254,63, a saldo del rapporto di c/c, da ultimo prendente n. Parte_3
517858 (già c/c n° 180), oltre interessi successivi nella misura contrattuale del 15,40% nominale annuo (16,312% effettivo annuo). Indisputabile è che, in relazione a tale debito, gli odierni opponenti hanno assunto la veste di fideiussori.
La domanda è fondata, avendo la dato prova della esistenza del credito anche CP_5
mediante la produzione degli estratti conto, oltre che della fonte del rapporto regolato in conto corrente.
Secondo l'opinione corrente, mentre l'estratto conto farebbe piena prova del credito, conservando tale efficacia anche nell'eventuale giudizio di opposizione (App. Roma 10 settembre 2020, n. 4157, in De Jure;
Trib. Latina 17 marzo 2020, n. 607, ivi), diversamente il saldaconto assumerebbe rilevanza probatoria esclusivamente nella fase senza contraddittorio, con la conseguenza che, in sede di opposizione, esso potrà essere valutato solo alla stregua di mero indizio (Cass. civ., sez. un., 18 luglio 1994, n. 6707).
Si intende, ora, fare riferimento alla apertura di credito in conto corrente, del 25 febbraio 2013, reiterata a cadenza mensile.
Il relativo documento di sintesi, sottoscritto dalla debitrice principale nella medesima data, riporta quel che segue nei riquadri sottostanti Quanto precede esclude che possa trovare accoglimento la eccezione di indeterminatezza del contratto sia in punto di fissazione del tasso di interessi, sia circa ulteriori (e non specificamente quantificati) costi.
Si è peraltro ritenuto, in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (Cass. 1373/2024).
Viene inoltre espressamente escluso l'anatocismo:
In relazione agli interessi anatocistici, la stringata relazione di parti opponenti, a firma del rag. , si rivela del tutto silente, essendo stata redatta senza neppure Per_1
preoccuparsi di acquisire previamente la documentazione utile;
del resto, neppure in una seconda fase, quando cioè la banca ha prodotto copia degli estratti conti, gli opponenti hanno presentato una ipotesi ricostruttiva o alternativa del saldo passivo della debitrice principale, depurata da eventuali poste indebite.
Va quindi rimarcato che, a fronte della deduzione di illegittimi addebiti a titolo di usura e anatocismo, gli opponenti non hanno dato seguito alla relativa eccezione, in tal modo mostrando di non aver alcun serio interesse nel coltivarla.
Serve aggiungere che è rimasta priva di specifica contestazione, la argomentazione della banca secondo cui, in ragione del tipo di operazione in esame (aperture di credito in conto corrente, per importi superiori a 5.000,00, il tasso di interesse soglia è pari al
16,67, epperciò inferiore a quello di cui in contratto.
Piuttosto, la difesa degli opponenti sembra maggiormente orientata a conseguire la liberazione dagli impegni assunti in forza del duplice negozio fideiussorio, sulla scorta della applicabilità, in primis, dell'art. 1956 c.c., e, in via gradata, dell'art. 1957 c.c., disposizione - tanto si assume - non validamente derogata dalla autonomia contrattuale.
Procedendo con ordinata andatura, in tema di liberazione del fideiussore ex art. 1956
c.c., la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che il principio secondo cui la mancata richiesta della “speciale” autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale, qualora la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale debba presumersi comune anche al fideiussore, “è affermato solo in presenza di circostanze che possano giustificare tale ultima presunzione”, tendendo così a valorizzare e dare concretezza agli obblighi informativi dell'istituto di credito nei confronti del garante: “Obbligo precipuo del garantito verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, è di comunicare al suo garante l'avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto. Ed invero, l'ipotesi contemplata dalla norma di cui all'articolo 1956 c.c. - con la quale si dispone che il creditore che, senza speciale autorizzazione del fideiussore per un'obbligazione futura, abbia concesso credito al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, perde la garanzia concessa - vale per ogni situazione in cui si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto per cui viene concessa la garanzia fideiussoria, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo. Difatti, il creditore, il quale dispone di strumenti di autotutela che gli consentono di porre immediatamente termine al rapporto continuativo impedendo al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua esposizione debitoria, se non vuole perdere il beneficio ottenuto dal garante, è tenuto pertanto ad informare il garante inconsapevole di tale situazione, affinché non venga persa, in ragione della volontà del creditore di aumentare il proprio margine di rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante ha fatto iniziale affidamento (Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010; Sez. 1,
Ordinanza n. 27932 del 31/10/2018)”, come richiamate da Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 54 del 7.01.2021 (in detto senso, cfr. Cass. Civ., sez. III, 13.12.2019, n.
