Art. 33. (((Aste pubbliche) )) (( 1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore dell' obbligo di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione ))
2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore dell' obbligo di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione ))