Ordinanza cautelare 28 aprile 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/12/2025, n. 22843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22843 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22843/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Di Iulio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 08.10.2024, notificato in data 11.10.2024, prot. n. M_D A68E40D REG2024 -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la decadenza dell’odierno ricorrente dal ruolo di volontario in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito Italiano.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 29.05.2025, notificato in pari data, con il quale è stata nuovamente disposta la decadenza dell’odierno ricorrente dal ruolo, assunto con decorrenza giuridica e amministrativa il 30 settembre 2022, di volontario in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito Italiano.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NL EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la decadenza dalla ferma quadriennale contratta con decorrenza dal 30/12/2022 a causa della pendenza di un procedimento penale per un delitto non colposo nei suoi confronti.
Premette a tal riguardo il ricorrente che a far data dal 07/06/2018, dopo aver superato il relativo concorso, ha prestato servizio nell’Esercito Italiano come volontario VFP1, venendo raffermato per quattro volte (in data 06/06/2019, in data 06/06/2020, in data 06/06/2021 e in data 06/12/2021); ha poi partecipato alla procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero della Difesa n. M_D AB05933 REG2022 0257328 del 06/05/2022 volta al reclutamento per il 2022 di 2.275 VFP4, concorso riservato ai VFP1 in servizio, anche in rafferma annuale, ovvero in congedo per fine ferma.
Ammesso al concorso ed espletata l’intera procedura concorsuale con superamento di tutte le prove, veniva inserito nella posizione -OMISSIS- della graduatoria di merito approvata con decreto prot. n. M_D AB05933 REG2023 0109698 del 22/02/2023 e, pertanto, veniva immesso in servizio come volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) con decorrenza giuridica e amministrativa dal 30/12/2022.
Dopo quasi due anni dall’espletamento della procedura concorsuale, in data 03/09/2024, gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla ferma quadriennale contratta perché da controlli effettuati era emerso che era pendente – così come lo è tuttora – presso la Procura della Repubblica di Vallo di Lucania (SA) il procedimento penale n. -OMISSIS- per il reato di truffa, con richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 19/11/2020, difettando, pertanto, il requisito di partecipazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso; presentava deduzioni difensive e successivamente veniva adottato il provvedimento gravato con cui veniva disposta la decadenza dalla ferma prefissata quadriennale nell’Esercito Italiano “ per la mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera g) del bando di reclutamento di cui al Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0257328 del 06 Maggio 2022 (ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi)…”.
2. Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili, sostenendo in particolare che il predetto requisito, la cui mancanza ha comportato l’adozione del provvedimento di decadenza, si pone in contrasto con il principio di presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, della Costituzione e all’art. 6, comma 2, della CEDU, nella misura in cui determina l’automatica esclusione dalla ferma in ragione della mera pendenza di un procedimento penale.
Richiama altresì la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale "per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell'accertamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 652/2019)”; rileva, infatti, come l’Amministrazione fosse a conoscenza dell’avvio del procedimento penale sin dal 2020 e che ciononostante veniva comunque più volte raffermato e veniva anzi invitato a presentare domanda per la procedura concorsuale in esame.
L’Amministrazione avrebbe, pertanto, errato nell’applicare in via automatica la predetta causa di esclusione, omettendo ogni tipo di attività istruttoria sulla concreta situazione in cui versava il ricorrente, già in servizio da diversi anni nell’Esercito, quattro volte raffermato e che in più occasioni si era distinto nel servizio; il militare in ferma volontaria o raffermato avrebbe infatti già lo status di militare, avendo l’Amministrazione già investito in termini di formazione ed addestramento, con la conseguenza che, in un’ottica di bilanciamento dell’interesse del privato con l’interesse pubblico, sarebbe irragionevole precludere definitivamente la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato senza esaminare in concreto la gravità dei fatti contestati, dovendo invece l’Amministrazione effettuare una valutazione concreta in ordine alla natura e all’entità della condotta, anche con riferimento all’incidenza della stessa sul servizio prestato, valutazione che nel caso in esame invece è stata del tutto omessa.
In sede di ricorso veniva altresì formulata istanza cautelare, volta alla sospensione dell’atto impugnato e alla prosecuzione della ferma quadriennale contratta.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa e ha presentato memorie per resistere al ricorso.
Ricordato che la clausola del bando sulla cui base è stata disposta la decadenza dalla ferma è meramente riproduttiva delle norme di legge di cui agli articoli 635, comma 1, lett. g-bis) e 638 del codice dell’ordinamento militare e che pertanto si discorre di attività vincolata, l’Avvocatura ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione del bando di concorso; la clausola in questione sarebbe, infatti, immediatamente escludente e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarla al fine di poter partecipare alla procedura concorsuale.
