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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5067/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA NICOLÒ TURRISI 13, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
NG ZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA NICOLÒ TURRISI 13, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. NG ZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27 ottobre 2025 e sottoscritto in pari data. (matrimonio celebrato in PALERMO, il 21/06/1978).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. i coniugi vivranno separati con 1'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. Il sig. continuerà a vivere presso I'immobile sito in Palermo alla CP_1
Via Corso Calatafimi 405 - tratto in locazione ove ha già trasferito la propria residenza;
3. La sig.ra continuerà a vivere nell' immobile di proprietà ex coniugale Pt_2 di Via Fondo Micciulia n. 5;
4. La sig.ra si obbliga al pagamento di un contributo al mantenimento Pt_1 dei sig. per euro 100 mensili - somma da rivalutarsi secondo indici CP_1
ISTAT: tale importo verrà versato dalla stessa a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese (coordinate iban note alla ); Pt_1
5. Nulla disporsi a titolo di mantenimento per i figli tutti e 4 maggiorenni ed indipendenti economicamente con propri nuclei familiari;
6. entrambi i ricorrenti prestano in seno alla presente reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti valiti per l'espatrio da parte delle Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità. I coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità.
7. Gli odierni ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire 1'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
2 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 99, P. II, S. A, Anno 1978) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5067/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA NICOLÒ TURRISI 13, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
NG ZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA NICOLÒ TURRISI 13, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. NG ZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27 ottobre 2025 e sottoscritto in pari data. (matrimonio celebrato in PALERMO, il 21/06/1978).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. i coniugi vivranno separati con 1'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. Il sig. continuerà a vivere presso I'immobile sito in Palermo alla CP_1
Via Corso Calatafimi 405 - tratto in locazione ove ha già trasferito la propria residenza;
3. La sig.ra continuerà a vivere nell' immobile di proprietà ex coniugale Pt_2 di Via Fondo Micciulia n. 5;
4. La sig.ra si obbliga al pagamento di un contributo al mantenimento Pt_1 dei sig. per euro 100 mensili - somma da rivalutarsi secondo indici CP_1
ISTAT: tale importo verrà versato dalla stessa a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese (coordinate iban note alla ); Pt_1
5. Nulla disporsi a titolo di mantenimento per i figli tutti e 4 maggiorenni ed indipendenti economicamente con propri nuclei familiari;
6. entrambi i ricorrenti prestano in seno alla presente reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti valiti per l'espatrio da parte delle Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità. I coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità.
7. Gli odierni ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire 1'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
2 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 99, P. II, S. A, Anno 1978) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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