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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 121/2024 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
-Avv. in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Pt_2
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MANCO LAURA
[...]
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente, nella sua prefata qualità, ha adito questo Tribunale facendo presente che il 23.11.22 è stato sottoposto a visita medica da parte della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità. la
Commissione ha accertato, a carico del le seguenti patologie: “psicosi in soggetto con Pt_2 disturbo borderline di personalità” riconoscendolo invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%.
Dato l'esito parzialmente negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n. 3751/23 rg per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il ctu nominato nella consulenza depositata il 6.11.2023, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, confermava il precedente giudizio amministrativo.
1 Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'esame clinico del Sig. integrato dai dati degli accertamenti complementari in Parte_2 atti, permette di affermare che l'istante è affetto da:
DISTURBO DELIRANTE, TIPO PARANOIDEO ED EROTOMANICO CRONICO
1209 100%
IPB CON OSTRUZIONE URERETALE CON CATETERE A PERMANENZA 6206
25%
Il quadro clinico presente nel Gaetani è caratterizzato dalla presenza di una serie di patologie già valutate in occasione del precedente accertamento medico-legale c/o la Commissione Invalidi del novembre 2022 e nell'A.T.P. del luglio 2023 e che andremo ad analizzare nel dettaglio.
La situazione è dominata dalla presenza di alterazioni della sfera psichica caratterizzate da un
DISTURBO DELIRANTE TIPO PARANOIDEO ED EROTOMANICO.
Il disturbo delirante può insorgere nel contesto di un preesistente disturbo paranoide di personalità. In tali soggetti, nella prima età adulta si manifestano una sfiducia e una sospettosità pervasive nei confronti degli altri e delle loro intenzioni, che si protraggono per tutta la vita. I sintomi iniziali possono comprendere la sensazione di venire sfruttato, una preoccupazione riguardo alla lealtà o all'affidabilità degli amici, una tendenza a leggere significati minacciosi in osservazioni o eventi favorevoli, una rancorosità costante e un'iperreattività a quelli che vengono percepiti come affronti. Sono stati identificati diversi sottotipi di disturbo delirante: • Erotomane: i pazienti credono che un'altra persona sia innamorata di loro. Sono comuni i tentativi di contattare l'oggetto del delirio con telefonate, lettere, controlli o appostamenti. I soggetti affetti da questo sottotipo possono incorrere in problemi legali correlati a tale comportamento. •
Megalomanico: i pazienti sono convinti di avere un grande talento o di aver fatto un'importante scoperta. •
Delirio di gelosia: i pazienti credono che il coniuge o l'amante siano loro infedeli. Tale convincimento si basa su illazioni sostenute da prove di dubbia evidenza. Talvolta possono fare ricorso alla violenza fisica.
• Persecutorio: i pazienti sono convinti che si stia complottando contro di loro, che siano spiati, si sparli di loro o che vengano perseguitati. Possono tentare ripetutamente di ottenere giustizia attraverso appelli ai tribunali e ad altre istituzioni governative e possono ricorrere alla violenza per vendicarsi della
2 persecuzione immaginaria. • Somatico: il delirio si riferisce a una funzione corporea;
p. es. i pazienti sono convinti di avere una deformità fisica, un cattivo odore o un parassita. Il comportamento dei pazienti non è per forza bizzarro o strano, ed a parte le possibili conseguenze dei loro deliri (p. es., isolamento sociale o stigmatizzazione, difficoltà coniugali o di lavoro), il funzionamento dei pazienti non sempre è marcatamente compromesso. La diagnosi dipende soprattutto dalla valutazione clinica, dalla raccolta di un'anamnesi accurata e dall'esclusione di altre condizioni specifiche associate ai deliri (p. es., uso di sostanze, malattia di Alzheimer, epilessia, disturbo ossessivo-compulsivo, delirium, o altri disturbi dello spettro schizofrenico). È molto importante una valutazione della potenziale pericolosità, con particolare attenzione al rischio che il paziente possa agire guidato dal suo delirio. Il disturbo delirante generalmente non conduce a un grave deterioramento o a un cambiamento della personalità, ma le preoccupazioni deliranti possono gradualmente peggiorare. La maggior parte dei pazienti può continuare a lavorare purché il loro lavoro non implichi aspetti legati alle loro allucinazioni. Se i pazienti vengono valutati pericolosi, può essere necessario il ricovero. Il trattamento delle psicosi punta a ristabilire un corretto funzionamento biochimico del sistema nervoso centrale. Generalmente il trattamento della psicosi, soprattutto nella fase acuta, è di tipo farmacologico (esistono attualmente molti nuovi farmaci antipsicotici), al quale è fondamentale associare un intervento psicoterapeutico – riabilitativo. Tali interventi hanno come obiettivo principale l'insegnamento delle abilità sociali, un lavoro con la famiglia attraverso interventi psicoeducazionali sulla psicosi che aiutino i familiari ad affrontare la malattia e promuovono il loro reciproco aiuto e specifici interventi psicologici cognitivo-comportamentali con la persona stessa. Nel caso in questione la problematica psichica è comparsa da oltre 20 anni con ripetuti accessi c/o DSM della provincia e vari ricoveri nel corso degli anni presso reparti Psichiatrici in occasione di fasi di riacutizzazione e con un gradale peggioramento del quadro, verosimilmente anche legato alle condizioni di vita del ricorrente. La suddetta condizione psichica l'ha portato anche a commettere dei reati con episodi molesti, per cui attualmente si trova presso la Comunità terapeutica di Orta Nova (FG) per cercare di ottenere un recupero funzionale e psichico adeguato in attesa dell'evoluzione del procedimento giudiziario.
