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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/07/2024, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 168/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MARISA DE CORRADO;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura generale alle liti, dall'avv. GAETANA ANGELA MARCHESE;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: maggiorazione assegno nucleo familiare.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/09/2014, adiva il giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Caltagirone chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'aumento del livello reddituale su familiare inabile inserito nel nucleo familiare ovvero alla prestazione ANF con applicazione della tabella
n. 15 (Nucleo familiare con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile) - conseguentemente, stante che il sig. Parte_1
percepisce la prestazione ANF agricola con applicazione della tabella n. 12, condannare
l' , in persona del direttore pro-tempore, a corrispondere al ricorrente Controparte_2
la differenza ANF tra la tabella 12 e la tabella 15 con decorrenza dal 1.10.2009, oltre al pagamento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo - condannare l' CP_2
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
[...]
Con sentenza n. 66/2022 del 03/02/2022, il Tribunale di Caltagirone, rigettava il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite.
In particolare, il decidente, richiamato l'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153 e la Circolare 11/1999, riteneva che in materia di accertamento dell'inabilità ai fini dell'ANF la certificazione medica presentata a corredo della domanda doveva essere esaminata dall'Ufficio medico legale dell' e CP_2
considerato che il figlio minore del ricorrente era stato convocato a visita per l'11/11/2013
e che non era stata data prova della giustificazione dell'assenza (essendosi limitata la parte a contestare la legittimità della convocazione ed a richiedere di provvedere al pagamento della maggiorazione contestata), riteneva legittimo il mancato riconoscimento della maggiorazione.
Con ricorso depositato in data 04/03/2021, appellava la predetta sentenza, Parte_1
per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2
2 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 2/07/2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, deduce la “errata interpretazione Parte_1
della normativa I.N.P.S.”; in particolare, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che lo stesso non abbia dato, con lettera di riscontro, alcuna giustificazione della mancata presentazione a visita medica del minore;
critica, altresì, il decisum anche laddove ha ritenuto che la contestazione, da parte di esso appellante, della legittimità della convocazione non sia da ritenere una valida giustificazione e richiama al riguardo la circolare n. 11/1999, punto 3, secondo la quale compete al medico legale dell' CP_2
esaminare la documentazione medica acquisita e non già accertare che il minore inabile si trovi o meno nelle condizioni di persistenti difficoltà di compiere gli atti e le funzioni della propria età; evidenzia che, nella specie, il minore era stato riconosciuto dalla Persona_1
Commissione Medica invalidi civili di Caltagirone “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età” e il suddetto stato poteva essere soggetto a revisione solo ed esclusivamente a seguito di nuovo accertamento sanitario da parte della suddetta;
deduce che nessuna norma prevede, o comunque prevedeva nel CP_3
2013, che fosse rivedibile a seguito di visita medica da parte del medico legale CP_2
Aggiunge poi che in ogni caso il giudice di prime cure avrebbe errato nel non valutare la natura amministrativa del provvedimento ANF, la cui decadenza ne richiede la revoca con successivo provvedimento e la cui assenza comporta un diritto acquisito in capo ad esso appellante, con conseguente diritto alla prestazione ANF per l'intero periodo. Precisa, infine, che il giudice di primo grado avrebbe comunque errato a non condannare l' CP_2
a pagare comunque la prestazione ANF dall'01.10.2009 (data di presentazione della domanda ANF) al 23.10.2013 (data di convocazione a visita del minore), periodo in cui era stato accertato lo stato di inabilità del minore.
2. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
3 3. L'art. 2 del D.l. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, prevede che l'assegno per il nucleo familiare “compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
3.1 Quanto all'accertamento dello status dei componenti, ai fini della maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare, e in particolare all'”accertamento inabilità soggetti minorenni”, la circolare n. 11/1999 prevede: “Per l'accertamento dell'inabilità a CP_2
proficuo lavoro dei soggetti minorenni, che, com'è noto, non avendo ancora raggiunto la completa maturità psico-fisica, non sono in possesso neppure della piena capacità lavorativa, si richiamano le disposizioni già emanate (v., in particolare, circ. 8.10.88,
n.203, p.7; 5.9.89, n.195; circ.12.1.90, n.90, parte II, p.9; msg. 30.1.90, n. 13614) e si ribadisce che anche per tali soggetti vale il criterio generale, in virtù del quale, nei casi in cui manchi la documentazione idonea e nei casi di pagamento diretto da parte dell CP_2
o di richiesta di autorizzazione su mod. ANF 42, la certificazione medica deve essere comunque esaminata dall'Ufficio Sanitario di Sede.
