Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/03/2026, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12645/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12645 del 2025, proposto da
Antonino NT S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Ardito e Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito n. 41;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di Valmir S.r.l., Dester G.V. Societa’ Agricola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. GSWEB/P20250516661 del 16 luglio 2025, comunicato in pari data, con il quale GS ha escluso la richiesta di ammissione al contributo in conto capitale - da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. “Parco Agrisolare” - per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000012856, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 200 kW, nel Comune di Misilmeri (PA), presentata in data 20 settembre 2023 da VI NT nella qualità di legale rappresentante della “Antonino NT s.r.l.”;
b) ove occorra e per quanto di ragione, delle richieste di integrazione documentale trasmesse da GS al ricorrente nelle date dei 7 maggio 2025 e 31 ottobre 2024;
c) di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi i decreti recanti gli elenchi finali dei destinatari ammessi a finanziamento con i fondi afferenti al PNRR della Missione 2 di cui si tratta (a quanto consta, sino ad oggi, i decreti MASAF del 18.12.2023, dell’1 e 29.02.2024, del 10.05.2024, del 20.06.2024, del 18.09.2024 e del 15.11.2024, del 05.05.2025, ed ultimo elenco dei destinatari ammessi a finanziamento pubblicata nel sito GS in data 1 settembre 2025) nella parte in cui non vi risulta inserita la società ricorrente e dei contrapposti elenchi finali dei destinatari esclusi nella parte in cui vi risulta inserita la società ricorrente e di tutti successivi aggiornamenti, ancorché allo stato non conosciuti
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO
della fondatezza della pretesa del ricorrente e, quindi, del suo diritto ad essere inserito negli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) Investimento 2.2 – Parco Agrisolare, finanziato dall’Unione Europea e di vedersi riconosciuto il relativo contributo
E ON ONDANNA
delle Amministrazioni resistenti alla erogazione del predetto contributo a fondo perduto a favore del ricorrente nella misura spettante come da lex specialis della procedura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GS S.p.A., nonché di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. VI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La società odierna ricorrente, nell’ambito della propria attività economica, in data 20 settembre 2023 ha presentato richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
In tale richiesta, per quanto di maggiore interesse, ha dichiarato « che il codice ATECO prevalente, connesso all’impresa, è il seguente: 10.39 ».
Il GS, nell’ambito dei propri controlli di competenza sulle richieste, ha riscontrato, tramite consultazione del Registro delle Imprese, che, alla data di presentazione della domanda, il codice ATECO prevalente della ricorrente fosse il 46.3 (dunque diverso da quello dichiarato e non presente fra quelli ammissibili a finanziamento); ha conseguentemente richiesto, in data 31 ottobre 2024, di inviare la visura camerale storica al fine di verificare il codice ATECO oppure ulteriori evidenze documentali volte a motivare la classificazione nella Tabella dichiarata (la 2A).
A fronte del mancato riscontro da parte della ricorrente, il 7 maggio 2025 il Gestore ha proceduto ad un’ulteriore interlocuzione, invitandola nuovamente a fornire eventuale documentazione utile.
La società, il successivo 12 maggio, ha trasmesso la propria visura, rappresentando di aver « proceduto a far inserire la specifica relativa ad attività prevalente, in quanto precedentemente non indicata ».
Con provvedimento prot. GSWEB/P2025051661 del 16 luglio 2025 il GS, rilevato che la visura trasmessa riportasse sempre come codice prevalente il 46.3, ha disposto l’esclusione della richiesta, ritenendo non « rispettato il requisito di accesso al bando relativo al codice ATECO prevalente dell’azienda ».
