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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11444 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, nella persona del Giudice RE IA IE, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14621 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, all'esito della discussione e vertente
TRA
(C.F. , in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di - e nella qualità di legale rappresentante della Società Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 33, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Capaccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_2
, in persona del direttore dott. , rappresentato e difeso P.IVA_2 Controparte_3 dai funzionari dott.ssa Elena Ferrarello, dott.ssa Rossella Santoro, dott.ssa Giuseppina
Aprea e dott. Luciano Scafidi, domiciliato in via Filopanti n. 3 presso CP_2
l' di Controparte_2 CP_2
OPPOSTO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della Società chiedeva la sospensione Controparte_1
e l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 681/2022, prot. n. 19375, datata 31.5.2023 e notificata il 6.6.2023 e 682/2022, prot. n. 19379, datata 31.5.2023 e notificata il 6.6.2023 con cui si intima il pagamento della complessiva somma di € Con 8.175,75 di sanzioni amministrative e spese di notifica. In particolare, l' di CP_2 contestava all'odierno ricorrente le seguenti violazioni: impiego irregolare di due lavoratrici, e registrazione infedeli dei dati relativi alle lavoratrici oggetto di accertamento sul libro unico del lavoro;
eccepiva, in particolare, l'incompetenza per Con territorio dell' di nell'emissione dell'ordinanza impugnata, avendo la CP_2
Con società sede a Portici (NA), con conseguente competenza dell' di Napoli. Nel merito, contestava le sanzioni e le modalità di accertamento sia del lavoro irregolare che dell'infedele registrazione nel LUL e chiedeva, in subordine, la riduzione al minimo edittale delle sanzioni da irrogare.
Si costituiva l'opposto , in persona del Controparte_2
Direttore pro tempore, eccependo, in primo luogo, l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Verona;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 4.12.2025 per la discussione, sostituita dal deposito telematico di note scritte;
all'esito, è stata decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
In primo luogo, va rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente il difetto di competenza territoriale dell'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato: orbene, il motivo è fondato e merita di essere accolto, senza necessità di esaminare le ulteriori doglianze, in ossequio al principio della ragione più liquida.
Peraltro, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, dal momento che “gli illeciti di natura omissiva si consumano nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata nel termine utile” (Cass.,
8754/2017). Pertanto, rilevato che: la società ricorrente ha la propria sede legale a Contr Portici (NA), il è custodito presso la sede legale sita in Portici (NA); dalla visura non emergono sedi secondarie e/o operative, ma soltanto luoghi in cui veniva effettuata la prestazione lavorativa (esercizi commerciali dislocati per tutto il territorio nazionale); gli illeciti contestati si sono consumati a Portici, con conseguente competenza ad adottare l'ordinanza ingiunzione dell'ispettorato del lavoro di Napoli. pag. 2/4 Orbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “ai fini dell'individuazione della competenza territoriale dell'autorità che emette l'ordinanza- ingiunzione, il criterio del luogo dell'accertamento della violazione, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge
(L. n. 689 del 1981, art. 17), ma lo presuppone (Cass. 4 agosto 2000 n. 10243). Sicchè,
“ai fini dell'individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17)
e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sè idonea ad integrare contegno sanzionabile”. L'operatività di questa presunzione “deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove” (Cass. 11 luglio 2003, n. 10917).
In applicazione di tali principi, l'omessa comunicazione di assunzione e l'infedele compilazione del Libro Unico del Lavoro costituivano adempimenti da effettuarsi presso la sede legale, sita in Portici, viale I Melina n. 3, che pertanto è il luogo di commissione dell'illecito. L'ordinanza ingiunzione, quindi, è stata emessa da un'autorità amministrativa che non aveva la competenza per adottarla e deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri minimi ridotti del 30%, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso ed annulla le ordinanze-ingiunzione n. 682/2022 e 683/2022;
2) condanna la parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in € 1.778,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con pag. 3/4 attribuzione in favore dell'avv. Francesco Capaccio, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 5 dicembre 2025.