Si richiama peraltro l'attenzione dei medici sulla necessità di verificare, per i soggetti in questione, la data di accertamento dell'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e, in presenza di patologie a carattere probabilmente evolutivo in senso migliorativo, procedere ad autonomi accertamenti, anche in deroga al principio della durata quinquennale dell'autorizzazione.
La stessa raccomandazione viene rivolta ai datori di lavoro che non dovranno accettare la documentazione in questione che rechi una data anteriore ai cinque anni rispetto a quella di presentazione della domanda: in tal caso il lavoratore sarà invitato a presentare
4 una documentazione aggiornata e, in mancanza di essa, si provvederà a richiedere
l'autorizzazione dell' nelle forme già indicate”. CP_1
4. Nella fattispecie in esame, secondo quanto allegato e documentato dallo stesso , Pt_1
l' in data 20.9.2011 rilasciava il modello ANF 43 riconoscendo il diritto all'aumento CP_2
dei livelli reddituali per il figlio con decorrenza dall'1.10.2009 al 31.8.2016. Persona_1
Con lettera del 23.10.2013 convocava a visita medica il minore con l'avvertenza che “la mancata presentazione a visita medica, ove non venga giustificata tempestivamente, sarà considerata come rifiuto a presentarsi agli accertamenti sanitari, che secondo le vigenti norme, è sufficiente per respingere la domanda di prestazione”.
5. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, e come ritenuto correttamente dal giudice di prime cure, l'accertamento del requisito sanitario, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare, spetta anche all'Ufficio Sanitario della sede competente;
il riconoscimento della condizione di minore con difficoltà CP_2
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, richiesto ai fini dell'erogazione dell'identità di frequenza, prestazione assistenziale, pur coincidendo con la condizione richiesta ai fini della maggiorazione dell'ANF, non esclude la possibilità per l'ente di controllare la relativa documentazione e, ove ritenuto necessario, di sottoporre a visita il minore al fine di accertare le persistenza del requisito sanitario riconosciuto ad altri fini.
5.1 Parimenti va rigettata la censura secondo cui il giudice non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni rese con la nota datata 8.11.2013, atteso che con la stessa, come già evidenziato dal giudice di prime cure, la parte lungi dal fornire una valida giustificazione dell'assenza del minore alla visita medica ha contestato la legittimità della convocazione e richiesto la maggiorazione della prestazione in contestazione.
5.2 Quanto poi alla necessità della revoca formale del provvedimento di autorizzazione alla maggiorazione dell'ANF, si evidenzia la irrilevanza della stessa (peraltro implicita) a
5 fronte del chiesto accertamento giudiziale, che non può che vertere sui presupposti per il riconoscimento della prestazione vantata.
6. Da tanto discende il rigetto della domanda con riguardo agli anni 2014-2016, in difetto di accertamento del requisito sanitario per fruire della maggiorazione richiesta.
7. Con riguardo alle annualità 2009-2013 (per le quali opera il provvedimento di autorizzazione emesso dall' ), va esaminata in primo luogo l'eccezione di decadenza. CP_2
L' , invero, nel presente giudizio ha riproposto l'eccezione sollevata nel giudizio di CP_2
primo grado, di “inammissibilità della domanda avversaria, essendo stata proposta oltre il termine annuale di decadenza previsto dal D.L 19/9/92 n. 384 convertito dalla legge
14/11/92 n. 438, nonché l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda, dal momento che i soggetti legittimati a ricevere la prestazione a sostegno del reddito, devono procedere a richiedere nel termine decadenziale di 1 anno il riconoscimento degli Assegni per il nucleo familiare, presentando domanda al datore di lavoro, o all allegando CP_2
altresì certificazione attestante la composizione del nucleo familiare ed il requisito economico per poter beneficiare della prestazione”.
