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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1201 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1 elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Marcello Antonio Costaggiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura Controparte_2 dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù di procura CP_1 generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° aprile 2023, ha esposto di avere svolto Parte_1 la propria attività lavorativa dal 1979 al 2019 in qualità di operaio edile alle dipendenze di diverse ditte.
Ha precisato che durante l'attività lavorativa quale operaio edile svolgeva mansioni comportanti, per diverse ore al giorno, la movimentazione manuale di carichi nei cantieri pagina 1 di 6 di lavoro, quali sacchi di cemento e calce dal peso di 50 kg, confezioni di ceramiche dal peso variabile dai 15 ai 25 kg, tubazioni per acque bianche e nere dal peso variabile dai 40 agli 80 kg, oltre a ulteriori carichi tra cui barattoli di pittura con peso dai 10 ai 25 kg, pali e tavoloni in legno dal peso dai 15 ai 40 kg e ponteggi in ferro dal perso variabile dai 10 ai
30 kg.
Ha allegato ulteriormente di essersi occupato altresì di tutte le lavorazioni connesse all'edificazione e demolizione di fabbricati, oltre alla demolizione di intonaci con l'utilizzo di mazze e martelli pneumatici.
Ha precisato, inoltre, che per svolgere tali attività utilizzava quali strumenti picco, vanga, mazze e punteruoli, trapani perforatori e a percussione, per compiere lavorazioni quali preparazione manuale della manta cementizia, foratura di pareti murarie, uso di badile e betoniera, realizzazione di casseforme, allestimento di armature di legno e di ferro, scavo manuale e taglio e lavorazione di materiali da costruzione.
Ha specificato che a tali lavorazioni si affiancavano anche attività di sollevamento e movimentazione manuale di materiali da costruzione, utensili e attrezzi di lavoro, comportanti un apprezzabile impegno muscolare.
Ha allegato che l'esecuzione di tali mansioni comportava frequenti flessioni e torsioni del tronco, vibrazioni meccaniche e posture incongrue, con sovraccarico delle ginocchia per molte ore al giorno.
L' aveva riconosciuto al sig. un danno biologico pari all'8% per la malattia CP_3 Pt_1 professionale discopatia AR (pratica n. 516578161 del 9 maggio 2020), un danno biologico nella misura dell'1% per IA (pratica n. 517555372 del 4 giugno 2020) e quantificato il grado complessivo del danno biologico in misura del 9% nella pratica n.
517555372.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento delle predette lavorazioni la tecnopatia “gonartrosi destra in tendinopatia e meniscopatia” (pratica n. 516571915 del 23 luglio 2018), aveva presentato domanda amministrativa per chiedere all' il CP_3 riconoscimento della natura professionale di tale patologia al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché l' resistente aveva rigettato la domanda amministrativa e la relativa CP_1 opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale, nonché il conseguente maggiore indennizzo di legge per il danno biologico sofferto. pagina 2 di 6 2. L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda stante CP_3
l'assenza del rischio e la mancanza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
3. Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'assicurato, così come dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, ha trovato sostanziale conferma nelle testimonianze acquisite.
All'udienza del 30 novembre 2023 e del 29 febbraio 2024 sono stati sentiti come testi e colleghi del ricorrente, che hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 confermato lo svolgimento da parte del signor delle mansioni quale operaio edile Pt_1 come dedotte in giudizio.
In specie, è emerso che il ricorrente lavorava per circa 8 ore al giorno e che, durante l'espletamento delle proprie mansioni doveva assumere diverse posizioni, stando inginocchiato, accovacciato o in piedi, operando diverse torsioni del busto e stando piegato.
Inoltre, dalle deposizioni è emerso che il signor nello svolgimento dell'attività Pt_1 lavorativa utilizzava diversi strumenti quali il martello pneumatico, mazze, barile per caricare le macerie, mola smeriglio, mazzette piccole, punteruoli, betoniera per impastare, trapani perforatori e a percussione, picco e vanga.
