Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 11 aprile 2024, iscritta al n. 871 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Annio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Aldo Maria Rolfo che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliata in Bergamo, alla Via Pranello C.F._2
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alberto Sesti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 3 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 9 ottobre 2004 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bergamo (BG), parte II, serie A, n. 311).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli a Persona_1
Roma il 28 febbraio 2008, e a Roma il 13 febbraio 2012; che sono Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 131/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 12 giugno 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Capranica, Via delle Canicole 20, di proprietà del marito, rimarrà in godimento ed assegnata alla moglie con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti.
3. I due figli e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la predetta casa coniugale e presso la mamm Persona_3
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente per le questioni ordinarie, mentre le scelte più rilevanti di carattere straordinario per la crescita dei figli dovranno essere condivise.
5. I minori trascorreranno con il padre, compatibilmente con i turni lavorativi dello stesso, due giorni a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19:00; due week end al mese alternati, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 08:00 del lunedì mattina fino all'orario d'ingresso scolastico. Il padre potrà prelevare i figli da scuola, oppure presso la casa coniugale, ed ivi riaccompagnarli ogni volta che li avrà con sé.
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6. I minori trascorreranno con uno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale, l'intero periodo natalizio con un genitore e l'intero periodo pasquale con l'altro genitore e viceversa.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno fino a 15 giorni, anche non consecutivi, con ognuno dei genitori, i quali stabiliranno i rispettivi periodi con reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Gli eventuali ponti festivi che dovessero esserci nel corso dell'anno saranno trascorsi dai figli – sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale e in egual misura quanto ai giorni – con l'uno o con l'altro genitore previo accordo.
8. I coniugi si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli.
9. I coniugi avranno con sé i figli tutti gli anni nel giorno del proprio compleanno e, rispettivamente, nel giorno della Festa della Mamma e del Papà, anche se non ricadenti nelle giornate di rispettiva competenza.
10. I coniugi dovranno collaborare tra loro al fine di consentire ai propri figli di sentire telefonicamente l'altro genitore quando non con loro.
11. Entrambi i genitori dovranno e/o potranno essere presenti alle attività significative dei figli quali ad esempio saggi sportivi, recite e feste scolastiche, cene di fine anno.
12. In caso di malattia dei minori, superiore ai sei giorni, entrambi i genitori potranno recarsi a trovare i figli, nelle rispettive abitazioni ove il figlio si trova e/o è rimasto, a causa delle problematiche di salute.
13. Il marito corrisponderà alla moglie come contributo di mantenimento della stessa, la somma mensile pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00), e come contributo di mantenimento per entrambi i figli, la somma complessiva di € 450,00
(quattrocentocinquanta) mensili, cui si aggiunge per intero l'”assegno unico”, oltre il 50% delle spese straordinarie, da far pervenire presso il domicilio della moglie medesima entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico. Le spese straordinarie concordate e quelle straordinarie “obbligatorie” verranno disciplinate conformemente al Protocollo presente presso il Tribunale di Viterbo, e sostenute
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in egual misura tra i coniugi;
ovvero, con riferimento a quelle per le quali è necessario il preventivo accordo dei coniugi, suddivise nelle seguenti categorie: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private (salvo quanto stabilito per la scuola elementare), iscrizioni e spese universitarie pubbliche e private, viaggi di istruzione, pre scuola, doposcuola e baby sitter, spese per attività ludica, corsi di lingua, attività artistiche, informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto privato dei figli, centri estivi;
spese sportive: attrezzatura sportiva, attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, logopedia e psicoterapia;
spese scolastiche: iscrizioni di università pubbliche e private ed in ogni caso, nessuna esclusa rispetto a quelle indicate nel citato protocollo;
con riferimento, invece, alle spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, suddivise nelle seguenti categorie: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo, e di assicurazione per il mezzo di trasporto, in ogni caso, nessuna esclusa rispetto a quelle indicate nel citato protocollo.
In virtù del sopracitato Protocollo, anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (che dovrà avvenire esclusivamente via PEC), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza della richiesta, (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le parti si danno atto di aver ricevuto una copia del suindicato Protocollo in vigore presso il Tribunale di Viterbo.
14. L'eventuale assegno unico, ove se ne abbia diritto, potrà essere richiesto e mantenuto dal genitore collocatario.
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L'indennità riconosciuta al figlio attualmente di € 326,00 mensili, che viene Per_1
versata su un conto corrente ad esso intestato e le cui operazioni avverranno a firma congiunta dei genitori, potrà essere utilizzata dalla madre esclusivamente nella misura del 50% dell'accredito mensile e destinata a spese mediche, psicologiche e logopedistiche del ragazzo concordate con il padre;
l'ulteriore quota del 50% rimane a disposizione del padre il quale provvederà a gestirla in via esclusiva destinandola alle medesime finalità. Pertanto, entrambi i coniugi si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a prestare il loro consenso alle operazioni bancarie, che richiedono la firma congiunta, necessarie a far fronte alle predette specifiche finalità.
15. Il contributo di mantenimento stabilito per la moglie e i figli verrà corrisposto con bonifico sul conto corrente e/o carta prepagata idonea a riceverla con decorrenza dal secondo mese successivo al deposito del presente ricorso in
Tribunale. Il padre, in vista dell'udienza Presidenziale, da subito trasferirà altrove il proprio domicilio, fermo rimanendo il diritto di visita come concordato. Verrà contestualmente richiesta dalla sig.ra la domanda di voltura Persona_3
delle utenze quando il marito lascerà la casa coniugale e, comunque, non oltre 10 giorni dall'udienza Presidenziale, tenendo conto che dovrà essere installato uno specifico nuovo contatore elettrico Enel a cura e spese del padre proprietario dell'appartamento ma con utenza intestata alla madre. A tal riguardo la moglie si impegna a fornire ogni assistenza necessaria all'allaccio di detta utenza. Il padre provvederà al pagamento delle bollette e delle utenze così come dell'assicurazione auto della Fiat Punto della moglie, nell'attuale configurazione di partite assicurate,
e al pagamento delle attività sportive dei ragazzi per un anno dal deposito del presente atto in Tribunale rimanendo obbligata la moglie a rimborsare gli eventuali ratei pagati ed eccedenti il periodo di cui sopra.
16. Quanto al trasferimento immobiliare, concordato in sede di separazione nella clausola 16), le parti si sono impegnate a formalizzarlo entro giorni 60 dall'omologa e, dunque, tale condizione risulterà adempiuta nelle more del procedimento
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instaurato anche ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio. In ogni caso tale obbligo permane ove il rogito di trasferimento non sia stato ancora redatto e sottoscritto tra i coniugi”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Bergamo (BG) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 CP_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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