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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/12/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies,
terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. r.g. 326/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. ANDREA PERINI Parte_1
ATTORE
contro
, con il patrocinio dell'avv. RC FARAONI CP_1
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni di parte attrice:
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE:
NEI CONFRONTI DEL SIG. TI RC:
- Accertarsi e dichiararsi come il Signor abbia percepito dall'odierno attore il CP_2
complessivo importo di € 186.653,00 a fronte della realizzazione di opere per € 79.326,97 (così
come quantificati in sede di C.T.U. dall'Arch. ; Persona_1
- In conseguenza, condannarsi il Signor alla restituzione del complessivo importo CP_2
di € 107.326,03(quale differenza tra costi sostenuti e importi corrisposti dal Signor Parte_1
), in quanto indebitamente trattenuto, oltre iva se dovuta, o della maggiore o minor
[...]
somma ritenuta di giustizia anche a seguito di espletamento di opportuna CTU;
- In ogni caso,
condannarsi il Signor alla rifusione in favore del Signor CP_2 Parte_1
dell'importo di € 1.712,88 -quale quota parte delle spese di C.T.U. Tribunale di Verona R.G.
8192/2022, poste in capo al Signor ll.mo Tribunale Adito -anticipate dall'attore per CP_3
i motivi meglio esposti in atto di citazione.
IN VIA SOLIDALE, NEI CONFRONTI DEL SIG. E DEL SIG. CP_2 CP_1
: CP_1
- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex artt.1218 –1669 c.c. in capo ai Signori CP_2
e in ragione del grave inadempimento posto in essere con riguardo alle
[...] CP_1
obbligazioni di cui al contratto di appalto sottoscritto con l'odierno attore per le ragioni meglio esposte in atto di citazione;
- In conseguenza, condannarsi gli stessi alla rifusione in favore dell'odierno attore dell'importo di
€ 3.616.58, così come quantificato dal C.T.U. Arch. a titolo di risarcimento per il ripristino Per_1
delle problematiche cagionate dalla condotta colposa degli stessi.
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 8 spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi, oltre I.V.A. e C.P.A., rimborso forfetario e contributo unificato”.
Conclusioni di CP_1
“In via preliminare ammettersi la costituzione del convenuto contumace ex art. CP_1
293 cpc e di conseguenza:
Nel merito
Alla luce di quanto esposto in narrativa darsi atto della carenza di legittimità passiva in capo al convenuto e di conseguenza disporsi l'estromissione dello stesso dal presente CP_1
processo;
In ogni caso
Darsi atto della mancanza di ogni responsabilità in capo al convenuto e di CP_1
conseguenza rigettarsi ogni domanda di parte attrice nei suoi confronti;
Vittoria integrale di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e esponendo che:
[...] CP_2
- egli aveva stipulato in data 25.07.2020 un contratto di appalto con l'Impresa individuale il quale aveva ad oggetto opere da eseguirsi presso l'immobile sito a Costermano CP_2
(VR), Località Casara, catastalmente identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al Fg. 16,
Mapp. 74, per un prezzo di € 260.000,00 oltre IVA e oneri per collaudo e ufficio tecnico;
- Il Signor corrispondeva acconti per un totale complessivo di € 186.653,00; Pt_1
- il Signor conferiva incarico allo al fine di redigere opportuna Pt_1 Controparte_4
relazione tecnico-descrittiva attestante lo stato dei luoghi alla data del 30.08.2022 e in sede di pagina 3 di 8 sopralluogo venivano rilevate dal D.L. Arch. la parziale esecuzione dei lavori nonché Pt_2
gravi vizi e difetti nella opere eseguite, conseguentemente, con comunicazione del 14.10.2022
trasmessa a mezzo pec al Signor , l'Arch. comunicava l'intervenuta risoluzione CP_2 Pt_2
del contratto per inadempimento in capo all'appaltatrice;
- in data 17.10.2022, intimava la liberazione del cantiere al fine di consentire la celere prosecuzione dei lavori e la restituzione di beni mobili di sua proprietà esclusiva in possesso di
; CP_2
- con ricorso depositato in data 10.11.2022, l' aveva procedeva in via giudiziale ex art. CP_2
696 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale ed il ctu Ing. quantificava le opere realizzate Persona_1
come da capitolato in complessivi € 56.842,36 (al netto d'IVA), le opere realizzate extracapitolato in complessivi € 22.484,61 (al netto d'IVA) e gli importi dovuti per il ripristino degli accertatati vizi in € 4.520,72
Sulla scorta delle illustrate premesse, egli ha chiesto la condanna di alla CP_2
restituzione del complessivo importo di € 107.326,03, determinato dalla differenza tra la somma di € 186.653,00 corrisposta all' per l'esecuzione delle opere e gli importi dovuti per le CP_2
opere effettivamente realizzate così come quantificate dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico
(R.G. 8192/2022) per complessivi € 79.266,97. Inoltre, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, conseguenti all'inadempimento del contratto d'appalto,
pari all'importo di € 3.616.58, così come quantificato dal C.T.U. Arch. per l'eliminazione Per_1
dei vizi delle opere.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12.04.2024 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
E . CP_2 CP_1
pagina 4 di 8 Con ordinanza del 19.07.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. R.G. 8192/2022 Tribunale di
Verona.
In data 14.12.2024 si è costituito tardivamente in giudizio il quale ha eccepito il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti contestando di aver assunto l'incarico di responsabile di cantiere essendo un mero dipendente di con la qualifica di impiegato con le mansioni di tenuta di CP_2
contabilità, gestione degli ordini di materiale, recupero crediti.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
*
La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento per le ragioni infra precisate.
Vi è prova documentale e testimoniale che in data 25.07.2020 stipulò un Parte_1
contratto di appalto con l'Impresa individuale AR RC il quale aveva ad oggetto le opere ivi indicate da eseguirsi presso l'immobile sito a Costermano (VR), Località Casara,
catastalmente identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al Fg. 16, Mapp. 74, per un prezzo di € 260.000,00 oltre IVA e oneri per collaudo e ufficio tecnico (v. dichiarazioni testi e Tes_1
e doc. 2 attore). Tes_2
Nel suddetto contratto viene espressamente stabilito che il sig. ricopre la carica CP_1
di “responsabile di cantiere e supervisore”. Il fatto che il rivestisse tale carica è stata, CP_1
altresì, confermata dai testi escussi ed inoltre trova conferma nel comportamento processuale del convenuto, il quale non si è presentato a rispondere senza addurre alcun giustificato motivo all'interrogatorio formale che gli è stato deferito: invero, sebbene l'art. 232 c.p.c. non consenta di ricollegare alla mancata risposta di quest'ultimo l'effetto automatico della ficta confessio, i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio possono ritenersi senz'altro come ammessi alla luce delle pagina 5 di 8 altre evidenze istruttorie. Infine, si evidenzia che nella comparsa di costituzione in sede di accertamento tecnico preventivo non ha contestato tale circostanza ed ha, Controparte_1
inoltre, allegato “di aver svolto in favore del ricorrente ( ) attività di procuratore CP_2
occupandosi anche del cantiere del sig. (v. comparsa di costituzione di nel Pt_1 CP_1
procedimento R.G. 8192/2022).
Dai documenti in atti emerge che in data 14.10.2022 il committente diffidava l'impresa a non proseguire i lavori e ad abbandonare il cantiere;
pertanto, considerato che l'attore non ha attivato alcuno strumento per addivenire alla risoluzione di diritto del contratto ex artt. 1454, 1456 e 1457
c.c., non può ritenersi, come sostenuto dall'attore che quest'ultimo abbia “comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento in capo all'appaltatrice” e occorre prendere atto della volontà espressa dal committente di non proseguire il rapporto contrattuale e quindi qualificare tale volontà come un recesso del committente ai sensi dell'art. 1671 c.c. con conseguente scioglimento del titolo negoziale.
La CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. R.G.
8192/2022 innanzi a questo Tribunale, opponibile agli odierni convenuti ed acquisita in questo giudizio, sulle cui conclusioni ritiene questo giudice di poter convenire essendo il relativo elaborato congruamente motivato e privo di vizi logici e giuridici, tenuto conto, altresì, che non sono state sollevate osservazioni da parte dei convenuti costituiti del procedimento di istruzione preventiva, ha innanzitutto accertato l'esecuzione parziale e non a regola d'arte delle opere e ha determinato il valore delle opere effettivamente realizzate nell'importo complessivo di €
79.326,97 esclusa iva (di cui € 56.842,36 per opere contrattuali ed € 22.484,61 per opere extracontrattuali), da quantificarsi in € 87.259,67 inclusa iva al 10%, ed ha quantificato i danni subiti dall'attore per la riparazione di quelle non eseguite a regola d'arte nell'importo di €
4.520,72 esclusa iva.
pagina 6 di 8 L'attore ha documentato di aver corrisposto a in esecuzione del contratto CP_2
d'appalto la somma di € 186.653,00 inclusa iva (v. doc. 3).