Le testimonianze acquisite hanno concordemente confermato che il ricorrente espletava diverse mansioni e che spesso doveva movimentare manualmente attrezzature dal peso variabile.
Il testimone sentito all'udienza del 30 novembre 2023, collega del Testimone_1 ricorrente dal 2000 al 2008, ha affermato che “Il ricorrente nello svolgimento della sua attività movimenta pesi quali sacchi di cemento (25 Kg), mattoni, blocchetti dal peso variabile da 25 Kg, travetti, pignate, ferro, ponteggio, attrezzature da lavoro etc., tutto manualmente. Il ricorrente per lo svolgimento di tali attività stava spesso inchinato. Il ricorrente faceva un po' di tutto tramezzi, intonaci, demolizioni e ricostruzioni, rasature, tracce per l'impianto elettrico e idraulico, pianellare, lavori di muratura”.
Sul punto, il teste sentito all'udienza del 29 febbraio 2024 e collega del Testimone_3 ricorrente per circa due anni e mezzo a partire dal 2008, ha dichiarato che “Il ricorrente nello svolgimento della sua attività sollevava e trasportava e movimentava carichi pesanti quali cordonate stradali, tubi di cemento sacchi di cemento mattoni, blocchetti travetti, pignate, ferro, montare ponteggio, attrezzature da lavoro etc. dal peso variabile da 25 kg a pagina 3 di 6 35 kg in generale ma ad es. le cordonate che pesano più di 70 kg venivano prese in due persone, tutto manualmente. Il ricorrente si occupava di demolizioni, ricostruzioni, pianellava, intonaci, rifacimenti stradali, scavi, rasature, tracce, metteva i tubi dell'acqua potabile in sede stradale dove non entravano i mezzi meccanici”.
All'udienza del 29 febbraio 2024 è stato sentito il testimone , collega Testimone_2 del ricorrente per circa 3 anni a partire dal 2000, che ha affermato che “Per lo svolgimento della sua attività stava in varie posizioni inginocchiato, piegato, in posizioni strane con torsione del busto.
Per la sua attività usava il martello pneumatico, mazze, barile per caricare le macerie, mola smeriglio, mazzette, demolitori, talvolta la betoniera per impastare, trapani a percussione, picco e vanga etc. Nei cantieri piccoli impastava a mano. Tali strumenti li utilizzava quotidianamente alternandoli a seconda del lavoro da svolgere. Lavora dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere”.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte in ricorso e che l'hanno esposta a un rischio professionale.
Tuttavia, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate dev'essere effettuata alla luce delle osservazioni mediche del c.t.u.
4. Il consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato a valutare la Persona_1 sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “esiti di rottura di un menisco con ripercussione sulla funzionalità del ginocchio destro” da ricondursi a origine professionale.
In particolare, il CTU ha così argomentato “Sulla base della documentazione in atti e della visita eseguita sul Sig. si può affermare che egli è affetto da Parte_1 esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio destro su base degenerativa con ripercussione sulla funzionalità articolare”.
Il Consulente, invero, ha precisato che “Sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione medica contenuta in atti, dall'esame anamnestico e clinico condotto sul
Sig. , è da ritenere che all'epoca della presentazione della domanda Parte_1 pagina 4 di 6 amministrativa, il lavoratore presentava una patologia TABELLATA (MENISCOPATIA
DEGENERATIVA) ricollegabile all'attività lavorativa svolta”.
Il perito officiato dal Tribunale più diffusamente ha sostenuto che “L'attività lavorativa svolta dal Sig. da 40 anni ha comportato adibizione a lavorazioni in modo non Pt_1 occasionale con movimenti ripetuti di estensione e flessione delle ginocchia e mantenimento di posture incongrue. Trattasi di esposizione a rischio per il ginocchio di
“forte evidenza “. I dati circostanziali permettono di affermare che trattasi di MALATTIA
PROFESSIONALE per esposizione prolungata a rischio lavorativo idoneo”.