7.1 Parte appellante non ha prodotto la domanda amministrativa volta all'erogazione dell'indennità di disoccupazione, vertendo il presente giudizio esclusivamente sulla maggiorazione spettante per il figlio minore inabile;
risulta versata in atti solo la “Richiesta di autorizzazione ad inserire determinati familiari nel nucleo e/o all'aumento dei livelli reddituali per particolari condizioni”- Mod. ANF 42, presentata il 13.09.2011, nonché il provvedimento del 20.09.2011, di riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli CP_2
reddituali per il figlio con decorrenza dall'1.10.2009 al 31.8.2016. Persona_1
L'appellante ha prodotto inoltre le richieste di riesame della nni 2009, 2010 Parte_2
e 2011, presentate in data 9.10.2012.
Il ricorso giudiziario è stato presentato il 25.09.2014; con lo stesso la parte ha chiesto:
“- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'aumento del livello reddituale su familiare inabile inserito nel nucleo familiare ovvero alla prestazione ANF con
6 applicazione della tabella n. 15 (Nucleo familiare con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile);
- conseguentemente, stante che il sig. percepisce la prestazione ANF agricola Parte_1
con applicazione della tabella n. 12, condannare l di Caltagirone, in persona del CP_2
direttore pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la differenza ANF tra la tabella 12 e la tabella 15 con decorrenza dal 1.10.2009 al 31.06.2016, oltre al pagamento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo”.
In appello, la stessa parte ha precisato la domanda chiedendo: “- in subordine, stante il diritto acquisito fino alla data di convocazione a visita del minore, condannare l' di CP_2
Caltagirone, in persona del direttore pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la differenza ANF tra la tabella 12 e la tabella 15 con decorrenza dal 1.10.2009 al
31.06.2016, oltre al pagamento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo…”.
L'art. 47 del D.P.R. 639/1970 prevede:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza CP_1
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
[…]
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
7 accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
7.2 Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15.02.2024, parte diligente veniva onerata di produrre in giudizio “- i provvedimenti di riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare emessi in favore di negli anni 2011-2013, recanti la relativa Parte_1
quantificazione della prestazione, nonché la prova della comunicazione al destinatario;
- la documentazione inerente ai pagamenti della predetta prestazione effettuati negli stessi anni”; l' in data 29.02.2024 ha prodotto i provvedimenti di liquidazione degli assegni CP_2
nucleo familiare relativi agli anni 2011-2013, precisando “- Nel file denominato liquidazione ANF 2011, sono riportati gli ANF Liquidati pari ad euro 6.279,96; - Nel file denominato pagamenti ANF 2011 e 2012, sono presenti i pagamenti e le valute per gli anni
2011 e 2012; - Nel file liquidazione ANF 2012 gli ANF liquidati pagati sono pari a
4820,09 (Importo ANF lav. 1.657,04 GG ANF DS 180 Importo ANF DS 3173.05); - Nel file denominato liquidazione ANF 2013 gli anf liquidati per l' anno 2013 sono pari ad euro 4689,07 ( GG ANF lav. 89 Importo ANF lav. 1.568,90 GG ANF DS 177 Importo
ANF DS 3.120,17) - Nel file denominato pagamenti anf 2013 è presente la data di valuta del pagamento anno 2013”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.04.2024, parte diligente veniva onerata di produrre in giudizio “- i provvedimenti di riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare emessi in favore di negli anni 2009 e 2010, recanti la relativa Parte_1
quantificazione della prestazione, nonché la prova della comunicazione al destinatario;
- la documentazione inerente ai pagamenti della predetta prestazione effettuati in relazione agli stessi anni”.
L' in data 15.05.2024 ha prodotto i provvedimenti di liquidazione degli assegni CP_2
nucleo familiare relativi agli anni 2009 e 2010, precisando:
“Nella prima liquidazione anno 2009, elaborata in data 08/07/2010, sono stati corrisposti
ANF per euro 2.749.98, giornate 112; Nella seconda liquidazione anno 2009, elaborata in
8 data 28/10/2010, gli ANF sono stati corrisposti complessivamente per euro 5.499.96, giornate 112. Nella terza liquidazione anno 2009, gli ANF sono stati ancora aumentati a euro 5.694.96 con elaborazione del 7/12/2012, giornate 112. Nella quarta liquidazione, effettuata in data 17/07/2013, le giornate sono state ridotte, per disconoscimento parziale, da 11 giornate a 87 ed è scaturito un indebito per ANF anno 2009 di euro 1.315,19. In prima liquidazione per l'anno 2010 sono stati corrisposti ANF per euro 6.279.96 con elaborazione del 7/12/2012. giornate 102. Nella seconda liquidazione anno 2010, effettuata in data 17/07/2013, le giornate sono state ridotte, per disconoscimento parziale, da 102 a 90 giornate ed è scaturito un indebito per ANF anno 2010 di euro 1.207,69”.
