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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25177/2024
R.G. instaurato da
Parte_1 Parte_2
) con l'avv. SAVOLDI CRISTINA C.F._1
e
) con l'avv. Parte_3 C.F._2
A' AL con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2) il Sig. dichiara di aver prelevato nel mese di maggio 2024 Parte_3
ogni bene personale dall'abitazione dei suoceri ove i coniugi hanno convissuto durante il matrimonio, ivi compresi i costumi di scena (danza) che la signora Persona_1
ha già provveduto a consegnare così come disposto in sede di ricorso
[...]
introduttivo;
1 3) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento;
4) il Sig. dichiara di aver restituito alla Sig.ra Parte_3
l'abito da sposa, gli arredi tutti Persona_1
regalati dai di lei genitori ubicati nella casa occupata dai coniugi in Sri Lanka subito dopo le nozze;
5) I coniugi dichiarano di aver suddiviso i regali nuziali, ancora presenti nell'abitazione occupata in Sri Lanka subito dopo il matrimonio, in base alla provenienza dalle rispettive famiglie d'origine;
6) le spese del presente giudizio saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
7) I coniugi danno atto di aver definito ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
8) I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/12/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 369, parte II, serie C, anno 2023), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR AR
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25177/2024
R.G. instaurato da
Parte_1 Parte_2
) con l'avv. SAVOLDI CRISTINA C.F._1
e
) con l'avv. Parte_3 C.F._2
A' AL con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2) il Sig. dichiara di aver prelevato nel mese di maggio 2024 Parte_3
ogni bene personale dall'abitazione dei suoceri ove i coniugi hanno convissuto durante il matrimonio, ivi compresi i costumi di scena (danza) che la signora Persona_1
ha già provveduto a consegnare così come disposto in sede di ricorso
[...]
introduttivo;
1 3) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento;
4) il Sig. dichiara di aver restituito alla Sig.ra Parte_3
l'abito da sposa, gli arredi tutti Persona_1
regalati dai di lei genitori ubicati nella casa occupata dai coniugi in Sri Lanka subito dopo le nozze;
5) I coniugi dichiarano di aver suddiviso i regali nuziali, ancora presenti nell'abitazione occupata in Sri Lanka subito dopo il matrimonio, in base alla provenienza dalle rispettive famiglie d'origine;
6) le spese del presente giudizio saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
7) I coniugi danno atto di aver definito ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
8) I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/12/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 369, parte II, serie C, anno 2023), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR AR
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