In caso già precedentemente il periziando, sulla base della documentazione in atti, viveva in situazione di degrado con scarsa pulizia e non era in grado di gestire autonomamente la terapia farmacologica che assume ogni 26 gg. per la gestione dei disturbi psichici per cui tale terapia veniva somministrata con il supporto dei servizi sociali, ed inoltre nell'ottobre 2022 è stato anche nominato un amministratore di sostegno con decreto del Tribunale di Lecce. Sulla base di tali presupposti riteniamo che la condizione psichica presente nel allo stato attuale determini notevoli riflessi funzionali e possa essere valutata Pt_2 con il cod. 1209 – inv. 100% ed al contempo reputiamo che in tali condizioni il periziando non sia in
3 grado di curare la propria igiene personale, lavarsi, instaurare rapporti interpersonali, gestire il denaro, ecc., senza l'ausilio di una supervisione continua. A ciò si associa la presenza di un IPB con ostruzione ureterale e catetere a permanenza per cui gli è stato consigliato un intervento chirurgico programmato con ricovero per il 12.12.24 c/o O.C. di Cerignola. Sulla base dei riscontri attualmente in possesso riteniamo che il quadro urinario possa essere valutato con il cod. 6206 – inv. 25%.
Concludendo, possiamo affermare che il complesso bio-patologico presente nel periziando è di entità tale da determinare riflessi sulla capacità lavorativa dello stesso configuranti un'invalidità civile del 100% e tali, allo stato attuale, da richiedere anche un'assistenza continua per lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana con diritto quindi all'indennità di accompagnamento. In merito all'epoca di decorrenza dei benefici di Legge riteniamo possa orientativamente farsi risalire intorno al dicembre 2023, quando in occasione di un accesso presso il DSM veniva rilevato che il periziando presenta un “…disturbo psicotico con manifestazioni deliranti in soggetto con funzionamento intellettivo limite e abuso di alcol… la terapia Part viene somministrata a domicilio dagli operatori del in quanto non è affidabile nell'assunzione autonoma della terapia e non è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni, alla cura della casa e della persona. Gravemente compromesso il funzionamento sociale ed occupazionale…”. Inoltre, vista la relativamente giovane età del periziando, riteniamo comunque opportuna una visita di revisione fra 2-3 anni per rivalutare le condizioni psichiche dello stesso nell'eventualità di un rilevante miglioramento delle condizioni generali che possa modificare la portata invalidante delle patologie e conseguentemente la loro incidenza medico-legale.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde che il Sig. è affetto da “DISTURBO Parte_2
DELIRANTE, TIPO PARANOIDEO ED EROTOMANICO CRONICO (1209 –
100%), IPB CON OSTRUZIONE URERETALE CON CATETERE A
PERMANENZA (6206 – 25%)” e che tali patologie determinano un complesso bio-patologico di entità tale da provocare riflessi sulla capacità lavorativa dello stesso configuranti un'invalidità civile del
100% e tale, allo stato attuale, da richiedere anche un'assistenza continua per lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana con diritto quindi all'indennità di accompagnamento. In merito all'epoca di decorrenza dei benefici di Legge riteniamo possa orientativamente farsi risalire intorno al dicembre 2023, quando in occasione di un accesso presso il
DSM veniva rilevato che il periziando presenta un “…disturbo psicotico con manifestazioni deliranti in soggetto con funzionamento intellettivo limite e abuso di alcol… la terapia viene somministrata a domicilio Part dagli operatori del in quanto non è affidabile nell'assunzione autonoma della terapia e non è in
4 grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni, alla cura della casa e della persona. Gravemente compromesso il funzionamento sociale ed occupazionale…”. Inoltre, vista la relativamente giovane età del periziando, riteniamo comunque opportuna una visita di revisione fra 2-3 anni per rivalutare le condizioni psichiche dello stesso nell'eventualità di un rilevante miglioramento delle condizioni generali che possa modificare la portata invalidante delle patologie e conseguentemente la loro incidenza medico-legale
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente. Invero egli ha precisato come il medesimo non sia autonomo nello svolgimento delle attività quotidiane, anche nell'assunzione della terapia per cui necessita di assistenza continua. Con riferimento alla decorrenza il ctu nominato ha ritenuto correttamente di far risalire la stessa al dicembre
2023, epoca in cui il soggetto ha fatto accesso al DSM dove veniva rilevato un “…disturbo psicotico con manifestazioni deliranti in soggetto con funzionamento intellettivo limite e abuso di alcol… la terapia viene somministrata a domicilio dagli operatori del CSM in quanto non è affidabile nell'assunzione autonoma della terapia e non è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni, alla cura della casa e della persona. Gravemente compromesso il funzionamento sociale ed occupazionale…” (cfr. pag. 6 della perizia).
Inoltre, ha reputato effettuarsi una visita di revisione dello stato morboso a distanza di 2-3 anni dall'accertamento di tali condizioni sanitarie, considerata la giovane età del periziando. Tale ultima affermazione non si ritiene però di includerla nel dispositivo, non rientrando nei poteri del giudice determinare la “futura fine” dello stato sanitario rilevante.
Tale valutazione risulta quindi rimessa in via amministrativa a CP_1
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (dicembre 2023). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le
5 spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022. Appare coerente con questo soluzione Cass. 5422/2025.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 121/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data da dicembre 2023; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
6 Dott. Amato Carbone
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