Art. 8.
L' articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159 , 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprieta' o di altri diritti reali su beni immobili, ferme pero' le disposizioni dell' articolo 1465 del codice civile . Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto e' disposto dall'articolo II del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonche' gli articoli 2834 , 2846 , da 2850 a 2854 , 2882 , da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile . L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.
Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni".
L' articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159 , 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprieta' o di altri diritti reali su beni immobili, ferme pero' le disposizioni dell' articolo 1465 del codice civile . Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto e' disposto dall'articolo II del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonche' gli articoli 2834 , 2846 , da 2850 a 2854 , 2882 , da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile . L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.
Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni".