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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2020
R.G. 1113/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 1113 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2020 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1 del Mugello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Salvatore Silvestri (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via C.F._2
Calanna n. 90, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo
-parte attrice- contro
(C.F. con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
Sardegna n. 129, in persona del Presidente dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2
Giuseppe Mattei (C.F. ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di C.F._3 quest'ultimo sito in Roma alla via Orazio n. 31, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. Dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di finanziamento del 03/03/2006 n. rep. 55804 e racc. 7649 ex art. 1
pagina 1 di 11 legge 24/2001 e per l'effetto dichiarare la gratuità del prestito ex art. 1815 II codice civile e la ripetizione delle somme corrisposte a tale titolo dal mutuatario oltre ad ogni onere e commissione concorrente nella formazione del saggio effettivo, oltre interessi legali sulle singole somme versate, fino all'effettivo soddisfo;
2. In subordine dichiarare l'indeterminatezza ex art. 1346, 1284 c.c. degli interessi corrispettivi e moratori del contratto di finanziamento del 03/03/2006 n. rep. 55804 e racc.
7649 e per l'effetto ordinare la restituzione dei maggiori interessi versati rispetto ai saggi legali via via vigenti, nonché gli interessi legali sulle singole somme versate fino all'effettivo soddisfo;
3. In via ulteriormente gradata dichiarare la nullità dei tassi e delle condizioni del contratto di finanziamento del 03/03/2006 n. rep. 55804 e racc. 7649, per omessa indicazione del TAEG/ISC ex art. 117 TUB e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi corrisposto superiori ai saggi minimi dei Bot annali
e degli oneri non pubblicizzati, oltre interessi dai singoli pagamenti ai tassi massimi dei Bot annuali e sino all'effettivo soddisfo;
4. Dichiarare l'inefficacia del costo delle polizze assicurative obbligatorie per assenza di pubblicità e determinazione nel contratto e per l'effetto ordinarne la restituzione del Cont premio ex art 117 VII co. lett. b) nonché gli interessi legali sulle somme versate, fino all'effettivo soddisfo;
5. Dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola di aumento del piano di ammortamento, rispetto al tasso pattuito nel contratto di finanziamento del 03/03/2006 n. rep. 55804 e racc. 7649, per assenza di idonea convenzione, pubblicità ex art. 117-118 TUB e per contrarietà applicativa ex art. 35
D.lgs 206/2005 e per l'effetto ordinarne la ripetizione delle maggiori somme versate, oltre gli interessi massimi dei Bot annuali, fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria e refusione delle spese compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione con riguardo a tutte le somme versate da parte attrice in favore della CP_1
sino al 2010, per intervenuta prescrizione delle stesse ex artt. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) in via principale e nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata. 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domandando la restituzione di quanto indebitamente versato alla controparte a titolo di interessi usurari.
pagina 2 di 11 Parte ricorrente sosteneva, inoltre, l'indeterminatezza degli interessi corrispettivi e moratori relativi al contratto di mutuo ipotecario del 3.3.2006, con conseguente dichiarazione di nullità delle relative clausole contrattuali, oltre alla nullità del citato contratto per contrarietà all'art. 117 t.u.b. con conseguente diritto alla ripetizione.
Con comparsa del 21.10.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare eccepiva la
[...]
carenza di interesse ad agire della parte ricorrente, oltre alla prescrizione delle pretese restitutorie da questa vantate.
Nel merito, parte resistente domandava il rigetto delle avverse pretese, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 12.11.2020 il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 13.10.2021, tenutasi in modalità cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice rinviava all'udienza del 29.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Nel merito la domanda va qualificata come azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. a fondamento della quale parte attrice ha posto la non debenza alla convenuta delle somme ad essa corrisposte a titolo di interessi nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario, per le doglianze sopra evidenziate.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve osservarsi che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame risulta per tabulas che stipulava contratto di mutuo con atto a rogito Parte_1 notaio del 3.3.2006, n. rep. 55804, racc. 7649, per l'importo di € 150.000,00, da rimborsarsi in Per_1
n. 180 rate mensili, con la previsione del tasso del 4,70% (I.S.C. 4,947%), ovvero maggiorati di tre punti percentuali in caso di ritardato pagamento.