Alla luce delle risultanze della ctu, in accoglimento della domanda svolta dall'attore,
[...]
va condannato a restituire a la somma di € 99.393,33, somma CP_2 Parte_1
determinata dalla differenza tra l'importo corrisposto all' per le opere oggetto del CP_2
contratto d'appalto (186.653,00) e il valore delle opere effettivamente eseguite (€ 87.259,67),
oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Il ctu ha, altresì, accertato la sussistenza di parte dei vizi allegati dall'attore e ha quantificato il costo per l'eliminazione dei vizi nell'importo di € 4.520,72.
È condivisibile la percentuale di responsabilità, individuata dal ctu, in relazione ai vizi e ai difetti riscontrati, da imputarsi all'appaltatore e al responsabile di cantiere CP_2 CP_1
per la quota dell'80% per esecuzione non a regola d'arte e mancata rispondenza al
[...]
progetto depositato in Comune.
e vanno pertanto condannati, in solido tra loro, al pagamento in CP_2 CP_1
favore dell'attore della somma di € 3.616,58, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Le spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,00 a € 260.000,00) dal Dm 55/2014, con la riduzione del
50% dei compensi previsti per la fase decisionale, atteso il deposito di un solo scritto conclusivo.
Le spese di lite dell'accertamento tecnico preventivo vengono liquidate in dispositivo secondo i valori medi per le cause di valore indeterminabile complessità media.
pagina 7 di 8 Alla luce degli esiti della consulenza tecnica espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del suddetto procedimento vanno poste definitivamente a carico del convenuto . CP_2
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) condanna a corrispondere in favore di la somma CP_2 Parte_1 di € 99.393,33, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
2) condanna e in solido tra loro, a corrispondere in CP_2 CP_1 favore di la somma di € 3.616,58, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 presente decisione al saldo effettivo;
3) condanna e in solido tra loro, a rifondere a CP_2 CP_1 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 15.419,00 per Parte_1 compensi (di cui € 3.442,00 per atp), € 759,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute per legge;
4) pone definitivamente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo a carico di
[...]
. CP_2
Verona, 19 dicembre 2025 Il Giudice Paola Salmaso
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies,
terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. r.g. 326/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. ANDREA PERINI Parte_1
ATTORE
contro
, con il patrocinio dell'avv. RC FARAONI CP_1
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni di parte attrice:
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE:
NEI CONFRONTI DEL SIG. TI RC:
- Accertarsi e dichiararsi come il Signor abbia percepito dall'odierno attore il CP_2
complessivo importo di € 186.653,00 a fronte della realizzazione di opere per € 79.326,97 (così
come quantificati in sede di C.T.U. dall'Arch. ; Persona_1
- In conseguenza, condannarsi il Signor alla restituzione del complessivo importo CP_2
di € 107.326,03(quale differenza tra costi sostenuti e importi corrisposti dal Signor Parte_1
), in quanto indebitamente trattenuto, oltre iva se dovuta, o della maggiore o minor
[...]
somma ritenuta di giustizia anche a seguito di espletamento di opportuna CTU;
- In ogni caso,
condannarsi il Signor alla rifusione in favore del Signor CP_2 Parte_1
dell'importo di € 1.712,88 -quale quota parte delle spese di C.T.U. Tribunale di Verona R.G.
8192/2022, poste in capo al Signor ll.mo Tribunale Adito -anticipate dall'attore per CP_3
i motivi meglio esposti in atto di citazione.
IN VIA SOLIDALE, NEI CONFRONTI DEL SIG. E DEL SIG. CP_2 CP_1
: CP_1
- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex artt.1218 –1669 c.c. in capo ai Signori CP_2
e in ragione del grave inadempimento posto in essere con riguardo alle
[...] CP_1
obbligazioni di cui al contratto di appalto sottoscritto con l'odierno attore per le ragioni meglio esposte in atto di citazione;
- In conseguenza, condannarsi gli stessi alla rifusione in favore dell'odierno attore dell'importo di
€ 3.616.58, così come quantificato dal C.T.U. Arch. a titolo di risarcimento per il ripristino Per_1
delle problematiche cagionate dalla condotta colposa degli stessi.
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 8 spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi, oltre I.V.A. e C.P.A., rimborso forfetario e contributo unificato”.
