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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/11/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n.1401/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EN AR
AB, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. FALCETTA DAVIDE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
; Controparte_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 05/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20/02/2024, ha convenuto dinanzi a Questo Ufficio Giudicante Parte_1
l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere, nella sua qualità di aspirante assistente amministrativo e collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di istituto della Provincia di Barletta – Andria – Trani per il personale A.T.A., il riconoscimento del punteggio pieno (pari a 6 punti) per il servizio militare obbligatorio svolto dopo il conseguimento del titolo utile per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e non in costanza di nomina, con conseguente rideterminazione ed integrazione del punteggio attribuitogli dal CP_1
1 I.1. - A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che aveva presentato istanza di inserimento e di aggiornamento nella Terza Fascia delle Graduatorie di istituto del personale A.T.A., per il triennio 2021-2024, in relazione ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
che aveva conseguito il diploma di Scuola Superiore utile all'inserimento nelle graduatorie suddette;
che, ai fini della collocazione nelle graduatorie d'istituto, il convenuto, CP_1 alla stregua di quanto disposto dal D.M. n.50/2021, gli aveva attribuito un punteggio pari a 0,60 punti, invece dell'intero punteggio (rivendicato) di 6,00 punti, in ragione del fatto che aveva espletato dal 17/01/1995 al 09/01/1996 il servizio militare di leva obbligatorio “non in costanza di nomina”; che, invero, il servizio di leva obbligatorio, anche se prestato “non in costanza di rapporto di impiego”, avrebbe dovuto essere valutato mediante l'attribuzione del punteggio massimo pari a 6 punti annui, alla pari del servizio militare prestato “in costanza di nomina”.
In altri termini, secondo l'assunto difensivo di parte ricorrente,
l'attribuzione differenziata dei punteggi operata dal D.M.
n.50/2021 al servizio militare, a seconda che esso sia prestato in costanza di rapporto di impiego o meno, sarebbe discriminatoria ed illegittima. Pertanto, avendo prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di studio utile per l'accesso alle graduatorie – seppur non in costanza di nomina – la parte ricorrente ha invocato il diritto all'attribuzione del punteggio pieno, così come previsto per chi svolga il servizio militare in costanza di rapporto di impiego.
II. - Ritualmente convenuta in giudizio, l'amministrazione scolastica è rimasta contumace.
III. - Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi della Corte di Appello barese (Sentenza n. 727/2025 pubbl. il
25/06/2025 – est. AB Calia;
Sentenza n. 1009/2025 pubbl. il
22/10/2025 – est. Dott.ssa Valeria Spagnoletti), che essendo
2 pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
IV. - Nella fattispecie in esame la parte ricorrente ritiene che la valutazione in misura ridotta del servizio militare svolto “non in costanza di nomina”, effettuata dal convenuto in CP_1 applicazione del D.M. n.50/2021, sia del tutto discriminatoria e, pertanto, invoca il diritto all'attribuzione del punteggio massimo
(pari a 6 punti) anche per il detto servizio, alla stregua del punteggio attribuito al servizio militare di leva obbligatoria svolto “in costanza di rapporto”.
Tuttavia, la pretesa attorea risulta del tutto priva di fondamento.
IV.1. - Invero, sulla questione oggetto di causa si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. –
Sez. Lav. – Sent. n.22429/20241), fornendo un'esaustiva e condivisibile disamina della materia in oggetto, sfavorevole alla tesi di parte ricorrente.
IV.1.1. - Anzitutto, deve precisarsi che – come evidenziato dalla
Suprema Corte nella sentenza richiamata – nella fattispecie oggetto di causa non può essere utilmente richiamato il disposto di cui all'art.485 co. 7 del d.lgs. n. 297/1994, atteso che esso riguarda il diverso ambito del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, e non già la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie.
Di modo che, trattandosi di due fattispecie del tutto diverse, detta disposizione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa.
IV.1.2. - Passando, dunque, ad esaminare la disciplina di cui al
D.M. n.50/2021, relativa alla formazione delle graduatorie per il personale A.T.A., occorre evidenziare che essa prevede 1 Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 (Rv. 672010 - 01): «In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n.50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto». 3 espressamente che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso). Il medesimo decreto, inoltre, stabilisce che i servizi nelle specifiche qualifiche di cui alla
Tabella richiamata (assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico), se svolti in costanza di rapporto, attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella tabella, fino ad una massimo di 6 punti annui;
mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 0,60 punti annui.
Tramutando i predetti punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne discende che, se esso viene prestato in costanza di rapporto, spettano per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui;
mentre, se il servizio non è prestato in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 0,60 punti annui.
Ebbene, detta regolamentazione, censurata nell'atto introduttivo del presente giudizio, risulta pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010.
Invero, il comma 1 dell'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2010 dispone che: “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; a
4 sua volta, il comma 2 del medesimo articolo prevede che: “Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In altri termini, il prefato articolo contempla espressamente una diversa valorizzazione del servizio militare, distinguendo l'ipotesi del servizio prestato in costanza di rapporto, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione, dall'ipotesi del servizio reso non in costanza di rapporto che, invece, dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici.