Il credito vantato da parte convenuta risulta, dunque, certo e determinato nel suo ammontare, oltre che provato da adeguata documentazione (v. contratto di mutuo allegato da parte convenuta).
pagina 3 di 11 Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, si osserva che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta: osserva a tale riguardo il recente arresto delle sezioni unite della Suprema Corte che, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 24675 del 19/10/2017).
Orbene, le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG. Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del
04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano
29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia 24.11.2014;
Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015;
Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente,
pagina 4 di 11 agli interessi “convenuti” e “in corrispettivo”, dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib.
Verona 12.9.2015); le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio
(TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la
L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.
Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo
Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib.
Milano 28.4.2016).
Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003,
350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).
Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi pagina 5 di 11 corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:
a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli
“interessi … promessi o convenuti, a qualunque titolo”, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
b) l'art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra tipologie di interessi;
c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d)
l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora).
Orbene, l'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi. Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996,
l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale
(artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224
c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).
pagina 6 di 11 La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento,
l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 D.Lgs. n.
385/1993, come modificato dal D. L.vo 349/99, e dalla Delibera del CICR del 9/2/2000, il cui art. 3 così dispone: "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento".
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del
“tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n.
11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).
pagina 7 di 11 Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolate, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno
2015).
Non è in contrasto con tali principi la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: “Considerato che:
1. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
2. il ricorso è manifestamente infondato;
come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile
2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.
Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che debba farsi luogo alla loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.
Corrobora l'orientamento sopra espresso il punto 4) dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura, secondo cui i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del pagina 8 di 11 mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui è precisato che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Nel caso di specie, in ordine agli interessi corrispettivi applicati nel contratto di mutuo ipotecario di cui
è causa, per il periodo di riferimento (gennaio – marzo 2006), attesa la sottoscrizione del contratto nel marzo 2006, la Banca d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “Mutui a garanzia reale a tasso fisso” un tasso medio del 4,97% che, aumentato ai sensi della legge antiusura, determina un tasso soglia pari al 7,455% (tasso medio aumentato della metà), quale tasso soglia per la rilevazione dell'usura.
Ciò considerato, si osserva, altresì, che all'art. 8 del contratto de quo era previsto che il tasso degli interessi moratori fosse pari al 7,70%, in quanto maggiorato di tre punti percentuali, dunque anch'esso al di sotto del tasso soglia dei moratori pari al 9,555% (tasso medio aumentato della metà + 2,1), come da decreto della Banca d'Italia.
Parimenti non può essere computata nel calcolo del tasso soglia la commissione di estinzione anticipata. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, difatti, costituisce configura una multa penitenziale, la cui funzione “non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. In altre parole, “non si è di fronte (…) a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente", posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”. Su queste premesse, la Corte conclude che “la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” (Cass. civ., III Sez., 7 marzo 2022, n. 7352).
Parte attrice lamenta, inoltre l'erronea o omessa indicazione dell'ISC/TAEG indicato in contratto.
pagina 9 di 11 Par La doglianza è priva di pregio, poiché l'erronea prospettazione dell' – o la sua omissione – nel contratto di mutuo non determina l'indeterminatezza del contratto, né la necessità di sostituire i tassi d'interesse pattuiti con il tasso di cui all'art. 117 D.lgs. n. 385/1993.
La disposizione ora menzionata impone alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro che condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti. La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un
“indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: Mutui;
Anticipazioni bancarie;
Altri finanziamenti.
Par L'indirizzo ermeneutico prevalente ritiene che l' non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento
Par prima di accedervi. L'omessa e/o errata indicazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma
VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
Quest'ultimo orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli
Par Par effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle. L'erronea indicazione dell' non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla
Par Banca mediante l'omessa e/o errata indicazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr.
Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
pagina 10 di 11 Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del
09/12/2021).
Ne deriva, dunque, che le domande avanzate da parte attrice devono ritenersi del tutto infondate e non provate, pertanto devono essere rigettate.
Quanto alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, queste devono ritenersi assorbite viste le risultanze processuali.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta integralmente le domande proposte da Parte_1
-rigetta le eccezioni preliminari avanzate dalla parte convenuta;
-condanna al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in Parte_1
€ 3.809,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa come per legge.
