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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4550 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
, rappresentati e difesi dall' Avv. Luciano D'Amato; Parte_1 Parte_2 parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, d convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società affinché fosse revocato Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 1002/2023 depositato dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
07.08.2023 per il pagamento della somma complessiva di €.17.236,94, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, gli opponenti eccepivano il mancato esperimento della mediazione prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 e, nel merito, rappresentavano l'abusività delle clausole contenute nei contratti sottoscritti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2023, la società CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei
[...] motivi di doglianza.
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda non può essere accolta, poiché l'art. 5 bis del d.lgs. 28/2010 prevede che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Pertanto, ciò che rileva è che la mediazione sia esperita entro l'udienza di rinvio seguente a quella in cui il giudice si è pronunciato sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie, con ordinanza depositata in data 15.02.2024, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione ed ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per esperire la mediazione. All'udienza del 19.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la società opposta ha prodotto il verbale di mediazione, con la conseguenza che la condizione di procedibilità è stata validamente esperita.
Passando al merito, le doglianze svolte in merito alla natura abusiva delle clausole dei contratti sottoscritti sono state svolte in via generica, non avendo gli opponenti indicato i profili di vessatorietà e le clausole contestate.
In ogni caso, dall'analisi della documentazione contrattuale, non emergono clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti.
Invero, l'ammontare del tasso di interesse applicato può integrare una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. f) solo ove comporti il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.
Nell'apertura di linea di credito n. 061668254.8 accesa nel luglio del 2019, il contratto prevede l'applicazione dei seguenti tassi di interesse: TAN pari al 16,50% e TAEG pari al
19,67% mentre il tasso soglia è pari 24,08%; del pari, il contratto di finanziamento stipulato nel giugno del 2021 prevede l'applicazione dei seguenti tassi di interesse: TAN pari al 9,16%, TAEG pari al 10,11%
e TEG ai fini usura pari al 12,92% mentre il tasso soglia è pari al 16,23%.
Pertanto, in difetto di specifiche censure in merito alla natura vessatoria delle clausole,
l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €.5.200,00 ed €.26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1002/2023;
II) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di €.
3.500,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 05.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4550 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
, rappresentati e difesi dall' Avv. Luciano D'Amato; Parte_1 Parte_2 parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, d convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società affinché fosse revocato Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 1002/2023 depositato dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
07.08.2023 per il pagamento della somma complessiva di €.17.236,94, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, gli opponenti eccepivano il mancato esperimento della mediazione prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 e, nel merito, rappresentavano l'abusività delle clausole contenute nei contratti sottoscritti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2023, la società CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei
[...] motivi di doglianza.
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda non può essere accolta, poiché l'art. 5 bis del d.lgs. 28/2010 prevede che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Pertanto, ciò che rileva è che la mediazione sia esperita entro l'udienza di rinvio seguente a quella in cui il giudice si è pronunciato sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie, con ordinanza depositata in data 15.02.2024, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione ed ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per esperire la mediazione. All'udienza del 19.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la società opposta ha prodotto il verbale di mediazione, con la conseguenza che la condizione di procedibilità è stata validamente esperita.
Passando al merito, le doglianze svolte in merito alla natura abusiva delle clausole dei contratti sottoscritti sono state svolte in via generica, non avendo gli opponenti indicato i profili di vessatorietà e le clausole contestate.
In ogni caso, dall'analisi della documentazione contrattuale, non emergono clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti.
Invero, l'ammontare del tasso di interesse applicato può integrare una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. f) solo ove comporti il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.
Nell'apertura di linea di credito n. 061668254.8 accesa nel luglio del 2019, il contratto prevede l'applicazione dei seguenti tassi di interesse: TAN pari al 16,50% e TAEG pari al
19,67% mentre il tasso soglia è pari 24,08%; del pari, il contratto di finanziamento stipulato nel giugno del 2021 prevede l'applicazione dei seguenti tassi di interesse: TAN pari al 9,16%, TAEG pari al 10,11%
e TEG ai fini usura pari al 12,92% mentre il tasso soglia è pari al 16,23%.
Pertanto, in difetto di specifiche censure in merito alla natura vessatoria delle clausole,
l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €.5.200,00 ed €.26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1002/2023;
II) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di €.
3.500,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 05.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso