Art. 92.
(Norme per il caso di inapplicabilita' delle convenzioni).
Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, si osservano le disposizioni degli articoli 93 a 96, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto Reale.
(Norme per il caso di inapplicabilita' delle convenzioni).
Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, si osservano le disposizioni degli articoli 93 a 96, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto Reale.