Detta distinzione risulta pienamente ragionevole, atteso che trattasi di due fattispecie del tutto diverse che necessitano di essere trattate in maniera differente.
Invero, costituirebbe una ragione di pregiudizio per chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva, equiparare al “lavoro effettivo” il servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione; mentre, risulta ragionevole e coerente con l'art.52, co. 2 Cost. (“Il servizio militare è obbligatorio e nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino…”) attribuire al servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego un punteggio pari a quello previsto per i servizi svolti presso altri enti pubblici, come previsto dall'art. 2050, co. 1, del d.lgs. n. 66/2010. In tal modo, infatti, il servizio militare svolto non in costanza di impiego, trova comunque riconoscimento.
IV.1.3. - Di modo che, il D.M. n. 50/2021, nel prevedere una diversa valorizzazione del servizio militare a seconda che sia prestato in costanza di impiego o meno, risulta pienamente legittimo e rispettoso delle norme primarie, in quanto esso attribuisce comunque un punteggio (in misura minore rispetto al punteggio riconosciuto per il servizio prestato in costanza di
5 rapporto di impiego, ma comunque aggiuntivo) e, dunque, riconosce un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
IV.1.4. - In senso conforme si è pronunciato anche il Consiglio di
Stato, Sez. VII, con la sentenza n. 11602 del 29 dicembre 2022 (“È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”).
IV.1.5. - Da ultimo, giova evidenziare che i precedenti della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 5679/2020), attengono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n.44/2011, che prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se svolto in costanza di nomina;
detta limitazione, poi, è stata dichiarata illegittima dalla Suprema Corte.
Trattasi di due ipotesi del tutto differenti, atteso che il D.M.
n.50/2021 prevede comunque l'attribuzione di un punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se in misura inferiore rispetto al punteggio riconosciuto per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego.
6 V. - Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte deve ritenersi che, nel caso di specie, risultando pacifico che il ricorrente ha prestato il servizio militare “non in costanza di rapporto di impiego” e che al detto servizio è stato comunque attribuito il punteggio aggiuntivo (pari a 0,60 punti) in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 50/2021, la pretesa avanzata in questa sede risulta del tutto priva di fondamento.
Conseguentemente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Dalla presente statuizione di rigetto nel merito della domanda attorea, resta assorbita ogni ulteriore richiesta e/o eccezione formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
VI. - Nulla si dispone in merito alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la contumacia dell'amministrazione scolastica.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- nulla per le spese processuali.
Trani, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
EN AR AB
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EN AR
AB, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. FALCETTA DAVIDE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
; Controparte_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 05/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20/02/2024, ha convenuto dinanzi a Questo Ufficio Giudicante Parte_1
l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere, nella sua qualità di aspirante assistente amministrativo e collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di istituto della Provincia di Barletta – Andria – Trani per il personale A.T.A., il riconoscimento del punteggio pieno (pari a 6 punti) per il servizio militare obbligatorio svolto dopo il conseguimento del titolo utile per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e non in costanza di nomina, con conseguente rideterminazione ed integrazione del punteggio attribuitogli dal CP_1
1 I.1. - A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che aveva presentato istanza di inserimento e di aggiornamento nella Terza Fascia delle Graduatorie di istituto del personale A.T.A., per il triennio 2021-2024, in relazione ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
che aveva conseguito il diploma di Scuola Superiore utile all'inserimento nelle graduatorie suddette;
che, ai fini della collocazione nelle graduatorie d'istituto, il convenuto, CP_1 alla stregua di quanto disposto dal D.M. n.50/2021, gli aveva attribuito un punteggio pari a 0,60 punti, invece dell'intero punteggio (rivendicato) di 6,00 punti, in ragione del fatto che aveva espletato dal 17/01/1995 al 09/01/1996 il servizio militare di leva obbligatorio “non in costanza di nomina”; che, invero, il servizio di leva obbligatorio, anche se prestato “non in costanza di rapporto di impiego”, avrebbe dovuto essere valutato mediante l'attribuzione del punteggio massimo pari a 6 punti annui, alla pari del servizio militare prestato “in costanza di nomina”.
In altri termini, secondo l'assunto difensivo di parte ricorrente,
l'attribuzione differenziata dei punteggi operata dal D.M.
n.50/2021 al servizio militare, a seconda che esso sia prestato in costanza di rapporto di impiego o meno, sarebbe discriminatoria ed illegittima. Pertanto, avendo prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di studio utile per l'accesso alle graduatorie – seppur non in costanza di nomina – la parte ricorrente ha invocato il diritto all'attribuzione del punteggio pieno, così come previsto per chi svolga il servizio militare in costanza di rapporto di impiego.