Nel merito, è stata ribadita l’impossibilità per l’Amministrazione di disapplicare la clausola in questione, e, quindi, essendo pacifico che il ricorrente fosse privo del requisito di partecipazione, era conseguenza del tutto necessitata la decadenza dalla ferma contratta.
4. Parte ricorrente in data 21/04/2025 ha depositato memorie di replica con cui ha insistito per l’accoglimento del gravame e della istanza cautelare proposta.
5. All’esito della camera di consiglio del 23/04/2024, la Sezione ha adottato l’ordinanza cautelare n, -OMISSIS-del 28/04/2025 con cui ha accolto la domanda “ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione Militare della posizione del ricorrente onde pervenire ad un’autonoma valutazione su fondatezza e gravità delle accuse mossegli e ad una conseguenziale rideterminazione sul caso”.
6. Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato, lamentandone la illegittimità sotto i medesimi profili già dedotti nel ricorso introduttivo, il provvedimento di decadenza adottato dall’Amministrazione a seguito della sopra citata ordinanza di remand; invero, il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 29/05/2025 ha disposto nuovamente la decadenza del ricorrente dalla ferma quadriennale contratta con la seguente motivazione, la quale è del tutto analoga a quella contenuta nel provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio: “ l’Amministrazione non può che prendere atto dell'esito delle indagini effettuate dagli organi preposti e della richiesta di rinvio a giudizio emessa nei Suoi confronti per il delitto di cui agli articoli 640, 110 e 81 del codice penale. Peraltro, non vi sono ulteriori nuovi elementi che possano essere presi in considerazione per una eventuale rideterminazione del caso in quanto l'udienza prevista per il 14 marzo u.s. è stata rinviata al 28 gennaio 2026, né del resto la gravità della condotta contestata che per l'analoga fattispecie prevista e punita dall'art: 234 del c.p.m.p. comporta in caso di condanna, a prescindere dall'entità della stessa, la rimozione dal grado, consente, allo stato, un riesame favorevole del succitato provvedimento di decadenza”.
Parte ricorrente ha infine presentato una nuova istanza cautelare volta alla sospensione del provvedimento adottato a seguito della riedizione del potere.
7. In data 11/10/2025 l’Amministrazione ha depositato documentazione tra cui una relazione tecnica con cui chiede il rigetto nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.
8. All’esito della camera di consiglio del 15/10/2025, la Sezione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-del 17/10/2025 con cui ha accolto la domanda cautelare “anche alla luce del fatto che è già stata fissata per la data del 26/11/2025 l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appaia allo stato prevalente quello volto al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione definitiva della causa nel merito”.
9. Da ultimo, alla udienza pubblica del 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di rito formulata dall’Avvocatura secondo cui il gravame sarebbe tardivo dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la clausola del bando sulla cui base è stata disposta la decadenza dalla ferma, visto che si trattava di un requisito di partecipazione che l’interessato già sapeva di non possedere, essendo il decreto di rinvio a giudizio antecedente al momento di proposizione della domanda al concorso.
Sul punto, il Collegio ritiene che l’eccezione sia infondata; il ricorrente, infatti, non ha impugnato – nemmeno successivamente - la clausola del bando in commento, non censurando pertanto direttamente tale disposizione (a sua volta riflettente l’identico divieto legislativo), bensì l’errata interpretazione datane dall’Amministrazione, sostenendo che fosse possibile, in una chiave costituzionalmente orientata, trarne conseguenze non lesive della sua posizione individuale; l’oggetto del contendere non è, pertanto, costituito dalla clausola del bando (che pertanto correttamente non è stata impugnata), ma dalle modalità con cui la stessa è stata applicata dal Ministero, con la conseguenza che il ricorso deve essere considerato tempestivo, essendo stato proposto entro il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento lesivo di decadenza dalla ferma.
11. Ciò premesso e passando al merito del gravame, il Collegio rileva che, come pacifico tra le parti, il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma quadriennale contratta perché privo del requisito di partecipazione di cui all’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del codice dell’ordinamento militare (“non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi” ), essendo stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Vallo di Lucania (SA) nel procedimento penale n. -OMISSIS- per il reato di truffa in un momento antecedente rispetto a quando è stata presentata la domanda di partecipazione al concorso; è altresì pacifico che il processo penale è ancora in corso, non essendo stata adottata neanche la sentenza di primo grado.