Roma, 10.2.2025
Il Giudice
Claudia Pedrelli
pagina 11 di 11
R.G. 1113/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 1113 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2020 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1 del Mugello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Salvatore Silvestri (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via C.F._2
Calanna n. 90, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo
-parte attrice- contro
(C.F. con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
Sardegna n. 129, in persona del Presidente dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2
Giuseppe Mattei (C.F. ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di C.F._3 quest'ultimo sito in Roma alla via Orazio n. 31, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. Dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di finanziamento del 03/03/2006 n. rep. 55804 e racc. 7649 ex art. 1
pagina 1 di 11 legge 24/2001 e per l'effetto dichiarare la gratuità del prestito ex art. 1815 II codice civile e la ripetizione delle somme corrisposte a tale titolo dal mutuatario oltre ad ogni onere e commissione concorrente nella formazione del saggio effettivo, oltre interessi legali sulle singole somme versate, fino all'effettivo soddisfo;
2. In subordine dichiarare l'indeterminatezza ex art. 1346, 1284 c.c. degli interessi corrispettivi e moratori del contratto di finanziamento del 03/03/2006 n. rep. 55804 e racc.
7649 e per l'effetto ordinare la restituzione dei maggiori interessi versati rispetto ai saggi legali via via vigenti, nonché gli interessi legali sulle singole somme versate fino all'effettivo soddisfo;
3. In via ulteriormente gradata dichiarare la nullità dei tassi e delle condizioni del contratto di finanziamento del 03/03/2006 n. rep. 55804 e racc. 7649, per omessa indicazione del TAEG/ISC ex art. 117 TUB e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi corrisposto superiori ai saggi minimi dei Bot annali
e degli oneri non pubblicizzati, oltre interessi dai singoli pagamenti ai tassi massimi dei Bot annuali e sino all'effettivo soddisfo;
4. Dichiarare l'inefficacia del costo delle polizze assicurative obbligatorie per assenza di pubblicità e determinazione nel contratto e per l'effetto ordinarne la restituzione del Cont premio ex art 117 VII co. lett. b) nonché gli interessi legali sulle somme versate, fino all'effettivo soddisfo;
5. Dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola di aumento del piano di ammortamento, rispetto al tasso pattuito nel contratto di finanziamento del 03/03/2006 n. rep. 55804 e racc. 7649, per assenza di idonea convenzione, pubblicità ex art. 117-118 TUB e per contrarietà applicativa ex art. 35
D.lgs 206/2005 e per l'effetto ordinarne la ripetizione delle maggiori somme versate, oltre gli interessi massimi dei Bot annuali, fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria e refusione delle spese compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione con riguardo a tutte le somme versate da parte attrice in favore della CP_1
sino al 2010, per intervenuta prescrizione delle stesse ex artt. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) in via principale e nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata. 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domandando la restituzione di quanto indebitamente versato alla controparte a titolo di interessi usurari.
pagina 2 di 11 Parte ricorrente sosteneva, inoltre, l'indeterminatezza degli interessi corrispettivi e moratori relativi al contratto di mutuo ipotecario del 3.3.2006, con conseguente dichiarazione di nullità delle relative clausole contrattuali, oltre alla nullità del citato contratto per contrarietà all'art. 117 t.u.b. con conseguente diritto alla ripetizione.
Con comparsa del 21.10.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare eccepiva la
[...]
carenza di interesse ad agire della parte ricorrente, oltre alla prescrizione delle pretese restitutorie da questa vantate.
Nel merito, parte resistente domandava il rigetto delle avverse pretese, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 12.11.2020 il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 13.10.2021, tenutasi in modalità cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice rinviava all'udienza del 29.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Nel merito la domanda va qualificata come azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. a fondamento della quale parte attrice ha posto la non debenza alla convenuta delle somme ad essa corrisposte a titolo di interessi nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario, per le doglianze sopra evidenziate.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve osservarsi che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame risulta per tabulas che stipulava contratto di mutuo con atto a rogito Parte_1 notaio del 3.3.2006, n. rep. 55804, racc. 7649, per l'importo di € 150.000,00, da rimborsarsi in Per_1
n. 180 rate mensili, con la previsione del tasso del 4,70% (I.S.C. 4,947%), ovvero maggiorati di tre punti percentuali in caso di ritardato pagamento.