7.3 Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, secondo cui “dall'esame della documentazione prodotta si evince che l' ha provveduto a corrispondere la differenza CP_2
ANF tra la tabella 12 e la tabella 15 solo relativamente all'anno 2011”, è provata la corresponsione della maggiorazione richiesta anche per l'anno 2010.
Ed invero, dal prospetto versato in atti si evince che la domanda di ANF anno 2010 CP_2
è stata presentata in data 21.02.2011 e che è stato liquidato l'importo di € 6.279,96; dallo stesso prospetto si evince il riconoscimento della maggiorazione per un “figlio inab. Min.”.
Parimenti la domanda di ANF anno 2011 è stata presentata in data 15.03.2012 ed è stato liquidato in data 15.01.2013 l'importo di € 6.279,96; dallo stesso prospetto si evince il riconoscimento della maggiorazione per un “figlio inab. Min.”.
Pertanto, con riguardo alle predette annualità (2010 e 2011) la domanda è infondata, sebbene debba darsi atto, come meglio precisato di seguito, della preliminare intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria.
7.4 Sul punto, in ordine agli anni 2009 (dal 1.10.2009; cfr. decorrenza di cui al provvedimento del 20.09.2011), 2010, 2011, 2012 e 2013, si osserva quanto segue. CP_2
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “La decadenza di cui all'art.
47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande
9 di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina”- Sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2016; sicché detta decadenza, nella fattispecie in esame, non opera con riguardo Contro alla riliquidazione dell' afferente all'anno 2009 (disposta in data 8.07.2010).
In ordine agli anni successivi, dai prospetti versati in atti si evince quanto segue: CP_2
la domanda di ANF relativa all'anno 2010 è stata presentata in data 21.02.2011 e liquidata in data 07.12.2012; la domanda di ANF relativa all'anno 2011 è stata presentata in data 15.03.2012 e liquidata in data 15.01.2013; la domanda di ANF relativa all'anno 2012 è stata presentata in data 19.03.2013; l'importo
è stato liquidato il 22.07.2013; la domanda di ANF relativa all'anno 2013 è stata presentata il 10.02.2014; l'importo è stato liquidato il 24.06.2014.
Il ricorso giudiziario è stato depositato il 25.09.2014; il termine di un anno risulta rispettato solo con riguardo all'ANF anno 2013; va dichiarata la decadenza quanto alla domanda di
ANF relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 (dandosi atto comunque del riconoscimento della maggiorazione dovuta per gli anni 2010 e 2011).
Né può rilevare quanto dedotto dall'appellante nelle note autorizzate depositate il
27.06.2024, secondo cui “dall'esame della documentazione prodotta dall' sembra CP_2
evincersi che l'Ente non abbia fornito la prova della comunicazione al destinatario, in quanto non fornisce la ricevuta”, essendo onere di chi agisce in giudizio provare la tempestività dell'azione proposta;
nella specie, a fronte dell'ordine di esibizione emesso da questa Corte a carico di parte diligente e della documentazione prodotta dall'ente previdenziale, l'appellante nulla ha allegato e provato in ordine alla data di ricezione dei provvedimenti di liquidazione della prestazione.
10 8. Per le ragioni che precedono, l'appello va parzialmente accolto con riconoscimento del diritto dell'appellante alla erogazione della differenza del trattamento ANF per effetto dell'applicazione della tabella 15 anziché della tabella 12 (tabelle vigenti ratione temporis) limitatamente agli anni 2009 e 2013, con conseguente condanna dell' alla CP_2
corresponsione della relativa differenza, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
9. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e stante l'ammissione di parte appellante al patrocinio a spese dello Stato, vengono distratte in favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante alla prestazione ANF con applicazione della tabella n. 15 relativamente agli anni 2009 e 2013 e, per l'effetto, condanna l all'erogazione delle CP_2
differenze retributive dovute, come meglio precisate in parte motiva, relativamente ai predetti anni, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
rigetta nel resto l'appello; condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali, che vengono CP_2
liquidate quanto al primo grado in € 1.500,00 e quanto al presente giudizio in € 1.650,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 2/07/2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Graziella Parisi
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