Come detto, però, il ricorrente ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la disposizione richiamata in maniera costituzionalmente orientata e ciò soprattutto alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa che ritiene che per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell’accertamento.
12. Ebbene, passando ad affrontare il thema decidendum della vicenda così come sopra delineato, il Collegio ritiene opportuno in primo luogo chiarire che è consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’ammissione alla ferma o alla rafferma (diversamente dal passaggio al “servizio permanente” che, invece, si è ritenuto possa rientrare nel diverso concetto di “immissione in ruolo”) non integra una fattispecie di immissione in servizio permanente, rientrando piuttosto nel concetto di "reclutamento", con conseguente applicazione delle clausole automatiche di esclusione di cui al citato art. 635 (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 8076/2020 e n. 652/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); seguendo tale impostazione, l’Amministrazione, nel dichiarare decaduto il ricorrente, avrebbe agito nell’esercizio di un potere vincolato, dal momento che l’essere rinviati a giudizio costituirebbe di per sé una causa ostativa all’ammissione alla ferma o alla rafferma.
Il Collegio, tuttavia, osserva che lo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato, nel momento in cui ritiene di non dover applicare in via automatica le cause di esclusione per il militare che tenti l’immissione in ruolo, motiva la mancata applicazione delle cause automatiche di esclusione a tali fattispecie argomentando con riferimento alla circostanza che sarebbe irragionevole interrompere un rapporto lavorativo già in atto per la sola presenza di un procedimento penale in corso; si possono citare, ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2022, n. 1372 secondo cui “irragionevole si appalesa la predetta acritica applicazione del medesimo criterio [ossia escludente], quando esso tende a precludere in via definitiva la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato, senza esaminare in concreto la gravità dei fatti contestati, la definitività dell'accertamento e l’incidenza di esso sugli obblighi connessi al giuramento di fedeltà alla Repubblica” oppure la sentenza del Consiglio di Stato 8 maggio 2023, n. 4573 laddove si afferma che “per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell’accertamento” oppure ancora la più recente sentenza del Consiglio di Stato 21 marzo 2024, n. 2772 secondo cui “Ne deriva che è illegittima l’automatica esclusione del candidato, senza riserve e con carattere di definitività, mentre la norma di protezione dal rischio va attuata in coerenza con i principi costituzionali già innanzi richiamati e, in particolare, della presunzione di non colpevolezza e del buon andamento dell’amministrazione, di cui agli articoli 27, comma 2, e 97, comma 2, della Costituzione, nonché conformemente ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, oltre che ai principi espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, «l’inizio d’un procedimento penale di per sé solo non consente alla P.A. di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 agosto 2015, n. 3997, richiamata dalla decisione di questa sezione II n. 2606/2022 cit.). Anche secondo la decisione della sez. IV, 7/11/2001, n.5729, “la pendenza di un procedimento penale a carico di un partecipante ad un concorso per l'arruolamento nelle forze armate, in coerenza con la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27 cost., non può fondare alcuna valutazione negativa circa il possesso delle qualità morali e di condotta del candidato, così da giustificarne l'esclusione, ma semmai può costituire unicamente una circostanza che induce all'ammissione con riserva dell'aspirante, essendo comunque compito dell'amministrazione di vigilare sull'esito di siffatto procedimento”.
Il Collegio ritiene allora che di questa giurisprudenza sia opportuno dare un’interpretazione estensiva e ciò sul presupposto che la situazione del militare arruolato che partecipa a un concorso per il passaggio al servizio permanente non differisce dal militare arruolato che partecipa ad un ulteriore concorso per il reclutamento; anche in questa ipotesi, infatti, viene in rilievo l’esigenza di non interrompere un rapporto lavorativo già in essere per la mera esistenza di un procedimento penale così come la circostanza che l’interessato è comunque già un militare nei confronti del quale l’Amministrazione ha investito in termini di formazione ed addestramento. E, invero, se si focalizza l’attenzione non al concorso al quale l’interessato partecipa, bensì alla situazione preesistente, non può che emergere l’identità delle situazioni in esame; in entrambi i casi, infatti, un soggetto che è già militare per avere superato un concorso per il reclutamento viene interessato da un procedimento penale che, solo in ragione della propria sussistenza, gli preclude la possibilità di continuare la propria carriera all’interno della Forza Armata sia che si tratti di passaggio in s.p.e. sia che si tratti di un nuovo concorso per il reclutamento. Deve, infatti, essere ribadito, che nulla differisce tra la situazione del militare arruolato che partecipi a un concorso per l’immissione in ruolo e la situazione del militare arruolato che partecipi a un concorso per un ulteriore arruolamento.
