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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4274/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4274 /2020 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in ROSOLINI (SR),
VIA GONZAGA N. 150, presso lo studio dell'avv. LUDOVICO VALVO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- attore contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
ed ivi residente in C.da Perpetua s.n.c.;
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 20.4.2021); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 16.10.2020 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario con in Rosolini il 4.4.2000 (atto n.
3 - Parte II - Controparte_1
Serie A - anno 2000), dalla cui unione sono nati i figli il 16.9.2000, Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, il 22.5.2005 e Controparte_2 Per_2
il 9.11.2006. Chiedeva, altresì, di regolare i rapporti inerenti ai due figli minori
[...]
stabilendo la loro collocazione presso la madre con regolamentazione del proprio diritto di visita e fissando in € 200,00 l'assegno mensile per il mantenimento dei due figli.
Il ricorrente esponeva, inoltre, di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 223/2009 del
Tribunale di Siracusa, emessa il 18.2.2009, e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 13.4.2021 il Presidente, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio;
confermava, quindi, le condizioni che regolano la separazione, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 9.12.2021.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione alla convenuta non comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di richieste istruttorie la causa veniva posta una prima volta in decisione e rimessa nuovamente sul ruolo del giudice relatore con ordinanza del 30.11.2022, essendosi rilevato che dalla sentenza di separazione personale delle parti i figli della coppia erano stati affidati dal Tribunale per i Minorenni di Catania ai Servizi Sociali del Comune di
Rosolini e collocati presso una struttura di accoglienza.
pagina 2 di 4 All'udienza dell'8.2.2024 il procuratore del ricorrente dichiarava che il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Catania era stato archiviato e che anche il secondo figlio era frattanto divenuto maggiorenne;
chiedeva, infine emettersi sentenza non definitiva sullo status.
Disposta l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi Sociali affidatari sulla situazione di vita dei figli ed onerato il ricorrente di documentare l'esito del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, con sentenza non definitiva n.
2124/2024, pubblicata in data 18.10.2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande inerenti alla regolamentazione dei rapporti con la prole.
Acquisita la documentazione prodotta da parte ricorrente sulla situazione dei figli e CP_2
all'udienza dell'11.3.2025 si rilevava che i figli della coppia sono ormai divenuti tutti Per_2
maggiorenni; così, preso atto dell'assenza di ulteriori domande, il Giudice poneva la causa in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale rileva l'assenza di altre domande su cui pronunciarsi essendo i figli e divenuti CP_2 Per_2
maggiorenni nelle more del giudizio.
Rispetto agli stessi, in assenza di richieste relative al mantenimento da parte dei genitori, deve presumersene la raggiunta indipendenza economica(cfr. certificato contestuale di
Stato di Famiglia e di residenza dei due figli, prodotto in data 26.2.2025 da parte attrice).
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, atteso il carattere necessario della pronuncia e la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva n. 2124/2024, pubblicata in data 18.10.2024, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in
ROSOLINI il 04/04/2000, tra e , disattesa Parte_1 Controparte_1
o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nulla dispone per il resto.
Spese di lite irripetibili.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 03/04/2025 .
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4274 /2020 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in ROSOLINI (SR),
VIA GONZAGA N. 150, presso lo studio dell'avv. LUDOVICO VALVO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- attore contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
ed ivi residente in C.da Perpetua s.n.c.;
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 20.4.2021); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 16.10.2020 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario con in Rosolini il 4.4.2000 (atto n.
3 - Parte II - Controparte_1
Serie A - anno 2000), dalla cui unione sono nati i figli il 16.9.2000, Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, il 22.5.2005 e Controparte_2 Per_2
il 9.11.2006. Chiedeva, altresì, di regolare i rapporti inerenti ai due figli minori
[...]
stabilendo la loro collocazione presso la madre con regolamentazione del proprio diritto di visita e fissando in € 200,00 l'assegno mensile per il mantenimento dei due figli.
Il ricorrente esponeva, inoltre, di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 223/2009 del
Tribunale di Siracusa, emessa il 18.2.2009, e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 13.4.2021 il Presidente, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio;
confermava, quindi, le condizioni che regolano la separazione, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 9.12.2021.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione alla convenuta non comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di richieste istruttorie la causa veniva posta una prima volta in decisione e rimessa nuovamente sul ruolo del giudice relatore con ordinanza del 30.11.2022, essendosi rilevato che dalla sentenza di separazione personale delle parti i figli della coppia erano stati affidati dal Tribunale per i Minorenni di Catania ai Servizi Sociali del Comune di
Rosolini e collocati presso una struttura di accoglienza.
pagina 2 di 4 All'udienza dell'8.2.2024 il procuratore del ricorrente dichiarava che il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Catania era stato archiviato e che anche il secondo figlio era frattanto divenuto maggiorenne;
chiedeva, infine emettersi sentenza non definitiva sullo status.
Disposta l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi Sociali affidatari sulla situazione di vita dei figli ed onerato il ricorrente di documentare l'esito del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, con sentenza non definitiva n.
2124/2024, pubblicata in data 18.10.2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande inerenti alla regolamentazione dei rapporti con la prole.
Acquisita la documentazione prodotta da parte ricorrente sulla situazione dei figli e CP_2
all'udienza dell'11.3.2025 si rilevava che i figli della coppia sono ormai divenuti tutti Per_2
maggiorenni; così, preso atto dell'assenza di ulteriori domande, il Giudice poneva la causa in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale rileva l'assenza di altre domande su cui pronunciarsi essendo i figli e divenuti CP_2 Per_2
maggiorenni nelle more del giudizio.
Rispetto agli stessi, in assenza di richieste relative al mantenimento da parte dei genitori, deve presumersene la raggiunta indipendenza economica(cfr. certificato contestuale di
Stato di Famiglia e di residenza dei due figli, prodotto in data 26.2.2025 da parte attrice).
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, atteso il carattere necessario della pronuncia e la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva n. 2124/2024, pubblicata in data 18.10.2024, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in
ROSOLINI il 04/04/2000, tra e , disattesa Parte_1 Controparte_1
o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nulla dispone per il resto.
Spese di lite irripetibili.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 03/04/2025 .
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4