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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 780/2022
Tra:
, rappresentata e difesa dall' Avv. Lucio Massimo Zanelli del foro di Arezzo Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sansepolcro, Via S. Giuseppe n.40, come da procura speciale in calce all'atto di appello APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Brunella Tarducci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Città di
Castello, Via Labriola n.2, come da procura speciale in atti APPELLATA
nonche'
, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Cosentino del foro di Palmi Controparte_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Taurianova, Via Circonvallazione n.160, come da procura speciale in atti APPELLATO
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.1568/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.1568/22 con cui il Tribunale di Perugia l'aveva condannata al pagamento in favore della CP_1
della somma di euro 19.384,99 quale prezzo per l'acquisto di autovetture, dolendosi del fatto
[...]
che il Tribunale aveva errato non avendo accertato che ella non era stata acquirente della auto, essendo le stesse state comprate dal padre , ma mera intestataria di esse. La in Controparte_2 Pt_1
particolare, lamentava la mancata pronuncia sulle sue istanze istruttorie nonché la violazione degli artt.214 e 112 cpc.
Si era poi costituita anche in questa sede la eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex art.348 bis cpc e comunque, nel merito, la sua infondatezza.
Restava invece contumace . Controparte_2
Con ordinanza in data 24/7/23 la Corte sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza impugnata. La causa veniva quindi rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/4/24 ma, prima di tale udienza, la difesa della comunicava l'intervenuta apertura della CP_1
liquidazione giudiziale a carico della società ed il Collegio, con provvedimento in data 8/3/24, dichiarava pertanto l'interruzione del giudizio. Nessuna parte lo ha in seguito riassunto o proseguito sicché, essendo decorso il termine previsto dall'art.305 cpc, dovrà dichiararsi l'estinzione del procedimento.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001). Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)