Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 358
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione e prescrizione del credito tributario

    La resistente ha provato la rituale notificazione della cartella esattoriale presupposta. In mancanza di impugnazione tempestiva, le pretese tributarie sono divenute definitive. Il termine di prescrizione non è decorso dalla notificazione della cartella, nemmeno considerando la sospensione dei termini per il Covid-19.

  • Rigettato
    Soccombenza

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei confronti del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 358
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 358
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo