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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/10/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3940/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3940/2025 R.G. promossa da
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 23 agosto 1984; rappresentata e difesa dall'avv. Marta Castellari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellarano (RE), Via Chiaviche n. 35
- attrice - contro
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
BL (Marocco) il 26 luglio 1982; rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Napoleone come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Viale Regina
Margherita n. 3
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. La casa coniugale sita in OA (RE) Corso Trieste n. 20 sarà assegnata alla moglie che la abiterà assieme ai figli con l'uso di tutti i mobili che l'arredano. Il marito trasferirà la propria residenza altrove con obbligo di rilasciare l'appartamento entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della sentenza che definirà il presente giudizio.
3. I figli minori , e sono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la residenza della madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza relative al figlio e in forma esclusiva le decisioni ordinarie relative alla vita quotidiana dei minori quando questi si troveranno presso ciascuno di loro.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 21:00 quando gli riaccompagnerà a casa, in ogni caso nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori. Salvo diversi accordi tra gli stessi e senza alcuno obbligo a carico di , il padre Controparte_1 potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 19.00. Per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli minori due settimane, anche non consecutive, e il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno.
2 di 7
5. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento per i figli minori , e la somma Per_1 Per_2 Per_3 mensile di Euro 450,00 entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il padre corrisponderà altresì il 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli – da determinare secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia.
6. L'Assegno Unico per i figli verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
7. Il sig. si impegna a provvedere al pagamento Controparte_1 della somma di € 2.500,00 nei confronti del sig. , Parte_2 proprietario della casa coniugale, a titolo di utenze gas come da riepilogo di cui al sub doc. n. 8 (fasc. resistente).
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla pretesa di contributo di mantenimento.
9. I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi. Per i figli minori occorrerà il preventivo consenso di entrambi i genitori.
10. Le spese legali per il presente procedimento sono compensate fra le parti.
11. La sig.ra già ammessa al P.S.S. con delibera n. Parte_1
208/2024 emessa dal COA di Reggio Emilia il 24.10.2024, chiede che sia disposta la liquidazione del compenso in favore del suo difensore.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, Pt_1 chiedeva la separazione personale da ,
[...] Controparte_1
l'affidamento condiviso dei loro figli (nata il [...]), Per_1
(nata l'[...]) ed (nato il [...]), Per_2 Per_3 il collocamento prevalente degli stessi presso di sé, l'assegnazione
3 di 7 della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un contributo per il mantenimento della prole in misura pari ad € 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 27 marzo 2025 veniva disposta la rinnovazione della notifica, che era stata effettuata presso la casa coniugale, dalla quale l'attrice, in ricorso, aveva però dedotto essersi il convenuto allontanato dall'estate 2024 senza più avervi fatto ritorno.
si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
9 settembre 2025, aderendo alla domanda di affidamento condiviso, ma chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare e l'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico, oltre a rimettersi a giustizia in ordine ai tempi di frequentazione dei figli ed alla quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole.
Alla prima udienza in prosecuzione del 25 settembre 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, veniva disposto un rinvio in pendenza di trattative.
Alla successiva udienza del 23 ottobre 2025 i procuratori, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
4 di 7 Le parti contraevano matrimonio a OA (RE) in data 22 novembre 2008.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
5 di 7 Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali e sulle ulteriori questioni.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...], unitisi in
[...] matrimonio a OA (RE) in data 22 novembre 2008 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
2008 parte I numero 3;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
6 di 7
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto degli ulteriori accordi anche patrimoniali intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO AG
IL PRESIDENTE
MI ZI
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3940/2025 R.G. promossa da
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 23 agosto 1984; rappresentata e difesa dall'avv. Marta Castellari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellarano (RE), Via Chiaviche n. 35
- attrice - contro
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
BL (Marocco) il 26 luglio 1982; rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Napoleone come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Viale Regina
Margherita n. 3
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. La casa coniugale sita in OA (RE) Corso Trieste n. 20 sarà assegnata alla moglie che la abiterà assieme ai figli con l'uso di tutti i mobili che l'arredano. Il marito trasferirà la propria residenza altrove con obbligo di rilasciare l'appartamento entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della sentenza che definirà il presente giudizio.
3. I figli minori , e sono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la residenza della madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza relative al figlio e in forma esclusiva le decisioni ordinarie relative alla vita quotidiana dei minori quando questi si troveranno presso ciascuno di loro.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 21:00 quando gli riaccompagnerà a casa, in ogni caso nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori. Salvo diversi accordi tra gli stessi e senza alcuno obbligo a carico di , il padre Controparte_1 potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 19.00. Per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli minori due settimane, anche non consecutive, e il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno.
2 di 7
5. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento per i figli minori , e la somma Per_1 Per_2 Per_3 mensile di Euro 450,00 entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il padre corrisponderà altresì il 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli – da determinare secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia.
6. L'Assegno Unico per i figli verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
7. Il sig. si impegna a provvedere al pagamento Controparte_1 della somma di € 2.500,00 nei confronti del sig. , Parte_2 proprietario della casa coniugale, a titolo di utenze gas come da riepilogo di cui al sub doc. n. 8 (fasc. resistente).
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla pretesa di contributo di mantenimento.
9. I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi. Per i figli minori occorrerà il preventivo consenso di entrambi i genitori.
10. Le spese legali per il presente procedimento sono compensate fra le parti.
11. La sig.ra già ammessa al P.S.S. con delibera n. Parte_1
208/2024 emessa dal COA di Reggio Emilia il 24.10.2024, chiede che sia disposta la liquidazione del compenso in favore del suo difensore.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, Pt_1 chiedeva la separazione personale da ,
[...] Controparte_1
l'affidamento condiviso dei loro figli (nata il [...]), Per_1
(nata l'[...]) ed (nato il [...]), Per_2 Per_3 il collocamento prevalente degli stessi presso di sé, l'assegnazione
3 di 7 della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un contributo per il mantenimento della prole in misura pari ad € 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 27 marzo 2025 veniva disposta la rinnovazione della notifica, che era stata effettuata presso la casa coniugale, dalla quale l'attrice, in ricorso, aveva però dedotto essersi il convenuto allontanato dall'estate 2024 senza più avervi fatto ritorno.
si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
9 settembre 2025, aderendo alla domanda di affidamento condiviso, ma chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare e l'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico, oltre a rimettersi a giustizia in ordine ai tempi di frequentazione dei figli ed alla quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole.
Alla prima udienza in prosecuzione del 25 settembre 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, veniva disposto un rinvio in pendenza di trattative.
Alla successiva udienza del 23 ottobre 2025 i procuratori, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
4 di 7 Le parti contraevano matrimonio a OA (RE) in data 22 novembre 2008.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
5 di 7 Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali e sulle ulteriori questioni.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...], unitisi in
[...] matrimonio a OA (RE) in data 22 novembre 2008 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
2008 parte I numero 3;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
6 di 7
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto degli ulteriori accordi anche patrimoniali intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO AG
IL PRESIDENTE
MI ZI
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