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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4307 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro promossa con domanda in data 08/10/2024
DA
Parte_1
Avv. PISTILLI MASSIMO
CONTRO
Controparte_1
Dott. Lorenzo Calvi
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , Controparte_1 in persona del a corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_2 indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse non goduti, con riferimento agli anni scolastici indicati nel ricorso, la somma complessiva di euro 3.686,56, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
condanna altresì il convenuto a rifondere ai ricorrenti le del processo, che CP_1 liquida in €1.500,00 per compensi, oltre rimborso del CU, oltre accessori di legge e con distrazione a favore della difesa antistataria. Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 13/11/2025
IL GIUDICE
MA GI TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro promossa con domanda in data 08/10/2024
DA
Parte_1
Avv. PISTILLI MASSIMO
CONTRO
Controparte_1
Dott. Lorenzo Calvi
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , Controparte_1 in persona del a corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_2 indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse non goduti, con riferimento agli anni scolastici indicati nel ricorso, la somma complessiva di euro 3.686,56, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
condanna altresì il convenuto a rifondere ai ricorrenti le del processo, che CP_1 liquida in €1.500,00 per compensi, oltre rimborso del CU, oltre accessori di legge e con distrazione a favore della difesa antistataria. Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 13/11/2025
IL GIUDICE
MA GI TO