32774).
In applicazione di tale principio, che risponde anche alle necessità di contemperamento degli interessi delle parti alla luce dei criteri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, l'onere posto a carico dell'istituto bancario creditore di richiedere la preventiva autorizzazione del fideiussore prima di mantenere o accordare nuovo credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali si siano aggravate successivamente alla sottoscrizione del contratto di garanzia, non viene meno neppure nell'ipotesi in cui parte debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio, ovvero sia il coniuge o familiare convivente (cfr.
Cass. n. 12456/1997; Cass. n. 7587/2001 e Cass. n. 3761/2006): “circostanze la cui valutazione, in un senso o nell'altro, comporta apprezzamento di fatto da ritenersi riservato al giudice del merito e che rimane insindacabile nel giudizio di legittimità, se non sul piano della motivazione e dei ristretti limiti in cui tale sindacato oggi è consentito, non potendosi invece predicare alcun automatismo inferenziale dal solo rapporto parentale”, come da citata Ordinanza della Suprema Corte (cfr. Cass., n.
54/2021).
Di conseguenza, se l'obbligo di informare il fideiussore in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale non scatta automaticamente quando il fideiussore è anche uno stretto congiunto del soggetto garantito, neppure l'autorizzazione ex art. 1956 c.c. deve ritenersi implicitamente prestata, dovendo anzi comportare caso per caso una valutazione di fatto da compiersi da parte del giudice, senza alcun automatismo inferenziale dal solo rapporto parentale, essendo la ratio di tale disposizione quella di tutelare il fideiussore inconsapevole.
Trasferendo l'applicazione di tali principi al caso di specie, nella premessa che sia del tutto ragionevole presumere che i i quali spontaneamente e consapevolmente Parte_1
hanno accettato di assumere la veste di fideiussori per debiti altrui, assumano su di sé
l'onere di acquisire direttamente dal debitore, nel cui interesse la garanzia è prestata, tutte quelle informazioni che la banca è tenuta a fornire a quest'ultimo, come peraltro espressamente previsto dal disposto degli artt. 4 e 5 dei contratti di fideiussione in atti
(in ognuno dei quali è chiaramente indicato un onere di informazione a carico dei garanti), deve escludersi che il contegno della banca presti il fianco alle critiche rivoltele dagli opponenti.
Serve rilevare, nel solco dei mentovati artt. 4 e 5 dei negozi fideiussori, che gli attuali opponenti non hanno neppur solo dedotto che, richiestavi, la banca abbia mai impedito loro di accedere ad informazioni rilevanti quanto alla soglia di indebitamento della debitrice o che questa ultima gli abbia impedito di accedere ai libri contabili o altri dati rilevanti.
Peraltro, non risulta che gli opponenti abbiano, inascoltati, richiesto di impedire la erogazione di ulteriore flusso di denaro a debito, né tantomeno esercitato il recesso.
Sennonché, altro ancora deve rilevarsi.
Va infatti conferito adeguato risalto all'incontrovertibile circostanza che costoro hanno svolto un ruolo attivo nell'organigramma societario: , in veste di socia;
il Parte_4
in qualità di soggetto variamente attivo e partecipe alla vita societaria della Parte_1
compagine debitrice principale: se ne riconosce il non occulto ruolo di segretario del relativo organo assembleare, oltre che, stando alla descrizione sintetica delle operazioni racchiuse negli estratti conto, di soggetto che, in nome della disponeva Parte_1
bonifici a titolo di “finanziamento soci” in favore della poi decotta società.
Donde, si annoti, la singolarità della posizione degli opponenti i quali non esitano ad additare la banca sul motivo di aver questa largito in favore della debitrice principale un credito eccedentario rispetto alle potenzialità di restituzione, sincronicamente e disinvoltamente trascurando la circostanza che essi stessi (almeno e sicuramente la erano a largire finanziamenti (non già societatis causa, sibbene) a titolo di Parte_1 mutuo che, a voler stare ai dati dichiarati nel bilancio 2012 Parte_5
ascendevano ad euro 6.782.574.