Conclusioni di CP_1
“In via preliminare ammettersi la costituzione del convenuto contumace ex art. CP_1
293 cpc e di conseguenza:
Nel merito
Alla luce di quanto esposto in narrativa darsi atto della carenza di legittimità passiva in capo al convenuto e di conseguenza disporsi l'estromissione dello stesso dal presente CP_1
processo;
In ogni caso
Darsi atto della mancanza di ogni responsabilità in capo al convenuto e di CP_1
conseguenza rigettarsi ogni domanda di parte attrice nei suoi confronti;
Vittoria integrale di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e esponendo che:
[...] CP_2
- egli aveva stipulato in data 25.07.2020 un contratto di appalto con l'Impresa individuale il quale aveva ad oggetto opere da eseguirsi presso l'immobile sito a Costermano CP_2
(VR), Località Casara, catastalmente identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al Fg. 16,
Mapp. 74, per un prezzo di € 260.000,00 oltre IVA e oneri per collaudo e ufficio tecnico;
- Il Signor corrispondeva acconti per un totale complessivo di € 186.653,00; Pt_1
- il Signor conferiva incarico allo al fine di redigere opportuna Pt_1 Controparte_4
relazione tecnico-descrittiva attestante lo stato dei luoghi alla data del 30.08.2022 e in sede di pagina 3 di 8 sopralluogo venivano rilevate dal D.L. Arch. la parziale esecuzione dei lavori nonché Pt_2
gravi vizi e difetti nella opere eseguite, conseguentemente, con comunicazione del 14.10.2022
trasmessa a mezzo pec al Signor , l'Arch. comunicava l'intervenuta risoluzione CP_2 Pt_2
del contratto per inadempimento in capo all'appaltatrice;
- in data 17.10.2022, intimava la liberazione del cantiere al fine di consentire la celere prosecuzione dei lavori e la restituzione di beni mobili di sua proprietà esclusiva in possesso di
; CP_2
- con ricorso depositato in data 10.11.2022, l' aveva procedeva in via giudiziale ex art. CP_2
696 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale ed il ctu Ing. quantificava le opere realizzate Persona_1
come da capitolato in complessivi € 56.842,36 (al netto d'IVA), le opere realizzate extracapitolato in complessivi € 22.484,61 (al netto d'IVA) e gli importi dovuti per il ripristino degli accertatati vizi in € 4.520,72
Sulla scorta delle illustrate premesse, egli ha chiesto la condanna di alla CP_2
restituzione del complessivo importo di € 107.326,03, determinato dalla differenza tra la somma di € 186.653,00 corrisposta all' per l'esecuzione delle opere e gli importi dovuti per le CP_2
opere effettivamente realizzate così come quantificate dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico
(R.G. 8192/2022) per complessivi € 79.266,97. Inoltre, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, conseguenti all'inadempimento del contratto d'appalto,
pari all'importo di € 3.616.58, così come quantificato dal C.T.U. Arch. per l'eliminazione Per_1
dei vizi delle opere.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12.04.2024 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
E . CP_2 CP_1
pagina 4 di 8 Con ordinanza del 19.07.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. R.G. 8192/2022 Tribunale di
Verona.
In data 14.12.2024 si è costituito tardivamente in giudizio il quale ha eccepito il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti contestando di aver assunto l'incarico di responsabile di cantiere essendo un mero dipendente di con la qualifica di impiegato con le mansioni di tenuta di CP_2
contabilità, gestione degli ordini di materiale, recupero crediti.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
*
La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento per le ragioni infra precisate.
Vi è prova documentale e testimoniale che in data 25.07.2020 stipulò un Parte_1
contratto di appalto con l'Impresa individuale AR RC il quale aveva ad oggetto le opere ivi indicate da eseguirsi presso l'immobile sito a Costermano (VR), Località Casara,
catastalmente identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al Fg. 16, Mapp. 74, per un prezzo di € 260.000,00 oltre IVA e oneri per collaudo e ufficio tecnico (v. dichiarazioni testi e Tes_1
e doc. 2 attore). Tes_2
Nel suddetto contratto viene espressamente stabilito che il sig. ricopre la carica CP_1
di “responsabile di cantiere e supervisore”. Il fatto che il rivestisse tale carica è stata, CP_1
altresì, confermata dai testi escussi ed inoltre trova conferma nel comportamento processuale del convenuto, il quale non si è presentato a rispondere senza addurre alcun giustificato motivo all'interrogatorio formale che gli è stato deferito: invero, sebbene l'art. 232 c.p.c. non consenta di ricollegare alla mancata risposta di quest'ultimo l'effetto automatico della ficta confessio, i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio possono ritenersi senz'altro come ammessi alla luce delle pagina 5 di 8 altre evidenze istruttorie. Infine, si evidenzia che nella comparsa di costituzione in sede di accertamento tecnico preventivo non ha contestato tale circostanza ed ha, Controparte_1
inoltre, allegato “di aver svolto in favore del ricorrente ( ) attività di procuratore CP_2
occupandosi anche del cantiere del sig. (v. comparsa di costituzione di nel Pt_1 CP_1
procedimento R.G. 8192/2022).
