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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4174/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall' Avv.to Parte_1
Daniela Ferraro
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Oliva CP_1
Anna
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.07.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. nominato nel giudizio recante n. 2034/2021 R.G. ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità civile).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1
motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'A.T.P. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del C.T.U. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al
59%.
Di qui, l'interesse giuridico dell'istante alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree, ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell'esame obiettivo e della documentazione allegata agli atti, non ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità civile, attribuendo alla ricorrente una percentuale invalidante complessiva pari al 59%, uniformandosi, dunque, alla valutazione già espressa dal consulente tecnico nominato nella precedente fase atp.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha valutato il complesso quadro morboso da cui la ricorrente è affetta considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha formulato la seguente diagnosi:
“ , di anni 57 (è nata il [...]), 52 all'epoca di presentazione della Parte_1
domanda in fase amministrativa (presentata il 30/09/2020), in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione (peso 75 Kg;
altezza 172 cm), è affetta dalle seguenti, sostanziali infermità:
- cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico (prima classe NYHA)
- ipotiroidismo chirurgico in trattamento ormonale sostitutivo;
- sindrome fibromialgica.
Altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili né sono state riferite all'anamnesi. In particolare, nessuna rilevanza valutativa nel nostro ambito assume la diverticolosi del colon, tenuto conto che non si associa a nessuna compromissione delle condizioni generali”.
In particolare, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie sofferte dalla ricorrente attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992.
Nel dettaglio, il perito ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali:
“- la cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico (prima classe NYHA) può essere valutata con un 21%, applicando la voce tabellare 6441 “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve, I classe NYHA”);
- l'ipotiroidismo chirurgico in trattamento farmacologico sostitutivo può essere valutato con un 11% applicando la voce tabellare 9322 con criterio analogico (neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale);
- la sindrome fibromialgica va valutata con criterio analogico non essendovi nessuna voce tabellare.
Considerato che
l'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni (voce 9303) prevede il 50%, la sindrome fibromialgica, condizione sicuramente meno grave, va valutata al massimo con il 25%.
In definitiva, tenuto conto delle percentuali appena espresse, può ritenersi vantaggiosa per la ricorrente l'invalidità del 59% riconosciuta dal precedente CTU il quale, peraltro, nel calcolo complessivo delle percentuali da lui espresse ha applicato la somma aritmetica anziché la formula a scalare.
A parere della scrivente, il C.T.U. ha motivato ampiamente sulle generali condizioni della perizianda, approfondendo e dando atto delle patologie concretamente riscontrate ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio invocato.
L'indagine peritale appare poi estremamente completa, precisa e quindi pienamente condivisibile da questo Tribunale, tenuto conto che il ctu ha risposto in maniera dettagliata ed esaustiva a tutte le censure mosse da parte ricorrente evidenziando che:
“Tenuto conto che agli atti vi è una consulenza a firma del Dottor , Persona_1
ritengo opportuno precisare che la sua valutazione non può essere assolutamente accolta:
- non ha senso parlare di cardiopatia in 2ª classe Nyha in un soggetto in cui l'unico farmaco che assume è un antiipertensivo;
- non ha senso pretendere di equiparare la percentuale riconosciuta alla fibromialgia a quella prevista per l'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni, posto che quest'ultima comporta ben più gravi alterazioni anatomiche e funzionali;
- ove il Dottor anziché limitarsi a leggere, per dirla con lui, “le carte Persona_1 del processo” avesse anche visitato la ricorrente, si sarebbe reso conto che non vi è nulla che possa avvalorare una sindrome depressiva, patologia per la quale non assume nessuna terapia;
- sempre ove avesse visitato la ricorrente, si sarebbe reso conto che non vi è nessun rilevante quadro artrosico capace di dare limitazioni funzionali.
In conclusione, assolutamente non possono essere condivise le osservazioni sollevate all'ATP e la percentuale espressa in quest'ultima non è affatto riduttiva rispetto alle reali condizioni della ricorrente”.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, non emergendo alcuna verificabile indicazione che solleciti a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte da ben due consulenti tecnici nominati, si giunge alla conclusione che l'opposizione vada respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione.
Le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l'opposizione (invalidità pari al 59%);
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria.
Nola, 20.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Fabrizia Di Palma