Anzi, se si pone mente al rischio che la disposizione in commento tende a prevenire (ovverosia quello di immettere nelle Forze Armate un soggetto che potrebbe essere raggiunto da una condanna penale) deve essere rilevato che non disporre la decadenza per chi abbia partecipato ad un concorso volto all’arruolamento non sembra ledere in maniera irreparabile l’interesse in questione dal momento che il rapporto con l’Amministrazione è comunque destinato a interrompersi alla fine del periodo di ferma.
In altri e più chiari termini, il Collegio ritiene che, applicando in via estensiva la giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, si debba interpretare l’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del codice dell’ordinamento militare in maniera costituzionalmente orientata e compatibile con il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione nel senso che la causa di esclusione deve operare in via automatica e vincolata solamente per il candidato che partecipi ad un concorso volto al reclutamento e che in passato non abbia avuto alcun rapporto di lavoro/servizio con le Forze Armate, mentre quando l’interessato sia già un soggetto sottoposto a ferma oppure raffermato tale causa di esclusione non possa essere applicata automaticamente, dovendo invece l’Amministrazione valutare caso per caso, esaminando sia il fatto storico sotteso all’imputazione (soppesandone la sua gravità e i suoi riflessi sull’Arma e sul rapporto di servizio) sia i precedenti di carriera dell’interessato.
13. Ebbene, esaminando il caso di specie alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, il Collegio non può fare a meno di osservare che la vicenda in esame è paradigmatica di quanto sopra osservato. E, infatti, il ricorrente è stato arruolato per la prima volta nell’Esercito Italiano quale VFP1 il 07/06/2018, venendo successivamente raffermato per quattro volte (in data 06/06/2019, in data 06/06/2020, in data 06/06/2021 e in data 06/12/2021); non è pertanto seriamente sostenibile che la sua situazione sia equiparabile a quella del comune cittadino che per la prima volta partecipi ad un concorso volto al reclutamento, dal momento che l’Amministrazione era ben a conoscenza della storia del militare e delle sue caratteristiche, così come risulta provato dalle schede valutative prodotte dal ricorrente dalle quali emerge una costante valutazione di “eccellente” data dai superiori gerarchici e dalla circostanza di fatto allegata da parte ricorrente e non smentita in sede di memorie difensive secondo la quale il ricorrente in occasione delle domande di rafferma presentate nel corso degli anni - e sempre autorizzate dai superiori del reggimento di appartenenza - aveva informato i superiori in ordine alla pendenza del procedimento penale.
Conseguentemente, l’Amministrazione non avrebbe dovuto semplicemente adottare l’atto di decadenza, ma, invece, avrebbe dovuto esaminare la concreta situazione di fatto per valutare se il provvedimento di decadenza fosse effettivamente l’atto più idoneo al fine di salvaguardare l’interesse pubblico protetto dal più volte citato art. 635 e, come detto, costituito dalla necessità di proteggere il reclutamento da seri ed effettivi rischi connessi alla personalità dell’arruolando e quindi dalla protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale, senza tuttavia che, pena la violazione del principio di non colpevolezza, la protezione di tale interesse possa trasmodare nell’adozione di un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità di un soggetto che già riveste lo status di militare per il solo fatto che un procedimento penale ha avuto inizio.
14. Sulla base di quanto esposto, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia errato nell’adozione dei provvedimenti di decadenza dalla ferma impugnati poiché negli stessi si è limitata a dare atto della presenza di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, senza tuttavia dapprima espletare un’attività istruttoria e poi motivare con riguardo alle specificità del caso concreto; l’Amministrazione, al contrario, avrebbe dovuto esaminare la situazione del ricorrente, tenendo certamente in considerazione il fatto che lo stesso risulta sottoposto a procedimento penale, ma esaminando altresì, da un lato, i fatti storici sottesi alla richiesta di rinvio a giudizio per appurare il reale disvalore dei fatti contestati e le specificità del caso concreto e, dall’altro lato, i precedenti di carriera dell’interessato e la sua storia all’interno dell’Esercito.
15. Il ricorso e i motivi aggiunti devono pertanto essere accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di prendere nuovamente in esame la vicenda che interessa il ricorrente nei termini dianzi precisati.
16. Le spese di lite possono trovare integrale compensazione in ragione della novità e delicatezza della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
NL EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL EN | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.