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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494/2025 R.G.L., all'udienza del 10 giugno 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da e L' in qualità genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 sul figlio minore , rappresentati e difesi per delega in Persona_1 calce al ricorso dall' Avv.to Daniela Lucia CATALDO presso lo studio della quale in Foggia Via Motta della Regina, 26, ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa e dr. Controparte_2 [...]
a ciò designati con Ordine di servizio n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa Persona_2
a ciò designata con Ordine di servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 Persona_3 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18 CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.01.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' chiedendo, l'accertamento, in capo alla figlia minore CP_1 dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento negata in sede amministrativa.
Chiedevano pertanto, all'adito Tribunale di: “1) nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva dei requisiti previsti dalla legge per chiedere ed ottenere il riconoscimento delle provvidenze per INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa , o con quello che sarà accertato in corso di giudizio;
2) seguendo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c. (“consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”), disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica;
3) che terminate le operazioni di consulenza fissare, con decreto comunicato alle parti, termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le medesime parti devono dichiarare , con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; 4) in assenza di contestazione, omologare, se non si procede ai sensi dell'art. 196 c.p.c. , con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto
( trenta giorni), l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; 5) condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese di CP_1 competenze della presente fase del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che contestava l'avverso CP_1 dedotto chiedendo di dichiarare inammissibile e/o improcedibile o, in subordine, rigettare l'istanza di accertamento tecnico preventivo, condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell' CP_1
Verificata la tempestività della proposizione del ricorso veniva disposto l'accertamento richiesto.
All'udienza del 29.04.2025 fissata per il conferimento dell'incarico al CTU,
l' con le note di trattazione 14.04.2025 allegava, versando il relativo CP_1 provvedimento in atti, di aver riconosciuto in autotutela, le prestazioni precedentemente negate concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 10 giugno 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che parte ricorrente pur riconoscendo l'intervenuto adempimento di quanto richiesto in ricorso chiede tuttavia l'emissione del decreto di omologa.
Invero, detta richiesta non può essere valutata positivamente in considerazione della circostanza che il provvedimento emesso in autotutela ha posto nel nulla e sostituito il verbale negativo della Commissione invalidi oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che è venuta meno la ragione per la quale era stato introdotto il procedimento e pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va peraltro, rammentato che l'emissione del decreto di omologa consegue solo ad un accertamento peritale eseguito nel procedimento dall'ausiliario nominato dal giudice non potendo avere ad oggetto riconoscimenti intervenuti in sede amministrativa (cfr. art. 445 bis c.p.c.) e nel relativo provvedimento consacrati, come nel caso di specie nel verbale di autotutela .8901.14/04/2025.0169629 CP_1 versato in atti dall'istituto.
Ciò posto va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla
Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Orbene, risulta dagli atti di causa che l' in data 25.06.2024 ha provveduto CP_1 in autotutela al riesame dei verbali medico legali redatti dalla Commissione Medica
ASL di FOGGIA ed ha riconosciuto in capo al minore i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
Per effetto della declaratoria de quo va dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato l'incarico conferito al CTU.
Residua tuttavia la lite con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, di cui, parte ricorrente, chiede la liquidazione.
Invero, il riconoscimento dei requisiti sanitari è intervenuto a seguito di riesame del 24.06.2024 e quindi, in data anteriore al deposito del ricorso giudiziario del 18.01.2025 che ha introdotto il presente procedimento mentre il provvedimento di annullamento in autotutela è stato formato in data 14.04.2025 ovvero nelle more del procedimento a giudizio inoltrato.
In ragione di tanto le spese possono essere liquidate stante il riconoscimento seppur tardivo dell'annullamento in autotutela (comunicato successivamente al deposito e alla notifica del ricorso di cui al presente giudizio) del diritto di parte ricorrente, mentre e devono essere poste a carico dell' . CP_1
Si precisa che le spese di lite vengono liquidate sulla base parametri medi di riferimento indicati nel D.M. Giustizia del 10.3.14 n.55 e ss.mm. tenuto conto della natura del procedimento (istruzione preventiva), del valore della causa e delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso in atti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in CP_1 euro 638,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del, procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Caterina Napolitano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494/2025 R.G.L., all'udienza del 10 giugno 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da e L' in qualità genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 sul figlio minore , rappresentati e difesi per delega in Persona_1 calce al ricorso dall' Avv.to Daniela Lucia CATALDO presso lo studio della quale in Foggia Via Motta della Regina, 26, ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa e dr. Controparte_2 [...]
a ciò designati con Ordine di servizio n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa Persona_2
a ciò designata con Ordine di servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 Persona_3 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18 CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.01.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' chiedendo, l'accertamento, in capo alla figlia minore CP_1 dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento negata in sede amministrativa.