Il credito vantato da parte convenuta risulta, dunque, certo e determinato nel suo ammontare, oltre che provato da adeguata documentazione (v. contratto di mutuo allegato da parte convenuta).
pagina 3 di 11 Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, si osserva che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta: osserva a tale riguardo il recente arresto delle sezioni unite della Suprema Corte che, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 24675 del 19/10/2017).
Orbene, le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG. Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del
04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano
29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia 24.11.2014;
Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015;
Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente,
pagina 4 di 11 agli interessi “convenuti” e “in corrispettivo”, dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib.
Verona 12.9.2015); le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio
(TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la
L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.
Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo
Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib.
Milano 28.4.2016).
Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003,
350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).
Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi pagina 5 di 11 corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:
a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli
“interessi … promessi o convenuti, a qualunque titolo”, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
b) l'art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra tipologie di interessi;
c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d)
l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora).
Orbene, l'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi. Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996,
l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale
(artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224
c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).
pagina 6 di 11 La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento,
l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 D.Lgs. n.
385/1993, come modificato dal D. L.vo 349/99, e dalla Delibera del CICR del 9/2/2000, il cui art. 3 così dispone: "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento".
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del
“tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n.
11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).
pagina 7 di 11 Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolate, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno
2015).
Non è in contrasto con tali principi la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: “Considerato che:
1. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
2. il ricorso è manifestamente infondato;
come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile
2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.
Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che debba farsi luogo alla loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.
Corrobora l'orientamento sopra espresso il punto 4) dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura, secondo cui i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del pagina 8 di 11 mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui è precisato che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Nel caso di specie, in ordine agli interessi corrispettivi applicati nel contratto di mutuo ipotecario di cui
è causa, per il periodo di riferimento (gennaio – marzo 2006), attesa la sottoscrizione del contratto nel marzo 2006, la Banca d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “Mutui a garanzia reale a tasso fisso” un tasso medio del 4,97% che, aumentato ai sensi della legge antiusura, determina un tasso soglia pari al 7,455% (tasso medio aumentato della metà), quale tasso soglia per la rilevazione dell'usura.
Ciò considerato, si osserva, altresì, che all'art. 8 del contratto de quo era previsto che il tasso degli interessi moratori fosse pari al 7,70%, in quanto maggiorato di tre punti percentuali, dunque anch'esso al di sotto del tasso soglia dei moratori pari al 9,555% (tasso medio aumentato della metà + 2,1), come da decreto della Banca d'Italia.
Parimenti non può essere computata nel calcolo del tasso soglia la commissione di estinzione anticipata. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, difatti, costituisce configura una multa penitenziale, la cui funzione “non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. In altre parole, “non si è di fronte (…) a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente", posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”. Su queste premesse, la Corte conclude che “la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” (Cass. civ., III Sez., 7 marzo 2022, n. 7352).
Parte attrice lamenta, inoltre l'erronea o omessa indicazione dell'ISC/TAEG indicato in contratto.
pagina 9 di 11 Par La doglianza è priva di pregio, poiché l'erronea prospettazione dell' – o la sua omissione – nel contratto di mutuo non determina l'indeterminatezza del contratto, né la necessità di sostituire i tassi d'interesse pattuiti con il tasso di cui all'art. 117 D.lgs. n. 385/1993.
La disposizione ora menzionata impone alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro che condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti. La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un
“indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: Mutui;
Anticipazioni bancarie;
Altri finanziamenti.
Par L'indirizzo ermeneutico prevalente ritiene che l' non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento
Par prima di accedervi. L'omessa e/o errata indicazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma
VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
Quest'ultimo orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli
Par Par effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle. L'erronea indicazione dell' non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla
Par Banca mediante l'omessa e/o errata indicazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr.
Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
pagina 10 di 11 Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del
09/12/2021).
Ne deriva, dunque, che le domande avanzate da parte attrice devono ritenersi del tutto infondate e non provate, pertanto devono essere rigettate.
Quanto alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, queste devono ritenersi assorbite viste le risultanze processuali.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta integralmente le domande proposte da Parte_1
-rigetta le eccezioni preliminari avanzate dalla parte convenuta;
-condanna al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in Parte_1
€ 3.809,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa come per legge.
Roma, 10.2.2025
Il Giudice
Claudia Pedrelli
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