Il Giudice
RE IA IE
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, nella persona del Giudice RE IA IE, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14621 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, all'esito della discussione e vertente
TRA
(C.F. , in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di - e nella qualità di legale rappresentante della Società Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 33, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Capaccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_2
, in persona del direttore dott. , rappresentato e difeso P.IVA_2 Controparte_3 dai funzionari dott.ssa Elena Ferrarello, dott.ssa Rossella Santoro, dott.ssa Giuseppina
Aprea e dott. Luciano Scafidi, domiciliato in via Filopanti n. 3 presso CP_2
l' di Controparte_2 CP_2
OPPOSTO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della Società chiedeva la sospensione Controparte_1
e l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 681/2022, prot. n. 19375, datata 31.5.2023 e notificata il 6.6.2023 e 682/2022, prot. n. 19379, datata 31.5.2023 e notificata il 6.6.2023 con cui si intima il pagamento della complessiva somma di € Con 8.175,75 di sanzioni amministrative e spese di notifica. In particolare, l' di CP_2 contestava all'odierno ricorrente le seguenti violazioni: impiego irregolare di due lavoratrici, e registrazione infedeli dei dati relativi alle lavoratrici oggetto di accertamento sul libro unico del lavoro;
eccepiva, in particolare, l'incompetenza per Con territorio dell' di nell'emissione dell'ordinanza impugnata, avendo la CP_2
Con società sede a Portici (NA), con conseguente competenza dell' di Napoli. Nel merito, contestava le sanzioni e le modalità di accertamento sia del lavoro irregolare che dell'infedele registrazione nel LUL e chiedeva, in subordine, la riduzione al minimo edittale delle sanzioni da irrogare.
Si costituiva l'opposto , in persona del Controparte_2
Direttore pro tempore, eccependo, in primo luogo, l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Verona;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 4.12.2025 per la discussione, sostituita dal deposito telematico di note scritte;
all'esito, è stata decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
In primo luogo, va rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente il difetto di competenza territoriale dell'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato: orbene, il motivo è fondato e merita di essere accolto, senza necessità di esaminare le ulteriori doglianze, in ossequio al principio della ragione più liquida.
Peraltro, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, dal momento che “gli illeciti di natura omissiva si consumano nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata nel termine utile” (Cass.,
8754/2017). Pertanto, rilevato che: la società ricorrente ha la propria sede legale a Contr Portici (NA), il è custodito presso la sede legale sita in Portici (NA); dalla visura non emergono sedi secondarie e/o operative, ma soltanto luoghi in cui veniva effettuata la prestazione lavorativa (esercizi commerciali dislocati per tutto il territorio nazionale); gli illeciti contestati si sono consumati a Portici, con conseguente competenza ad adottare l'ordinanza ingiunzione dell'ispettorato del lavoro di Napoli. pag. 2/4 Orbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “ai fini dell'individuazione della competenza territoriale dell'autorità che emette l'ordinanza- ingiunzione, il criterio del luogo dell'accertamento della violazione, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge
(L. n. 689 del 1981, art. 17), ma lo presuppone (Cass. 4 agosto 2000 n. 10243). Sicchè,
“ai fini dell'individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17)
e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sè idonea ad integrare contegno sanzionabile”. L'operatività di questa presunzione “deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove” (Cass. 11 luglio 2003, n. 10917).
In applicazione di tali principi, l'omessa comunicazione di assunzione e l'infedele compilazione del Libro Unico del Lavoro costituivano adempimenti da effettuarsi presso la sede legale, sita in Portici, viale I Melina n. 3, che pertanto è il luogo di commissione dell'illecito. L'ordinanza ingiunzione, quindi, è stata emessa da un'autorità amministrativa che non aveva la competenza per adottarla e deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri minimi ridotti del 30%, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso ed annulla le ordinanze-ingiunzione n. 682/2022 e 683/2022;
2) condanna la parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in € 1.778,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con pag. 3/4 attribuzione in favore dell'avv. Francesco Capaccio, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 5 dicembre 2025.
Il Giudice
RE IA IE
pag. 4/4