Dai documenti in atti emerge che in data 14.10.2022 il committente diffidava l'impresa a non proseguire i lavori e ad abbandonare il cantiere;
pertanto, considerato che l'attore non ha attivato alcuno strumento per addivenire alla risoluzione di diritto del contratto ex artt. 1454, 1456 e 1457
c.c., non può ritenersi, come sostenuto dall'attore che quest'ultimo abbia “comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento in capo all'appaltatrice” e occorre prendere atto della volontà espressa dal committente di non proseguire il rapporto contrattuale e quindi qualificare tale volontà come un recesso del committente ai sensi dell'art. 1671 c.c. con conseguente scioglimento del titolo negoziale.
La CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. R.G.
8192/2022 innanzi a questo Tribunale, opponibile agli odierni convenuti ed acquisita in questo giudizio, sulle cui conclusioni ritiene questo giudice di poter convenire essendo il relativo elaborato congruamente motivato e privo di vizi logici e giuridici, tenuto conto, altresì, che non sono state sollevate osservazioni da parte dei convenuti costituiti del procedimento di istruzione preventiva, ha innanzitutto accertato l'esecuzione parziale e non a regola d'arte delle opere e ha determinato il valore delle opere effettivamente realizzate nell'importo complessivo di €
79.326,97 esclusa iva (di cui € 56.842,36 per opere contrattuali ed € 22.484,61 per opere extracontrattuali), da quantificarsi in € 87.259,67 inclusa iva al 10%, ed ha quantificato i danni subiti dall'attore per la riparazione di quelle non eseguite a regola d'arte nell'importo di €
4.520,72 esclusa iva.
pagina 6 di 8 L'attore ha documentato di aver corrisposto a in esecuzione del contratto CP_2
d'appalto la somma di € 186.653,00 inclusa iva (v. doc. 3).
Alla luce delle risultanze della ctu, in accoglimento della domanda svolta dall'attore,
[...]
va condannato a restituire a la somma di € 99.393,33, somma CP_2 Parte_1
determinata dalla differenza tra l'importo corrisposto all' per le opere oggetto del CP_2
contratto d'appalto (186.653,00) e il valore delle opere effettivamente eseguite (€ 87.259,67),
oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Il ctu ha, altresì, accertato la sussistenza di parte dei vizi allegati dall'attore e ha quantificato il costo per l'eliminazione dei vizi nell'importo di € 4.520,72.
È condivisibile la percentuale di responsabilità, individuata dal ctu, in relazione ai vizi e ai difetti riscontrati, da imputarsi all'appaltatore e al responsabile di cantiere CP_2 CP_1
per la quota dell'80% per esecuzione non a regola d'arte e mancata rispondenza al
[...]
progetto depositato in Comune.
e vanno pertanto condannati, in solido tra loro, al pagamento in CP_2 CP_1
favore dell'attore della somma di € 3.616,58, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Le spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,00 a € 260.000,00) dal Dm 55/2014, con la riduzione del
50% dei compensi previsti per la fase decisionale, atteso il deposito di un solo scritto conclusivo.
Le spese di lite dell'accertamento tecnico preventivo vengono liquidate in dispositivo secondo i valori medi per le cause di valore indeterminabile complessità media.
pagina 7 di 8 Alla luce degli esiti della consulenza tecnica espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del suddetto procedimento vanno poste definitivamente a carico del convenuto . CP_2
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) condanna a corrispondere in favore di la somma CP_2 Parte_1 di € 99.393,33, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
2) condanna e in solido tra loro, a corrispondere in CP_2 CP_1 favore di la somma di € 3.616,58, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 presente decisione al saldo effettivo;
3) condanna e in solido tra loro, a rifondere a CP_2 CP_1 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 15.419,00 per Parte_1 compensi (di cui € 3.442,00 per atp), € 759,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute per legge;
4) pone definitivamente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo a carico di
[...]
. CP_2
Verona, 19 dicembre 2025 Il Giudice Paola Salmaso
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