Simile posta passiva, sempre a voler stare a quanto viene affiorando dall'esame della apposita componente del bilancio dell'anno 2012, appare inferiore rispetto alla esposizione della stessa compagine debitrice nei confronti del ceto bancario;
simile dato, del resto, deve essere esaminato in rapporto alla sia pur lieve riduzione del debito verso le banche (v. pag. 15).
La stessa natura della operazione di apertura di credito, con rinnovo mensile (se ne contano in atti 10), esibisce una cautela della banca nella esposizione debitoria.
Serve aggiungere che l'estratto conto del 31 marzo 20209, riportava, all'epoca della stipulazione (risalente al 20 marzo 2009) della fideiussione omnibus limitata, un saldo attivo di euro 20.036,49.
Si viene adesso alla non meno defatigante eccezione mirante, con varietà di accenti, alla disattivazione della deroga convenzionale alla previsione dell'art. 1957 c.c..
È anzitutto da registrare, in argomento, la mai decampata opinione degli opponenti, sostenuta con apparente convinzione sulla scorta di un formante giurisprudenziale alla cui asserita vincolatività (peraltro valevole - alle condizioni normativamente previste - nei confronti del solo giudice del rinvio, ciò di cui dismemorano gli opponenti, e comunque reso salvo quanto previsto dall'art. 384, comma II, c.p.c.) costoro si sono riportati, a tener per vera la quale “.. il credito garantito è stato risolto dal 14/07/14, .. è trascorso il termine di mesi 36 previsti, … quel credito non è stato mai richiesto con atto giudiziario” (in detti termini, cfr. memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c., folio
1°).
Corrisponde dunque ad una energica linea difensiva degli opponenti quella secondo cui, fissato in quel trascorso 14 luglio 2014 il momento di scadenza della obbligazione principale (i.e.: quella calata in sede monitoria) e quindi il dies a quo del termine di 36 mesi (quale risultante, in luogo di quello semestrale, dalla deroga all'art. 1957 c.c., recata dal negozio di garanzia, dai medesimi fidejubenti appositamente sottoscritto anche in parte qua), termine entro cui è onere del creditore dare impulso alle iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale, neppure il detto termine (quantunque assicurante al creditore un più lasco agio cronologico) sia stato rispettato dalla banca creditrice che vi era onerata, dal momento che risale unicamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo la sola (e, come dedotto, prima) iniziativa giudiziale attraverso cui il creditore ha fatto valere, in direzione del debitore principale, la relativa pretesa. Tanto, in plateale contrasto - così si continua ad assumere - con l'indirizzo giurisprudenziale che fa carico al creditore di promuovere la detta istanza ex art. 1957
c.c. servendosi di un atto giudiziale.
Sennonché, già nella relativa comparsa di costituzione, la opposta ha calato documentazione attestante che nel procedimento di esecuzione forzata immobiliare da altri aperto nei confronti delle la creditrice aveva spiegato un Parte_3
“Ricorso di intervento” del 23 giugno 2016, notificato alla debitrice il 21 giugno 2016
(v. doc. n. 30, allegato alla comparsa di costituzione della opposta).
Ora, se si tiene conto che i precedenti richiamati dalle medesime parti opponenti (v.
Cass. 1724/2016 e Cass. 25197/2023) offrono, dell'istanza ex art. 1957 c.c., una chiave di lettura nel senso che essa venga esigendo il ricorso ad un mezzo di tutela processuale volto a raggiungere, anche esecutivamente, l'accertamento (indipendentemente dal suo esito) della pretesa nei confronti del debitore principale, ne viene che la summentovata iniziativa, sì come svolta in executivis dalla creditrice, si situa cronologicamente entro il recinto cronologico dei 36 mesi (secondo la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., e non collimante - prima facie - con alcuna di quelle censurate dalla competente autorità, confronto in ogni caso ostacolato, lo si dirà di seguito, dalla omessa produzione del provvedimento sanzionatorio ad opera delle parti a ciò interessate) dalla scadenza della obbligazione (cadente nel già ricordato 14 luglio 2014).
Qui giunti, è da cosiderare la circostanza che gli opponenti non hanno prodotto una copia del provvedimento sanzionatorio del quale hanno preteso che il Tribunale desse applicazione. Di vero, la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti (Cass.
7387/2025 e già 422/2025).
Va peraltro rilevata la mancata prova, nel caso controverso, della diffusione uniforme nel periodo di sottoscrizione delle garanzie (marzo e settembre 2009) da parte delle banche del modulo ABI contestato a causa della mancata produzione degli elementi fattuali da valutare e costituiti dagli altri contratti similari praticati da altri istituti di credito nello stesso periodo. Neppure, d'altro canto, potrebbe persuasivamente evocarsi la connotazione onerosa della clausola in commento. In argomento, si è stabilito che la clausola relativa alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass. 9245/2007 e Cass. 28943/2017).
Del resto, per le ragioni già emerse, è da escludere in radice la qualità di consumatori in caso agli opponenti.
Non del tutto trascurabile appare dipoi la considerazione per cui, se la ratio dell'art. 1957 c.c. è quella di esortare il creditore a pretendere (in sede giudiziale o esecutiva) - entro 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale (nella specie, pacificamente coincidente nel 14 luglio 2014) - quanto dovuto dal debitore principale ( Parte_6
, per evitare che questi accumuli ulteriore debito che sarebbe poi il garante, con il
[...]
relativo patrimonio, a dovere adempiere (o che in tal modo si contraggano le possibilità per il garante solvens di agire con successo in regresso verso il debitore, il cui patrimonio sarà diminuito), se ciò è vero, allora non coglie nel segno la eccezione svolta dai garanti in punto alla asserita, non asseverata, illegittimità della deroga al 1957 c.c.
(clausola la cui applicazione in concreto non li ha pregiudicati): la obbligazione principale è scaduta il 14 luglio 2014; la azione esecutiva nei confronti del debitore principale (mediante intervento della banca nella procedura immobiliare) risale al 2016
(ciò che era consentito dalla clausola di -parziale- deroga al 1957 che permetteva alla banca anziché di agire entro 6 mesi, 36 mesi), in quel tornante temporale ricompreso tra la data del 14 luglio 2014 e la data dell'intervento del 2016, non si ravvisa quale maggior debito sia maturato a carico della debitrice principale (5 vele) e di riflesso verso i garanti.
Più precisamente:
- alla data (pacifica tra le parti) di avvenuta scadenza della obbligazione principale (e dunque di esigibilità del credito), ossia il detto 14 luglio 2014, il dovuto dalla debitrice principale (e quindi dai garanti) ascendeva ad euro 113.783,97 (v. l'importo oggetto della interpellatio stragiudiziale del 14 luglio 2014, inviata al debitore principale e alle parti opponenti e da queste ultime ricevuta il 16 e 18 luglio 2024);
- alla data dell'intervento nella procedura esecutiva (mercé “Ricorso di intervento” del
23 giugno 2016, notificato alla debitrice il 21 giugno 2016), il debito era asceso ad euro
118.017,28 (dall'estratto allegato nella produzione calata nel procedimento esecutivo promosso tramite il ricorso di intervento emerge che alla data del 4 settembre 2016, il debito della era di euro 116.995,25; al 4 settembre 2016 all'1 aprile 2016, Parte_6
era aumentato (appena) da euro 116.995,25 ad euro 118.017,28: so tratta, peraltro, di calcoli neppure contestati da ); Per_1
- con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 15 aprile 2022, la banca era a domandare la condanna della debitrice principale e dei garanti all'importo di euro
118.254,63.
Se così è allora, il maggior debito derivante dalla (e nonostante la) clausola di deroga al
1957 c.c. (che comunque non coincide con la clausola sanzionata dalla Banca Italia) è minimo ed è dovuto solo alla naturale decorrenza degli interessi (a questo soltanto, a tutto concedere, può limitarsi in concreto l'effetto deleterio rispetto ai garanti, della applicazione della clausola in menzione, della cui offensività non hanno seria ragione di dolersi).
Quanto, poi, alla ipotetica omessa coltivazione delle istanze (profilo, per vero, rispetto al quale non risulta che gli opponenti abbiano segnatamente eccepito alcunché), si registra, comunque, che, in data 7 novembre 2018, la compagine debitrice principale è stata dichiarata decotta.
La mancata coltivazione della azione (esecutiva) non è stata eccepita dai garanti: comunque successivamente le istanze non potevano essere direttamente rivoltele visto che è fallita il 16 novembre 2018.
Infine, stante la previsione dell'art. 6 del contratto di fideiussione, i garanti sono tenuti a corrispondere gli interessi moratori nella stessa misura della debitrice principale.
Ne derivano il rigetto della opposizione e la declaratoria di definitiva esecutività del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1509 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 383/2022 del 20 aprile 2022; 2) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 7.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 9 giugno 2025.
Il Giudice