II. - Ritualmente convenuta in giudizio, l'amministrazione scolastica è rimasta contumace.
III. - Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi della Corte di Appello barese (Sentenza n. 727/2025 pubbl. il
25/06/2025 – est. AB Calia;
Sentenza n. 1009/2025 pubbl. il
22/10/2025 – est. Dott.ssa Valeria Spagnoletti), che essendo
2 pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
IV. - Nella fattispecie in esame la parte ricorrente ritiene che la valutazione in misura ridotta del servizio militare svolto “non in costanza di nomina”, effettuata dal convenuto in CP_1 applicazione del D.M. n.50/2021, sia del tutto discriminatoria e, pertanto, invoca il diritto all'attribuzione del punteggio massimo
(pari a 6 punti) anche per il detto servizio, alla stregua del punteggio attribuito al servizio militare di leva obbligatoria svolto “in costanza di rapporto”.
Tuttavia, la pretesa attorea risulta del tutto priva di fondamento.
IV.1. - Invero, sulla questione oggetto di causa si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. –
Sez. Lav. – Sent. n.22429/20241), fornendo un'esaustiva e condivisibile disamina della materia in oggetto, sfavorevole alla tesi di parte ricorrente.
IV.1.1. - Anzitutto, deve precisarsi che – come evidenziato dalla
Suprema Corte nella sentenza richiamata – nella fattispecie oggetto di causa non può essere utilmente richiamato il disposto di cui all'art.485 co. 7 del d.lgs. n. 297/1994, atteso che esso riguarda il diverso ambito del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, e non già la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie.
Di modo che, trattandosi di due fattispecie del tutto diverse, detta disposizione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa.
IV.1.2. - Passando, dunque, ad esaminare la disciplina di cui al
D.M. n.50/2021, relativa alla formazione delle graduatorie per il personale A.T.A., occorre evidenziare che essa prevede 1 Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 (Rv. 672010 - 01): «In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n.50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto». 3 espressamente che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso). Il medesimo decreto, inoltre, stabilisce che i servizi nelle specifiche qualifiche di cui alla
Tabella richiamata (assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico), se svolti in costanza di rapporto, attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella tabella, fino ad una massimo di 6 punti annui;
mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 0,60 punti annui.
Tramutando i predetti punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne discende che, se esso viene prestato in costanza di rapporto, spettano per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui;
mentre, se il servizio non è prestato in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 0,60 punti annui.
Ebbene, detta regolamentazione, censurata nell'atto introduttivo del presente giudizio, risulta pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010.
Invero, il comma 1 dell'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2010 dispone che: “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; a
4 sua volta, il comma 2 del medesimo articolo prevede che: “Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In altri termini, il prefato articolo contempla espressamente una diversa valorizzazione del servizio militare, distinguendo l'ipotesi del servizio prestato in costanza di rapporto, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione, dall'ipotesi del servizio reso non in costanza di rapporto che, invece, dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici.
Detta distinzione risulta pienamente ragionevole, atteso che trattasi di due fattispecie del tutto diverse che necessitano di essere trattate in maniera differente.
Invero, costituirebbe una ragione di pregiudizio per chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva, equiparare al “lavoro effettivo” il servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione; mentre, risulta ragionevole e coerente con l'art.52, co. 2 Cost. (“Il servizio militare è obbligatorio e nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino…”) attribuire al servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego un punteggio pari a quello previsto per i servizi svolti presso altri enti pubblici, come previsto dall'art. 2050, co. 1, del d.lgs. n. 66/2010. In tal modo, infatti, il servizio militare svolto non in costanza di impiego, trova comunque riconoscimento.
IV.1.3. - Di modo che, il D.M. n. 50/2021, nel prevedere una diversa valorizzazione del servizio militare a seconda che sia prestato in costanza di impiego o meno, risulta pienamente legittimo e rispettoso delle norme primarie, in quanto esso attribuisce comunque un punteggio (in misura minore rispetto al punteggio riconosciuto per il servizio prestato in costanza di
5 rapporto di impiego, ma comunque aggiuntivo) e, dunque, riconosce un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
IV.1.4. - In senso conforme si è pronunciato anche il Consiglio di
Stato, Sez. VII, con la sentenza n. 11602 del 29 dicembre 2022 (“È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”).
IV.1.5. - Da ultimo, giova evidenziare che i precedenti della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 5679/2020), attengono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n.44/2011, che prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se svolto in costanza di nomina;
detta limitazione, poi, è stata dichiarata illegittima dalla Suprema Corte.
Trattasi di due ipotesi del tutto differenti, atteso che il D.M.
n.50/2021 prevede comunque l'attribuzione di un punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se in misura inferiore rispetto al punteggio riconosciuto per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego.
6 V. - Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte deve ritenersi che, nel caso di specie, risultando pacifico che il ricorrente ha prestato il servizio militare “non in costanza di rapporto di impiego” e che al detto servizio è stato comunque attribuito il punteggio aggiuntivo (pari a 0,60 punti) in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 50/2021, la pretesa avanzata in questa sede risulta del tutto priva di fondamento.
Conseguentemente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Dalla presente statuizione di rigetto nel merito della domanda attorea, resta assorbita ogni ulteriore richiesta e/o eccezione formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
VI. - Nulla si dispone in merito alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la contumacia dell'amministrazione scolastica.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- nulla per le spese processuali.
Trani, 05/11/2025
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