Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8170.2023 R.A.C.L., promossa da:
Maurizio Schinzari
con il proc. avv. Calabro Fanciullo dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in opposizione avverso l'esperito accertamento tecnico preventivo, questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla pensione o almeno all'assegno ex l.222.84 in considerazione del quadro patologico sofferto con CP_ conseguente condanna di al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese, da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di aver invano presentato domanda amministrativa.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si è costituita lamentando la infondatezza del ricorso.
Nel corso del procedimento in esame, è stata disposta, ex art.445 cpc, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'emergenza delle condizioni patologiche utili a conseguire le prestazioni richieste tanto in riferimento alla data della domanda amministrativa, ovvero successivamente.
Il Ctu ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie in consulenza tecnica d'ufficio puntualmente individuate, con riduzione non superiore a 2\3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Ritiene il Giudicante adito che nel
La pensione di inabilità, come è noto, spetta solo in caso di assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità ovvero di difetto fisico o mentale. Legittimato a conseguirla è l'assicurato il quale, al tempo della domanda, abbia almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui quanto meno tre nel quinquennio precedente la domanda stessa. Infatti, il I comma dell'art.2 l.222 del 1984 recita: “si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , Controparte_2
l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, sottintende l'accertamento dell'impossibilita' assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, secondo il tenore di cui all'art. 2 della legge n. 222 del 1984. Impossibilità questa che, tuttavia, deve essere oggetto di una attenta valutazione capace di apprezzare le peculiarità della fattispecie posta al vaglio dell'autorità adita. In particolare occorre tenere in debita considerazione la concreta possibilità di reimpiego delle eventuali energie lavorative residue accertate facendo riferimento non solo alla tipologia patologica riscontrata, ma anche alle generali attitudini del soggetto. Conseguentemente, neutra di per sé appare la circostanza che la patologia accertata non determini una invalidità nella percentuale massima ipotizzabile: circostanza questa che invero di per sé non escute l'astratta possibilità di conseguire una pensione di inabilità se, nel caso concreto si accerti che la residua capacità non possa essere reinvestita in attività confacenti rispetto a quella già svolta e comunque alle attitudini del soggetto de quo. Una diversa soluzione ermeneutica rifletterebbe semmai un approccio meramente esegetico all'art. 2 della legge n. 222 del 1984, incapace pertanto di coglierne il significato e quindi minando la possibilità di conseguire gli obiettivi viceversa perseguiti dall'ordinamento in materia. Anzi, occorre evidenziare, del resto, come non pregiudichi la possibilità di conseguire detta prestazione neppure quella residua capacità che consenta esclusivamente attività lavorative non proficue;
che è quanto si può affermare sulla scorta del combinato disposto tra gli artt. 1 e 38 Cost..
Invero, il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è soltanto quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.).
L'assegno ordinario di invalidità può essere conseguito dall'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale, in relazione ad occupazioni compatibili rispetto alle sue attitudini. Legittimato a conseguirla è l'assicurato che, alla data della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa.
Alla luce delle conclusioni peritali, si deve rigettare il ricorso. Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite, in difetto di utile dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.
Pqm
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso. CP_ Condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese legali che liquida in misura di euro 911,00 per quanto concerna l'Atp e per il resto in misura di euro 1775,00 per competenze, oltre iva e cpa.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate definitivamente a carico di parte ricorrente.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova