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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2738/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2738 / 25, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MOTTA MARINA e dell'Avv. INVERNIZZI CHIARA MARIA, domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
E
(c.f. ) nato ad [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. FACCIOLO SALVATORE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio il 13/08/2012 a Grotte (AG)
– (atto n. 11 - parte 2 - serie A - anno 2012) e che dal matrimonio è nata una figlia, , Per_1 nata a [...] il [...].
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età di . Per_1
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Si precisa che le clausole relative alle assegnazioni di autovetture (n. 10) non comportano trasferimenti di diritti reali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati il 13.8.2012 a Grotte, AG, Atto N. 11 parte 2 serie A - anno 2012 - Comune di
Grotte;
e ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3 CP_1
1. Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
2. Il padre potrà tenerla con sé a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 19,00 fino alla domenica sera alle ore 21,30. In considerazione poi della circostanza che il padre torna dal lavoro circa alle ore 19,00 potrà tenere la figlia il martedì e il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 20,30. Qualora in dette giornate, uscisse prima potrà prendere la bambina dall'uscita della scuola, preavvisando la madre.
3. Le festività natalizie verranno divise in due periodi che la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre e precisamente dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01, mentre durante le festività pasquali i due periodi che trascorrerà alternativamente con il padre e la madre Per_1 saranno dal giovedì Santo alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua al mercoledì sera.
Pag. 2
4. Le festività durante l'anno saranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre.
5. Durante le ferie estive e precisamente nel mese di agosto la bambina trascorrerà due settimane con il padre e due settimane con la madre (possibilmente il padre trascorrerà le prime due settimane d'agosto, in quanto la Signora lavora fino all'08/08). Pt_1
6. La casa coniugale viene assegnata alla Signora che l'abiterà con Pt_1 la figlia. Le spese condominiali ordinarie nonché tutte le utenze relative all'immobile saranno a carico della Signora mentre le spese straordinarie saranno a Pt_1 carico del Signor . Pt_2
7. Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 figlia la somma mensile di € 150,00=, somma da versarsi entro il giorno cinque del mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
8. Le spese straordinarie a favore della figlia, così come da attuale Protocollo del Tribunale di Milano, verranno sopportate in misura del 50% dai genitori.
9. L'Assegno Unico sarà integralmente a favore della Signora Pt_1
10. L'autovettura MG verrà trattenuta in piena ed esclusiva proprietà dal Signor che ne terminerà il pagamento, mentre l'autovettura KIA verrà Pt_2 tenuta in piena ed esclusiva proprietà alla Signora che ne curerà il Pt_1 trapasso, senza conguaglio alcuno.
11. La Signora si impegna a consegnare una chiave dell'abitazione Pt_1 alla stessa assegnata al Signor che, ovviamente non potrà accedere Pt_2 nell'immobile senza l'autorizzazione della Signora Pt_1
12. I presenti accordi saranno operativi dal mese di ottobre 2025. ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
COMPENSA le spese;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2738 / 25, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MOTTA MARINA e dell'Avv. INVERNIZZI CHIARA MARIA, domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
E
(c.f. ) nato ad [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. FACCIOLO SALVATORE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio il 13/08/2012 a Grotte (AG)
– (atto n. 11 - parte 2 - serie A - anno 2012) e che dal matrimonio è nata una figlia, , Per_1 nata a [...] il [...].
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età di . Per_1
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Si precisa che le clausole relative alle assegnazioni di autovetture (n. 10) non comportano trasferimenti di diritti reali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati il 13.8.2012 a Grotte, AG, Atto N. 11 parte 2 serie A - anno 2012 - Comune di
Grotte;
e ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3 CP_1
1. Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
2. Il padre potrà tenerla con sé a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 19,00 fino alla domenica sera alle ore 21,30. In considerazione poi della circostanza che il padre torna dal lavoro circa alle ore 19,00 potrà tenere la figlia il martedì e il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 20,30. Qualora in dette giornate, uscisse prima potrà prendere la bambina dall'uscita della scuola, preavvisando la madre.
3. Le festività natalizie verranno divise in due periodi che la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre e precisamente dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01, mentre durante le festività pasquali i due periodi che trascorrerà alternativamente con il padre e la madre Per_1 saranno dal giovedì Santo alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua al mercoledì sera.
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4. Le festività durante l'anno saranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre.
5. Durante le ferie estive e precisamente nel mese di agosto la bambina trascorrerà due settimane con il padre e due settimane con la madre (possibilmente il padre trascorrerà le prime due settimane d'agosto, in quanto la Signora lavora fino all'08/08). Pt_1
6. La casa coniugale viene assegnata alla Signora che l'abiterà con Pt_1 la figlia. Le spese condominiali ordinarie nonché tutte le utenze relative all'immobile saranno a carico della Signora mentre le spese straordinarie saranno a Pt_1 carico del Signor . Pt_2
7. Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 figlia la somma mensile di € 150,00=, somma da versarsi entro il giorno cinque del mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
8. Le spese straordinarie a favore della figlia, così come da attuale Protocollo del Tribunale di Milano, verranno sopportate in misura del 50% dai genitori.
9. L'Assegno Unico sarà integralmente a favore della Signora Pt_1
10. L'autovettura MG verrà trattenuta in piena ed esclusiva proprietà dal Signor che ne terminerà il pagamento, mentre l'autovettura KIA verrà Pt_2 tenuta in piena ed esclusiva proprietà alla Signora che ne curerà il Pt_1 trapasso, senza conguaglio alcuno.
11. La Signora si impegna a consegnare una chiave dell'abitazione Pt_1 alla stessa assegnata al Signor che, ovviamente non potrà accedere Pt_2 nell'immobile senza l'autorizzazione della Signora Pt_1
12. I presenti accordi saranno operativi dal mese di ottobre 2025. ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
COMPENSA le spese;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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