I.1.1. Con ricorso notificato (al GS, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quali Amministrazione intimate, e a due imprese agricole ammesse al contributo, quali controinteressate) il 15 ottobre 2025 e depositato il 22 ottobre 2025, la società ha impugnato il predetto provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 4 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE PROT. 0211444 DEL 19 7 APRILE 2023 (DECRETO AGRISOLARE), DEGLI ARTT. 5 E 11, LETT. C) DEL DECRETO DIRETTORIALE PROT. 386481 DEL 21 LUGLIO 2023 (C.D. SEONDO AVVISO), DELL’ART. 6.3 DEL REGOLAMENTO OPERATIVO PARCO AGRISOLARE E DELL’ALLEGATO B DELL’AVVISO - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL GRAVE TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO DALLA CAUSA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE »: la ricorrente sostiene che il proprio codice ATECO prevalente, in ragione dell’attività concretamente esercitata (come risultante dai bilanci) e della destinazione dell’investimento che intende effettuare, avrebbe dovuto essere considerato il 10.39 (come dichiarato e pure risultante dalla visura);
- « II. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DEL TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART.10/BIS DELLA L. N. 241/1990 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 4 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE PROT. 0211444 DEL 19 APRILE 2023 (DECRETO AGRISOLARE), DEGLI ARTT. 5 E 11, LETT. C) DEL DECRETO DIRETTORIALE PROT.386481 DEL 21 LUGLIO 2023 (SEONDO AVVISO), DELL’ART. 6.3 DEL REGOLAMENTO OPERATIVO PARCO AGRISOLARE E DELL’ALLEGATO B DELL’AVVISO »: denunzia la ricorrente che del tutto illogicamente e irrazionalmente si darebbe prevalenza ad un dato meramente formale, a discapito di elementi sostanziali comunque evincibili dal Gestore.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. Il GS e le Amministrazioni statali si sono costituiti in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. In vista della camera di consiglio del 12 novembre 2025, fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare, il Gestore ha depositato una memoria con cui ha argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso, invocandone perciò il rigetto.
I.3. All’esito della predetta camera di consiglio, con ordinanza n. 20319/2025 pubblicata il 13 novembre 2025 questo Tribunale ha ritenuto che gli interessi della società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati fissando udienza pubblica per definire sollecitamente il giudizio nel merito; a tal fine, si è ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (individuati nei soggetti beneficiari del contributo pubblico per cui è causa), autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità e nei termini ivi illustrati.
I.3.1. La ricorrente e il GS, per quanto di rispettiva spettanza, hanno tempestivamente proceduto a integrare il contraddittorio.
I.4. In vista della fissata udienza di discussione, la ricorrente e il GS hanno depositato memorie ex art. 73 cod. proc. amm. al fine di ribadire e sviluppare le proprie prospettazioni difensive.
Il GS ha depositato altresì tempestiva replica.
I.5. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertono tutti, sebbene sotto profili parzialmente differenti, sull’unica questione, controversa fra le parti, inerente alla rilevanza delle risultanze della visura camerale in relazione al codice ATECO prevalente.
II.2.1. Al fine di dirimere la predetta e risolutiva questione, è necessario principiare dalle pertinenti disposizioni del quadro normativo di riferimento.
L’art. 4, comma 1, D.M. 19 aprile 2023 (prot. interno 214444) stabilisce che: « Sono Soggetti beneficiari: a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13 […] ».
Il « Secondo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” » pubblicato il 21 aprile 2023 (prot. interno 386481), analogamente, dispone che: «« Ai fini del presente Avviso sono adottate le definizioni di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 aprile 2023, n. 211444, nonché le seguenti: […] b) Imprenditore agricolo: l’imprenditore agricolo è colui il quale in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile, ed è iscritto nel registro imprese; c) Impresa agroindustriale: è l’azienda che, attiva nella lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della domanda è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO riportati nel Regolamento Operativo ».
Il Regolamento Operativo (Allegato A al richiamato Avviso e che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Avviso medesimo, « assume carattere vincolante per i Soggetti Beneficiari ») prevede:
- al § 2 che, « ai fini dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni: - imprenditore agricolo è colui il quale, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività così come previsto dall’art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; impresa agroindustriale è l’azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero (di seguito, anche Elenco ATECO) »;
- al § 3 che, « come meglio specificato nel “Manuale Utente Portale Agrisolare”, disponibile sul sito del GS, il Soggetto Beneficiario dovrà, all’atto della presentazione della Proposta, indicare nel Portale dapprima la Tabella cui appartiene e successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da Elenco ATECO », con precisazione, in nota (3), che « la rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese ».
II.2.2. La previsione da ultimo richiamata assume decisiva rilevanza, nella misura in cui univocamente stabilisce che il GS avrebbe dovuto procedere all’accertamento del codice ATECO prevalente tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese.
Ogni impresa interessata a presentare richiesta di ammissione aveva conseguentemente il preciso onere (essendo, si ribadisce, il Regolamento Operativo per loro vincolante, come disposto dall’Avviso) di controllare le risultanze delle proprie visure camerali e procedere alle eventuali modificazioni, correzioni e/o integrazioni necessarie ai fini dei successivi controlli che sarebbero stati compiuti.
Non è, invece, ammissibile pretendere ( ex post rispetto alla presentazione della domanda) che il GS debba avere riguardo a dati ulteriori e/o diversi rispetto, dovendo al riguardo rammentarsi che « nelle procedure a sportello, in cui la formazione dell’elenco delle proposte ammesse e la relativa ripartizione del contributo avviene rigorosamente sulla base dei dati contenuti nelle domande di agevolazione, vige il principio di autoresponsabilità, per cui è onere dell’istante presentare all’Amministrazione dati chiari, completi e veritieri oltre che documentazione adeguata e sufficiente ad attestare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio, ricadendo sullo stesso eventuali carenze o difformità incidenti sull’ammissibilità o accoglimento dell’istanza » (così T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 17 ottobre 2023, n. 15324).
II.2.3. Dalla lettura della visura presentata al GS (nonché prodotta dalla ricorrente in questo giudizio: doc. 8) risulta:
- nel frontespizio, sotto la voce « ATTIVITA’ »: « Codice ATECO 46.3 » (pag. 4);
- nella sezione 6 « Attività, albi ruoli e licenza »,
-- alla voce « Classificazione ATECO 2025 dell’attività »: « Codice: 46.3 – commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi. Importanza: primaria Registro Imprese (codice ottenuto dall’attività dichiarata e riclassificato d’ufficio) »
-- e alla voce « Classificazione ATECORI 2007-2022 dell’attività »: « Codice: 46.3 – commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco. Importanza: primaria Registro Imprese (codice ottenuto dall’attività dichiarata) » (pagg. 8-9);
- soltanto nella sezione 7 « Sedi secondarie ed unità locali »,
-- alla voce « Classificazione ATECO 2025 dell’attività »: « Codice 10.39.00 – altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. Importanza: primaria Registro Imprese » e « Codice: 46.31 – commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi. Importanza: secondaria Registro Imprese
-- e alla voce « Classificazione ATECORI 2007-2022 dell’attività »: « Codice 10.39 – lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi). Importanza: primaria Registro Imprese » e « Codice: 46.31 – commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati. Importanza: secondaria Registro Imprese » (pagg. 10-11).
II.2.3.1. Sulla base di questi dati (gli unici che il GS, secondo la lex specialis , era tenuto a consultare e ai quali doveva attenersi), legittimamente è stato ritenuto che il codice ATECO prevalente fosse il 46.32 (pacificamente non presente nell’Elenco di cui all’Allegato B dell’Avviso) e che, conseguentemente, la richiesta non potesse essere ammessa.
II.2.3.2. Peraltro, la società ha prodotto in atti un’ulteriore visura (doc. 3 della produzione del 7 gennaio 2026), dalla quale risulta che i dati sono stati successivamente aggiornati e il codice ATECO prevalente risulta attualmente il 10.39: un tale adempimento, tuttavia, avrebbe dovuto essere compiuto in sede procedimentale, non potendosi successivamente sanare in sede processuale.
Ciò anche tenendo conto dell’indirizzo ermeneutico, seguito da questa Sezione, secondo cui « l’incompleto riscontro del soggetto responsabile alle comunicazioni […] del GS non può costituire l’indice di un asserito difetto di istruttoria o di motivazione, in quanto anche sull’istante grava un obbligo di collaborazione e di buona fede, tale per cui chi ha dato causa nel corso del procedimento a un’acquisizione istruttoria incompleta non può poi trarne vantaggio in sede processuale al fine di contestare le motivazioni del provvedimento adottato dall’Amministrazione ovvero di sollecitare l’esercizio di poteri istruttori del giudice.
[…] Si tratta di un principio di carattere generale che si fonda sul dialogo procedimentale e che consente all’Amministrazione di chiedere all’interessato le integrazioni documentali e i chiarimenti necessari ad un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria e di determinare, quale conseguenza del mancato riscontro, la legittima reiezione dell’istanza in ragione della violazione di un dovere di collaborazione (TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 4604/2019; TAR Puglia, Bari, n. 1354/2017). Le regole della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra il richiedente e la pubblica amministrazione sono state codificate nell’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1190 a seguito della recente novella normativa operata dal D.L. 76/2020 in sede di conversione da parte della L. 120/2020. Tale disposizione, interpretativa di un principio già presente nell’ordinamento (Cons. Stato, sez. VII, n.8545/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 6303/2024), valorizza la relazione che si instaura in sede procedimentale tra l’esercizio della funzione pubblica e gli interessi del soggetto privato - ovvero, nel caso in esame, del soggetto pubblico che si trovi nella medesima posizione del richiedente privato - sul quale ricadono le conseguenze negative della propria inerzia in ossequio al principio di autoresponsabilità espresso dal brocardo sibi imputet (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 13891/2024) » ( ex plurimis T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 14 ottobre 2024, n. 17671).
II.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e agli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
VI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RO | EL CC |
IL SEGRETARIO