Chiedevano pertanto, all'adito Tribunale di: “1) nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva dei requisiti previsti dalla legge per chiedere ed ottenere il riconoscimento delle provvidenze per INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa , o con quello che sarà accertato in corso di giudizio;
2) seguendo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c. (“consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”), disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica;
3) che terminate le operazioni di consulenza fissare, con decreto comunicato alle parti, termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le medesime parti devono dichiarare , con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; 4) in assenza di contestazione, omologare, se non si procede ai sensi dell'art. 196 c.p.c. , con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto
( trenta giorni), l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; 5) condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese di CP_1 competenze della presente fase del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che contestava l'avverso CP_1 dedotto chiedendo di dichiarare inammissibile e/o improcedibile o, in subordine, rigettare l'istanza di accertamento tecnico preventivo, condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell' CP_1
Verificata la tempestività della proposizione del ricorso veniva disposto l'accertamento richiesto.
All'udienza del 29.04.2025 fissata per il conferimento dell'incarico al CTU,
l' con le note di trattazione 14.04.2025 allegava, versando il relativo CP_1 provvedimento in atti, di aver riconosciuto in autotutela, le prestazioni precedentemente negate concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 10 giugno 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che parte ricorrente pur riconoscendo l'intervenuto adempimento di quanto richiesto in ricorso chiede tuttavia l'emissione del decreto di omologa.
Invero, detta richiesta non può essere valutata positivamente in considerazione della circostanza che il provvedimento emesso in autotutela ha posto nel nulla e sostituito il verbale negativo della Commissione invalidi oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che è venuta meno la ragione per la quale era stato introdotto il procedimento e pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va peraltro, rammentato che l'emissione del decreto di omologa consegue solo ad un accertamento peritale eseguito nel procedimento dall'ausiliario nominato dal giudice non potendo avere ad oggetto riconoscimenti intervenuti in sede amministrativa (cfr. art. 445 bis c.p.c.) e nel relativo provvedimento consacrati, come nel caso di specie nel verbale di autotutela .8901.14/04/2025.0169629 CP_1 versato in atti dall'istituto.
Ciò posto va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla
Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Orbene, risulta dagli atti di causa che l' in data 25.06.2024 ha provveduto CP_1 in autotutela al riesame dei verbali medico legali redatti dalla Commissione Medica
ASL di FOGGIA ed ha riconosciuto in capo al minore i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
Per effetto della declaratoria de quo va dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato l'incarico conferito al CTU.
Residua tuttavia la lite con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, di cui, parte ricorrente, chiede la liquidazione.
Invero, il riconoscimento dei requisiti sanitari è intervenuto a seguito di riesame del 24.06.2024 e quindi, in data anteriore al deposito del ricorso giudiziario del 18.01.2025 che ha introdotto il presente procedimento mentre il provvedimento di annullamento in autotutela è stato formato in data 14.04.2025 ovvero nelle more del procedimento a giudizio inoltrato.
In ragione di tanto le spese possono essere liquidate stante il riconoscimento seppur tardivo dell'annullamento in autotutela (comunicato successivamente al deposito e alla notifica del ricorso di cui al presente giudizio) del diritto di parte ricorrente, mentre e devono essere poste a carico dell' . CP_1
Si precisa che le spese di lite vengono liquidate sulla base parametri medi di riferimento indicati nel D.M. Giustizia del 10.3.14 n.55 e ss.mm. tenuto conto della natura del procedimento (istruzione preventiva), del valore della causa e delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso in atti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in CP_1 euro 638,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del, procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Caterina Napolitano