Il CTU ha, pertanto, concluso affermando che “Si precisa che il Ricorrente è affetto da esiti di rottura di un menisco con ripercussione sulla funzionalità del ginocchio destro.
Tale grado menomativo determina un Danno Biologico, inteso come riduzione dell'integrità psico fisica, quantificabile nella percentuale del 4 % (quattro percento). Tale danno, conglobato con il precedentemente riconosciuto del 9 %, stante la coesistenza, con ricorso al metodo della semisomma, determina un DANNO BIOLOGICO COMPLESSIVO nella percentuale del 12 % (DODICIPERCENTO)”.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, e neppure oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare.
5. Ritiene, pertanto, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico del 4% per esiti di rottura di un menisco con ripercussione sulla funzionalità del ginocchio destro, da conglobarsi con le preesistenze indennizzate dall' in misura del 9%, con conseguente diritto al CP_3 riconoscimento di un maggior indennizzo in capitale nella misura complessiva del 12% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 23 luglio 2018.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del CP_3 maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico complessivo accertato come sopra nella misura del 12% in relazione al quadro patologico a carico del ginocchio e delle preesistenze, con decorrenza di legge dal 23 luglio 2018, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo
16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, detratto quanto già corrisposto in capitale.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e l' CP_3 deve essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese pagina 5 di 6 processuali calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m.
147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'incremento della prestazione (da euro 5.200,00 a euro 26.000,00), sui valori minimi dello scaglione per tutte le fasi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore avendo il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che , ha diritto a un maggior indennizzo in capitale Parte_1 rapportato a un danno biologico accertato come del 4% per esiti di rottura di un menisco con ripercussione sulla funzionalità del ginocchio destro, di natura professionale, determinante un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, del 12% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 luglio 2018;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore del ricorrente del maggior CP_3 indennizzo capitale rapportato ad un danno biologico del del 12%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 23 luglio 2018, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l.
n. 412 del 1991, detratto quanto già corrisposto in capitale;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_3 che liquida in complessivi euro 2.905,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 30.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1201 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1 elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Marcello Antonio Costaggiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura Controparte_2 dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù di procura CP_1 generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° aprile 2023, ha esposto di avere svolto Parte_1 la propria attività lavorativa dal 1979 al 2019 in qualità di operaio edile alle dipendenze di diverse ditte.
Ha precisato che durante l'attività lavorativa quale operaio edile svolgeva mansioni comportanti, per diverse ore al giorno, la movimentazione manuale di carichi nei cantieri pagina 1 di 6 di lavoro, quali sacchi di cemento e calce dal peso di 50 kg, confezioni di ceramiche dal peso variabile dai 15 ai 25 kg, tubazioni per acque bianche e nere dal peso variabile dai 40 agli 80 kg, oltre a ulteriori carichi tra cui barattoli di pittura con peso dai 10 ai 25 kg, pali e tavoloni in legno dal peso dai 15 ai 40 kg e ponteggi in ferro dal perso variabile dai 10 ai
30 kg.
Ha allegato ulteriormente di essersi occupato altresì di tutte le lavorazioni connesse all'edificazione e demolizione di fabbricati, oltre alla demolizione di intonaci con l'utilizzo di mazze e martelli pneumatici.
Ha precisato, inoltre, che per svolgere tali attività utilizzava quali strumenti picco, vanga, mazze e punteruoli, trapani perforatori e a percussione, per compiere lavorazioni quali preparazione manuale della manta cementizia, foratura di pareti murarie, uso di badile e betoniera, realizzazione di casseforme, allestimento di armature di legno e di ferro, scavo manuale e taglio e lavorazione di materiali da costruzione.
Ha specificato che a tali lavorazioni si affiancavano anche attività di sollevamento e movimentazione manuale di materiali da costruzione, utensili e attrezzi di lavoro, comportanti un apprezzabile impegno muscolare.
Ha allegato che l'esecuzione di tali mansioni comportava frequenti flessioni e torsioni del tronco, vibrazioni meccaniche e posture incongrue, con sovraccarico delle ginocchia per molte ore al giorno.
L' aveva riconosciuto al sig. un danno biologico pari all'8% per la malattia CP_3 Pt_1 professionale discopatia AR (pratica n. 516578161 del 9 maggio 2020), un danno biologico nella misura dell'1% per IA (pratica n. 517555372 del 4 giugno 2020) e quantificato il grado complessivo del danno biologico in misura del 9% nella pratica n.
517555372.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento delle predette lavorazioni la tecnopatia “gonartrosi destra in tendinopatia e meniscopatia” (pratica n. 516571915 del 23 luglio 2018), aveva presentato domanda amministrativa per chiedere all' il CP_3 riconoscimento della natura professionale di tale patologia al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché l' resistente aveva rigettato la domanda amministrativa e la relativa CP_1 opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale, nonché il conseguente maggiore indennizzo di legge per il danno biologico sofferto. pagina 2 di 6 2. L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda stante CP_3
l'assenza del rischio e la mancanza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
3. Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'assicurato, così come dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, ha trovato sostanziale conferma nelle testimonianze acquisite.
All'udienza del 30 novembre 2023 e del 29 febbraio 2024 sono stati sentiti come testi e colleghi del ricorrente, che hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 confermato lo svolgimento da parte del signor delle mansioni quale operaio edile Pt_1 come dedotte in giudizio.
In specie, è emerso che il ricorrente lavorava per circa 8 ore al giorno e che, durante l'espletamento delle proprie mansioni doveva assumere diverse posizioni, stando inginocchiato, accovacciato o in piedi, operando diverse torsioni del busto e stando piegato.
Inoltre, dalle deposizioni è emerso che il signor nello svolgimento dell'attività Pt_1 lavorativa utilizzava diversi strumenti quali il martello pneumatico, mazze, barile per caricare le macerie, mola smeriglio, mazzette piccole, punteruoli, betoniera per impastare, trapani perforatori e a percussione, picco e vanga.
Le testimonianze acquisite hanno concordemente confermato che il ricorrente espletava diverse mansioni e che spesso doveva movimentare manualmente attrezzature dal peso variabile.
Il testimone sentito all'udienza del 30 novembre 2023, collega del Testimone_1 ricorrente dal 2000 al 2008, ha affermato che “Il ricorrente nello svolgimento della sua attività movimenta pesi quali sacchi di cemento (25 Kg), mattoni, blocchetti dal peso variabile da 25 Kg, travetti, pignate, ferro, ponteggio, attrezzature da lavoro etc., tutto manualmente. Il ricorrente per lo svolgimento di tali attività stava spesso inchinato. Il ricorrente faceva un po' di tutto tramezzi, intonaci, demolizioni e ricostruzioni, rasature, tracce per l'impianto elettrico e idraulico, pianellare, lavori di muratura”.
Sul punto, il teste sentito all'udienza del 29 febbraio 2024 e collega del Testimone_3 ricorrente per circa due anni e mezzo a partire dal 2008, ha dichiarato che “Il ricorrente nello svolgimento della sua attività sollevava e trasportava e movimentava carichi pesanti quali cordonate stradali, tubi di cemento sacchi di cemento mattoni, blocchetti travetti, pignate, ferro, montare ponteggio, attrezzature da lavoro etc. dal peso variabile da 25 kg a pagina 3 di 6 35 kg in generale ma ad es. le cordonate che pesano più di 70 kg venivano prese in due persone, tutto manualmente. Il ricorrente si occupava di demolizioni, ricostruzioni, pianellava, intonaci, rifacimenti stradali, scavi, rasature, tracce, metteva i tubi dell'acqua potabile in sede stradale dove non entravano i mezzi meccanici”.
All'udienza del 29 febbraio 2024 è stato sentito il testimone , collega Testimone_2 del ricorrente per circa 3 anni a partire dal 2000, che ha affermato che “Per lo svolgimento della sua attività stava in varie posizioni inginocchiato, piegato, in posizioni strane con torsione del busto.
