Sentenza 4 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Caponnetto, Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Favara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Maria Oliveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale Amministrativo Regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Favara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 aprile 2025 e depositato l’8 maggio successivo, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- agiscono per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS-.
2. Con il predetto provvedimento la Sezione ha accolto il ricorso con cui i ricorrenti avevano chiesto l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 12 agosto 2024, con cui il Comune di Favara aveva respinto l’istanza di permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, da loro presentata, ed avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso di un capannone originariamente destinato alla lavorazione ed alla vendita di agrumi, sito in Favara, -OMISSIS-, onde insediarvi una media struttura di vendita.
3. Parte ricorrente dunque, a mente dell’art. 112, comma 2, lettera b), del codice del processo amministrativo, si duole della mancata esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, atteso che essa pur tempestivamente notificata non è stata eseguita. Conseguentemente, si chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza alla sentenza in parola, con la nomina di un Commissario ad acta , nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, di cui è altresì invocata la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo ammnistrativo.
4. In data 10 giugno 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Favara, che ha depositato documentazione e con memoria ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando:
- che il Comune non sarebbe rimasto inerte, ma avrebbe avviato il necessario “ iter procedurale in Consiglio Comunale con tutte le necessarie formalità e tempi previsti ” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione);
- che la sentenza n. -OMISSIS- di questo TAR è stata impugnata dalla resistente Amministrazione, ma il CGARS, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato;
- che sarebbe opportuno attendere l’esito finale del giudizio d’appello ma che, in ogni caso, allo stato sarebbe impossibile dare esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-, atteso che il fascicolo con la pratica edilizia presentata dai ricorrenti è stato sottoposto a sequestro penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, che però non si è ancora pronunziata sull’istanza di dissequestro del fascicolo medesimo presentata dal Comune in data 07.04.2025;
che, in ogni caso, il TAR non avrebbe ordinato di trasmettere al Consiglio Comunale l’intera pratica di permesso di costruire in deroga, ma si sarebbe limitato ad annullare il diniego ritenendo che l’organo consiliare dovesse essere investito della questione afferente la pianificazione dell’area.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.
5. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
6. Osserva il Collegio che, ai sensi del richiamato art. 112, comma 2, lett. b), del codice del processo amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze ed agli altri provvedimenti esecutivi del Giudice amministrativo.
Tanto premesso va rilevato che, con la citata sentenza n. -OMISSIS-, nell’annullare il provvedimento impugnato la Sezione evidenziò:
- che “ ai fini del rilascio del permesso in deroga, la valutazione della compatibilità con gli strumenti urbanistici rientra (di norma) nella competenza dell’Ufficio Tecnico che, nell'esercizio della propria verifica in ordine alla fattibilità tecnica dell’opera, laddove riscontri la sussistenza di ostacoli che impediscano l’accoglibilità della richiesta, ben potrebbe come è avvenuto nella fattispecie all’esame concludere tale verifica preliminare con un diniego rivolto alla parte interessata, senza investire inutilmente della questione il Consiglio Comunale (cfr. Consiglio di Stato n. 4591/2021 cit.) ”;
- che tuttavia “ la vicenda all’esame è…caratterizzata da una evidente peculiarità costituita dalla circostanza che il lotto di terreno su cui dovrebbe sorgere la struttura commerciale progettata dalla ditta ricorrente è stato interessato dalla variazione territoriale dei confini intervenuta tra i Comuni di Agrigento, Favara ed Aragona, approvata con la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 25”;
- che “… nel silenzio della legge regionale con cui venne approvata la modifica territoriale in parola…nei casi di mutamento dei confini comunali non sembra possibile ritenere, come invece ipotizzato dal Comune di Favara, che le aree interessate vengano, di punto in bianco, private della loro pregressa destinazione urbanistica, apparendo certamente più ragionevole ipotizzare che gli strumenti urbanistici dei Comuni di origine…continuino ad applicarsi fino all’adozione dei corrispondenti atti da parte del Comune la cui circoscrizione territoriale risulti ampliata, o che sia divenuto comunque competente in base alla rettifica dei confini ”.
- che, pertanto, “ nel caso di specie, l’Ufficio Tecnico del Comune di Favara avrebbe dovuto effettivamente rimettere la questione al Consiglio Comunale onde valutare, se non la fondatezza dell’istanza, certamente l’assetto della pianificazione territoriale dell’area interessata, nelle more della conferma o della modifica di quello precedentemente definito dal P.R.G. del Comune di Agrigento ”.
- ed in conclusione che “ Se…la valutazione della compatibilità con gli strumenti urbanistici, ai fini del rilascio del permesso in deroga, rientra nella competenza dell'Ufficio Tecnico, in una situazione di oggettiva incertezza circa l’assetto urbanistico dell’area interessata non può che riespandersi la generale competenza pianificatoria del Consiglio Comunale (cfr. art. 42 del D.lgs. n. 267/2000) che, del resto, la lettera dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 indica come unico organo legittimato a pronunciarsi sulla relativa istanza e che, dunque, avrebbe dovuto essere messo quanto meno in condizione di esprimersi sull’istanza per cui è causa ”.
Alla luce di quanto esposto il Collegio osserva, per un verso, che la resistente Amministrazione non ha documentato le attività asseritamente intraprese per provvedere ad avviare il necessario “ iter procedurale in Consiglio Comunale con tutte le necessarie formalità e tempi previsti ” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione) e, per altro verso, che il sequestro penale della pratica edilizia non impedisce al Consiglio Comunale di esprimersi sull’assetto della pianificazione territoriale dell’area interessata.
Ritenuto dunque che la resistente Amministrazione non abbia ottemperato a quanto dovuto, va dichiarato l'obbligo del Comune di Favara di conformarsi alla sentenza in epigrafe.
7. L’Amministrazione dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
8. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , individuato nel Segretario Generale pro tempore del Comune di Santo Stefano Quisquina, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’intimata Amministrazione.
9. Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
10. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e). La sopra richiamata disposizione esclude infatti l’applicazione della cd. “ astreinte ” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “ manifestamente iniqua ” ovvero sussistano “ ulteriori ragioni ostative ”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 giugno 2014, n. 15) ha escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l'importo o di negarne la stessa applicazione.
Tanto premesso, il Collegio reputa sul punto di dovere confermare l’orientamento già ripetutamente fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, per cui la recente formazione del titolo rende manifestamente iniqua l’invocata applicazione della penalità di mora (cfr. ex multis TAR Reggio Calabria, 26 maggio 2020, n. 377; TAR Palermo, sez. II, 18 luglio 2022 n. 2300, e da ultimo, 15 ottobre 2024, n. 2857).
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini esposti in motivazione e per l’effetto così provvede:
- ordina al Comune di Favara, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa il termine per adempiere di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore del Comune di Santo Stefano Quisquina, perché provveda, entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico della resistente Amministrazione;
- condanna il Comune di Favara, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione;
- condanna il Comune di Favara, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in via equitativa in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Segretario Generale del Comune di Santo Stefano Quisquina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO