Articolo 33 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 31Articolo 35
Versione
6 maggio 1975
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Versione
13 luglio 1991
Art. 33. (((Aste pubbliche) )) (( 1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore dell' obbligo di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione ))
Entrata in vigore il 13 luglio 1991
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