Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1315 / 2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 5 giugno 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato in [...] il [...] - C.F. - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Miccichè, ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta via De Nicola n.17.
- ricorrente contro in Controparte_1
persona del Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_2
generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Persona_1
Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21/11/2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha adito l'intestato
Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 13/03/2021, ha causato una menomazione Parte_1 dell'integrità psico fisica pari a 24 punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del
D.M. 12.7.2000, che, sommato alle preesistenze già riconosciute dall' , provoca un CP_1
1
- condannare, per l'effetto, l' in persona del suo Direttore e Legale CP_1
Rappresentante pro tempore, al pagamento della maggiore rendita vitalizia da riconoscersi ove il grado di menomazione permanente sia superiore al 19%, il tutto dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quell'altra data che sarà stabilita in corso di causa, sino all'effettivo saldo, oltre interessi legali rivalutazione come per legge;
- condannare l' in persona del Direttore e Legale Rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento integrale delle spese, competenze e onorari del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore costituito”.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente ha dedotto che il 13/03/2021, durante lo svolgimento della propria attività professionale, ha subito una frattura complessa che ha interessato la gamba e la caviglia destra;
pertanto veniva sottoposto a interventi chirurgici e visite ortopediche.
A seguito di tale infortunio, il ricorrente presentava domanda all' sede di Caltanissetta, CP_1
chiedendo il riconoscimento delle indennità previste per legge, ivi compreso il riconoscimento del danno biologico ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000. A seguito delle visite medico legali,
l' con una comunicazione del 29/12/2021, accertando che la menomazione subita dal CP_1
ricorrente fosse caratterizzata da una limitazione funzionale riconosceva un grado di invalidità pari al 18%; percentuale che andava a sommarsi al precedente infortunio, occorso sempre in ambito lavorativo, ossia il nn. 514369582 del 19/01/2021, 1%; la percentuale di invalidità definitivamente conteggiata ammontava, a parere dell' a complessivi 19 punti CP_1
percentuale, con costituzione a suo favore di una rendita vitalizia a decorrere dal 24/11/2021
Ritenendo non corretta la quantificazione del grado di invalidità relativamente all'ultimo e più grave infortunio, il ricorrente provvedeva ad avanzare opposizione all' a quanto CP_1 determinato dall'ente assistenziale, chiedendo una valutazione dei postumi non inferiore al
25%. Stante l'avvenuto decorso del termine di 210 gg, e ritenuto concluso il procedimento amministrativo, il sig. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale competente. Pt_1
Si è costituito l' che ha ribadito la correttezza della valutazione medico- Controparte_3
legale eseguita in sede amministrativa.
In data 29/04/2024, a seguito di rinuncia del precedente difensore, si costituiva il nuovo difensore Avv. Miccichè Federica.
Nel corso del giudizio è stata quindi disposta CTU medico-legale ed indi, la causa veniva istruita mediante CTU medico legale, affidata al dott. Persona_2
2 Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
La GOP, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
* * *
La domanda è fondata ne limiti che seguono.
Occorre innanzitutto premettere che, in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa.
Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che
“Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, innanzitutto, occorre evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza del lamentato infortunio sul lavoro, mentre è contestato il conseguente grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica riconosciuto dall' resistente. CP_1
In sede amministrativa l' , con provvedimento del 28/12/2021, riconosce al sig. CP_1 Pt_1
una percentuale invalidante totale pari al 19% con costituzione di rendita vitalizia a far
[...]
data dal 29/11/2021.
4 Nella fattispecie in esame, il nominato consulente incaricato ha accertato: “esiti di frattura complessa pilone tibiale da scoppio con interessamento tibiale meta diafisario distale con terzo frammento + frattura perone distale in pregressa lussazione tibia tarsica caviglia dx. tratta con mezzi di osteosintesi ancora in situ, anchilosi dell'articolazione TT in posizione favorevole a 90°, esiti cicatriziali per pregressa competenza chirurgica, tumefazione dell'articolazione TT da flebopatia post traumatica deambulazione con zoppia”.
Continua il CTU: “Per quanto riguarda il nesso causale, come già evidenziato, esso è già stato riconosciuto dall' . In relazione a quanto evidenziato e documentato le condizioni CP_1
funzionali a carico della gamba di destra risultano più gravi di quanto evidenziato dai sanitari dell' ”. CP_1
In particolare, il CTU ha applicato le tabelle allegato 1 al d.lgs. n 38/2000 alle patologie derivanti dall'infortunio pervenendo ad un grado di inabilità pari al 21 %, riconoscendo dunque un aggravamento dei postumi.
Conclude il CTU: “In definitiva va riconosciuto al lavoratore tenendo conto delle lesione monocrone concorrenti e coesistenti un danno complessivo del 21% a decorrere dall'evento infortunio al quale va aggiunto il danno precedente dell'1 (come già attribuito dall' per CP_1 un danno complessivo del 22%”.
Anche a seguito delle note critiche, sollevate dall' , il CTU utilizzando il calcolo a CP_1
scalare (formula del Balthazard) conclude: “per un danno complessivo del 21,08% che può essere approssimato (non certo per difetto) al 22%.”
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise e accolte da questo giudice.
Va, quindi, riconosciuto il diritto di all'indennizzo che tenga conto del Parte_1
grado di invalidità accertato pari al 21%, al quale va aggiunto il danno precedente del 1%
(come già attribuito dall' ) per un danno complessivo del 22%, oltre interessi nella CP_1
misura legale dalle singole scadenze al soddisfo.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e al riconoscimento di una percentuale aggiuntiva di invalidità pari al 3%, inferiore a quella richiesta, sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa
5 in epigrafe indicata
- accerta e dichiara il diritto di alla rendita per la menomazione Parte_1 dell'integrità psico-fisica nella misura del 22% e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento della differenza della maggiore rendita vitalizia da riconoscersi pari al 22%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato CP_1
decreto
Caltanissetta 05/06/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
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