CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, RE
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 805/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Margherita Ligure - Piazza Mazzini 46 16038 Santa Margherita Ligure GE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 255 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1119/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva la Ricorrente_1 SRL avverso avviso di accertamento N. 255 del 15.04.2025, con il quale il Comune di Santa Margherita Ligure ha accertato, relativamente all'anno 2019, una maggiore IMU pari a € 17.381,00.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-la società ricorrente è concessionaria di un'area demaniale costituita da un pontile galleggiante ancorato a terra, con relativa area di ingresso, collocato nel porto turistico di Santa Margherita Ligure;
-la concessione è rilasciata dal Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Marina Mercantile;
-il Pontile è adibito dalla Società a struttura di servizio per le imbarcazioni da diporto;
-in data 11/08/2014 la Società presentava all'Agenzia delle Entrate, mediante l'ausilio del Geom. Nominativo_1
, una dichiarazione di accertamento della proprietà immobiliare urbana – cd. DOCFA – ai sensi dell'art. 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, al fine di richiedere il classamento dell'Area;
-fino a tale data, infatti, il Pontile era privo di rendita catastale, in quanto in passato il Demanio Pubblico, proprietario dello stesso, non si era mai curato di accatastarlo;
-in particolare, con riferimento all'Epoca Censuaria 1988/1989 la Società proponeva l'attribuzione di una rendita catastale complessiva di Euro 1.480,00;
-in data 08/09/2015 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Genova - Territorio, notificava alla
Società l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, con il quale disconosceva la rendita proposta dalla Società, elevandola fino ad Euro 23.300,00;
-l'Ufficio disconosceva, cioè, totalmente il metodo di valutazione adottato da Ricorrente_1 (costo di ricostruzione attualizzato) e procedeva alla valorizzazione dell'area esclusivamente in base alla redditività presunta dei posti barca presenti nel Pontile, distinti per dimensione;
-Ricorrente_1 impugnava tempestivamente l'avviso di accertamento catastale, in relazione al quale ricorso in data 29/02/2016 è stata pronunciata la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria
Provinciale di Genova, Sezione 14, n. 732/2016, depositata il 17/03/2016, con la quale il collegio ha annullato l'avviso di accertamento catastale, ripristinando il valore della rendita indicata nel DOCFA;
-l'Ufficio ha presentato appello alla suddetta sentenza ed anche la Commissione Tributaria Regionale ha confermato in secondo grado la rendita proposta con DOCFA dalla Ricorrente confermando l'annullamento dell'atto di accertamento;
-l'Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso in Cassazione e la Suprema Corte ha rinviato il giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che ha ritenuto che per decidere fosse necessaria una preventiva risoluzione di questioni tecniche, procedendo quindi alla nomina di un C.T.U.; -con la sentenza n. 692/2024 del 30/09/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva solo parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio, determinando la rendita catastale attribuibile in euro 2.804 rispetto ai 1.480 proposti da Ricorrente_1 ed ai 23.300 accertati dall'Agenzia delle Entrate;
-nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in violazione dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) a ragione della mancata attivazione del contradditorio preventivo;
-determinazione dell'IMU dovuta per il 2019 in base alla rendita catastale stabilita dalla Commissione
Tributaria in esito all'annullamento dell'accertamento sul classamento, prodromico rispetto all'accertamento IMU;
-inapplicabilità della disposizione eccezionale prevista dai commi 336 e ss. dell'art. 1 della legge
311/2004 nel caso di beni appartenenti al demanio necessario, come l'area oggetto di concessione a favore della ricorrente;
-chiede, pertanto, in via preliminare, la declaratoria di totale illegittimità dell'avviso di accertamento n.
255/2025 per difetto di contraddittorio in violazione dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto del contribuente); in via principale, la declaratoria di annullamento dell'atto e la rideterminazione dell'imposta dovuta per il 2019 in base all'unico parametro valido del “valore catastale definito dal CTU”, pari ad Euro 1.454,43; in subordine, la declaratoria di totale illegittimità dell'avviso di accertamento per errata applicazione della disposizione prevista dai commi 336 e ss. dell'art. 1 della legge 311/2004, con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Il Comune di Santa Margherita Ligure, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con la sentenza n. 692/2024 del 30/09/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio, determinando la rendita catastale attribuibile in euro 2.804,00 rispetto ai 1.480,00 proposti dalla società ricorrente ed ai 23.300,00 accertati dall'Agenzia delle Entrate;
-poiché l'art. 67-bis del D. Lgs. n 546/199 stabilisce l'immediata esecutività delle sentenze di primo e secondo grado, appare evidente che l'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2019 si deve determinare sulla base della rendita catastale pari ad Euro 2.804,00, determinata con la sentenza n. 692/2024 del
30/09/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.
In considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda si ritengono compensate fra le parti le spese di giudizio. Si reputa che gli ulteriori motivi di impugnazione debbano essere ritenuti assorbiti nell'accoglimento dello specifico motivo sopra indicato, rendendone superfluo l'esame.
P.Q.M.
La Corte determina il tributo annuale dovuto calcolato sulla base della rendita catastale degli immobili di euro 2.804,00. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, RE
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 805/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Margherita Ligure - Piazza Mazzini 46 16038 Santa Margherita Ligure GE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 255 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1119/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva la Ricorrente_1 SRL avverso avviso di accertamento N. 255 del 15.04.2025, con il quale il Comune di Santa Margherita Ligure ha accertato, relativamente all'anno 2019, una maggiore IMU pari a € 17.381,00.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-la società ricorrente è concessionaria di un'area demaniale costituita da un pontile galleggiante ancorato a terra, con relativa area di ingresso, collocato nel porto turistico di Santa Margherita Ligure;
-la concessione è rilasciata dal Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Marina Mercantile;
-il Pontile è adibito dalla Società a struttura di servizio per le imbarcazioni da diporto;
-in data 11/08/2014 la Società presentava all'Agenzia delle Entrate, mediante l'ausilio del Geom. Nominativo_1
, una dichiarazione di accertamento della proprietà immobiliare urbana – cd. DOCFA – ai sensi dell'art. 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, al fine di richiedere il classamento dell'Area;
-fino a tale data, infatti, il Pontile era privo di rendita catastale, in quanto in passato il Demanio Pubblico, proprietario dello stesso, non si era mai curato di accatastarlo;
-in particolare, con riferimento all'Epoca Censuaria 1988/1989 la Società proponeva l'attribuzione di una rendita catastale complessiva di Euro 1.480,00;
-in data 08/09/2015 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Genova - Territorio, notificava alla
Società l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, con il quale disconosceva la rendita proposta dalla Società, elevandola fino ad Euro 23.300,00;
-l'Ufficio disconosceva, cioè, totalmente il metodo di valutazione adottato da Ricorrente_1 (costo di ricostruzione attualizzato) e procedeva alla valorizzazione dell'area esclusivamente in base alla redditività presunta dei posti barca presenti nel Pontile, distinti per dimensione;
-Ricorrente_1 impugnava tempestivamente l'avviso di accertamento catastale, in relazione al quale ricorso in data 29/02/2016 è stata pronunciata la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria
Provinciale di Genova, Sezione 14, n. 732/2016, depositata il 17/03/2016, con la quale il collegio ha annullato l'avviso di accertamento catastale, ripristinando il valore della rendita indicata nel DOCFA;
-l'Ufficio ha presentato appello alla suddetta sentenza ed anche la Commissione Tributaria Regionale ha confermato in secondo grado la rendita proposta con DOCFA dalla Ricorrente confermando l'annullamento dell'atto di accertamento;
-l'Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso in Cassazione e la Suprema Corte ha rinviato il giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che ha ritenuto che per decidere fosse necessaria una preventiva risoluzione di questioni tecniche, procedendo quindi alla nomina di un C.T.U.; -con la sentenza n. 692/2024 del 30/09/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva solo parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio, determinando la rendita catastale attribuibile in euro 2.804 rispetto ai 1.480 proposti da Ricorrente_1 ed ai 23.300 accertati dall'Agenzia delle Entrate;
-nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in violazione dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) a ragione della mancata attivazione del contradditorio preventivo;
-determinazione dell'IMU dovuta per il 2019 in base alla rendita catastale stabilita dalla Commissione
Tributaria in esito all'annullamento dell'accertamento sul classamento, prodromico rispetto all'accertamento IMU;
-inapplicabilità della disposizione eccezionale prevista dai commi 336 e ss. dell'art. 1 della legge
311/2004 nel caso di beni appartenenti al demanio necessario, come l'area oggetto di concessione a favore della ricorrente;
-chiede, pertanto, in via preliminare, la declaratoria di totale illegittimità dell'avviso di accertamento n.
255/2025 per difetto di contraddittorio in violazione dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto del contribuente); in via principale, la declaratoria di annullamento dell'atto e la rideterminazione dell'imposta dovuta per il 2019 in base all'unico parametro valido del “valore catastale definito dal CTU”, pari ad Euro 1.454,43; in subordine, la declaratoria di totale illegittimità dell'avviso di accertamento per errata applicazione della disposizione prevista dai commi 336 e ss. dell'art. 1 della legge 311/2004, con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Il Comune di Santa Margherita Ligure, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con la sentenza n. 692/2024 del 30/09/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio, determinando la rendita catastale attribuibile in euro 2.804,00 rispetto ai 1.480,00 proposti dalla società ricorrente ed ai 23.300,00 accertati dall'Agenzia delle Entrate;
-poiché l'art. 67-bis del D. Lgs. n 546/199 stabilisce l'immediata esecutività delle sentenze di primo e secondo grado, appare evidente che l'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2019 si deve determinare sulla base della rendita catastale pari ad Euro 2.804,00, determinata con la sentenza n. 692/2024 del
30/09/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.
In considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda si ritengono compensate fra le parti le spese di giudizio. Si reputa che gli ulteriori motivi di impugnazione debbano essere ritenuti assorbiti nell'accoglimento dello specifico motivo sopra indicato, rendendone superfluo l'esame.
P.Q.M.
La Corte determina il tributo annuale dovuto calcolato sulla base della rendita catastale degli immobili di euro 2.804,00. Spese compensate.