Per la sua attività usava il martello pneumatico, mazze, barile per caricare le macerie, mola smeriglio, mazzette, demolitori, talvolta la betoniera per impastare, trapani a percussione, picco e vanga etc. Nei cantieri piccoli impastava a mano. Tali strumenti li utilizzava quotidianamente alternandoli a seconda del lavoro da svolgere. Lavora dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere”.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte in ricorso e che l'hanno esposta a un rischio professionale.
Tuttavia, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate dev'essere effettuata alla luce delle osservazioni mediche del c.t.u.
4. Il consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato a valutare la Persona_1 sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “esiti di rottura di un menisco con ripercussione sulla funzionalità del ginocchio destro” da ricondursi a origine professionale.
In particolare, il CTU ha così argomentato “Sulla base della documentazione in atti e della visita eseguita sul Sig. si può affermare che egli è affetto da Parte_1 esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio destro su base degenerativa con ripercussione sulla funzionalità articolare”.
Il Consulente, invero, ha precisato che “Sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione medica contenuta in atti, dall'esame anamnestico e clinico condotto sul
Sig. , è da ritenere che all'epoca della presentazione della domanda Parte_1 pagina 4 di 6 amministrativa, il lavoratore presentava una patologia TABELLATA (MENISCOPATIA
DEGENERATIVA) ricollegabile all'attività lavorativa svolta”.
Il perito officiato dal Tribunale più diffusamente ha sostenuto che “L'attività lavorativa svolta dal Sig. da 40 anni ha comportato adibizione a lavorazioni in modo non Pt_1 occasionale con movimenti ripetuti di estensione e flessione delle ginocchia e mantenimento di posture incongrue. Trattasi di esposizione a rischio per il ginocchio di
“forte evidenza “. I dati circostanziali permettono di affermare che trattasi di MALATTIA
PROFESSIONALE per esposizione prolungata a rischio lavorativo idoneo”.
Il CTU ha, pertanto, concluso affermando che “Si precisa che il Ricorrente è affetto da esiti di rottura di un menisco con ripercussione sulla funzionalità del ginocchio destro.
Tale grado menomativo determina un Danno Biologico, inteso come riduzione dell'integrità psico fisica, quantificabile nella percentuale del 4 % (quattro percento). Tale danno, conglobato con il precedentemente riconosciuto del 9 %, stante la coesistenza, con ricorso al metodo della semisomma, determina un DANNO BIOLOGICO COMPLESSIVO nella percentuale del 12 % (DODICIPERCENTO)”.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, e neppure oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare.
5. Ritiene, pertanto, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico del 4% per esiti di rottura di un menisco con ripercussione sulla funzionalità del ginocchio destro, da conglobarsi con le preesistenze indennizzate dall' in misura del 9%, con conseguente diritto al CP_3 riconoscimento di un maggior indennizzo in capitale nella misura complessiva del 12% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 23 luglio 2018.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del CP_3 maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico complessivo accertato come sopra nella misura del 12% in relazione al quadro patologico a carico del ginocchio e delle preesistenze, con decorrenza di legge dal 23 luglio 2018, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo
16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, detratto quanto già corrisposto in capitale.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e l' CP_3 deve essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese pagina 5 di 6 processuali calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m.
147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'incremento della prestazione (da euro 5.200,00 a euro 26.000,00), sui valori minimi dello scaglione per tutte le fasi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore avendo il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che , ha diritto a un maggior indennizzo in capitale Parte_1 rapportato a un danno biologico accertato come del 4% per esiti di rottura di un menisco con ripercussione sulla funzionalità del ginocchio destro, di natura professionale, determinante un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, del 12% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 luglio 2018;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore del ricorrente del maggior CP_3 indennizzo capitale rapportato ad un danno biologico del del 12%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 23 luglio 2018, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l.
n. 412 del 1991, detratto quanto già corrisposto in capitale;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_3 che liquida in complessivi euro 2.905,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 30.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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