Art. 5.
Articolo 5.
Una Commissione nominata per meta' dal Ministero della Pubblica Istruzione e meta' dal Municipio di Roma, presieduta da un rappresentante del Governo, compilera', fra un anno dalla pubblicazione di questa legge, il piano di esecuzione dell'opera, determinera' le competenze rispettive per la esecuzione della medesima, e statuira' per convenzione la quota annua e il modo di pagamento del rispettivo concorso. Il concorso dello Stato sara' approvato in tempo utile con legge speciale.
Articolo 5.
Una Commissione nominata per meta' dal Ministero della Pubblica Istruzione e meta' dal Municipio di Roma, presieduta da un rappresentante del Governo, compilera', fra un anno dalla pubblicazione di questa legge, il piano di esecuzione dell'opera, determinera' le competenze rispettive per la esecuzione della medesima, e statuira' per convenzione la quota annua e il modo di pagamento del rispettivo concorso. Il concorso dello Stato sara' approvato in tempo utile con legge speciale.