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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1216 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1
Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: malattia professionale – maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 novembre 2024, parte ricorrente premetteva: - di aver svolto, dal 1986 alla data di deposito del ricorso, mansioni di operaio addetto alla termoidraulica (Cfr. All.to n.2 al ricorso – estratto contributivo); - Di essere costantemente esposto, in ragione dello svolgimento della suddetta mansione, al rischio di “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per movimenti ripetitivi e continuativi e di prensione della mano, movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue mantenute per oltre la metà del turno lavorativo”; - Di aver contratto, a causa dell'attività svolta, le patologie “spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite”; - Che l' riconosceva la natura CP_1 professionale delle malattie denunciate quantificando la consequenziale menomazione psico-fisica rispettivamente nella misura del 7%, del 5%, del 5% e del 2% (Cfr. all.ti da n.3 a 14 al ricorso); - Che, avverso tali valutazioni, ritenendole riduttive, parte ricorrente proponeva opposizioni amministrative, rimaste prive di esito.
Parte ricorrente, ritenendo tale valutazione ingiusta ed illegittima, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo di accertare e dichiarare che dalle CP_1 patologie “spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite” già riconosciute dall' come malattie CP_1 professionali, consegua un danno biologico permanente valutabile rispettivamente nella misura del 12%, 10%, 7% e 5% o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con condanna dell' al pagamento dell'indennità/rendita corrispondente CP_3 dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute dall' . Con vittoria di spese di CP_3 lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' contestando le richieste di parte ricorrente CP_1 ritenendo la valutazione del caso, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa, rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo n. 38/2000, ritenendo, pertanto, la richiesta di un maggior grado di danno biologico permanente, formulata dalla parte ricorrente, sproporzionata alle lesioni subite dall'istante. Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare il maggior grado di invalidità permanente subito dal ricorrente in conseguenza della patologia denunciata, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, senza necessità di rinvio avendo il CTU depositato la relazione in data antecedente la fissazione d'udienza nella non contestazione delle parti in causa MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa la natura CP_1 professionale della patologia sofferta dal ricorrente valutando la menomazione della
2 “spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite” rispettivamente nella percentuale del 7%, del 5%, del 5% e del 2% (cfr. all.ti da n.3 a n.14 al fascicolo di parte ricorrente). Parte ricorrente, ritenendo sottostimata la valutazione delle menomazioni psico fisiche, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la CP_3 sussistenza di un maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalle patologie
“spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite” valutate dal consulente di parte, Dott. ssa , produttiva Per_2 di un danno biologico permanente nella misura rispettivamente del 12%, 10%, 7% e 5% (Cfr. relazione medico legale di parte Dott.ssa all.ta al ricorso). Per_2 A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per gli organi interessati, è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico per ciascuna delle patologie professionali, rispetto alle valutazioni intervenute in sede amministrativa. Il CTU nominato, dott. , sulla base dell'indagine clinico Persona_3 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato con congrua e logica motivazione che la parte ricorrente è affetta da “sindrome da sovraccarico biomeccanico funzionale delle spalle con tendinosi del sovraspinato a destra e tendinosi del sovraspinato e del sottospinato con focali lesioni parziali di I grado a sinistra;
epicondilopatia cronica bilaterale, strumentalmente documentata;
sofferenza cronica bilaterale del nervo mediano, al polso, strumentalmente documentata (s. del tunnel carpale bilaterale); spondilodiscopatia lombo-sacrale con protrusione discale L3-L4, bulging discale L4- L5 ed ernia discale posteriore L5-S1 con poliradicolopatia periferica, strumentalmente documentata”. (Cfr. CTU in atti) Accertata, quindi, l'esistenza delle malattie denunciate dalla parte ricorrente ed avendo l' già riconosciuta l'eziologia professionale di ciascuna delle patologie CP_1 sofferte dalla stessa, il CTU ha proceduto alla determinazione della percentuale dello stato invalidante quantificandolo come segue: 1) sindrome da sovraccarico biomeccanico funzionale delle spalle con tendinosi del sovraspinato a destra e tendinosi del sovraspinato e del sottospinato con focali lesioni parziali di I grado a sinistra, nella misura del 7% (sette per cento), avuto riguardo – secondo un criterio analogico-proporzionale - a quanto indicato alle voci [223] (Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole – d. 25, n.d. 20) e [224] (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi – 3) e [227] (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale – fino a 4), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni;
2) epicondilopatia cronica bilaterale, strumentalmente documentata, nella misura del 3% (tre per cento), avuto riguardo - secondo un criterio analogico- proporzionale - a quanto indicato alla voce [232] (Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità – fino a 5), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni;
3 3) sofferenza cronica bilaterale del nervo mediano, al polso, strumentalmente documentata (s. del tunnel carpale bilaterale), nella misura del 6% (sei per cento), avuto riguardo - secondo un criterio analogico-proporzionale - a quanto indicato alla voce [163] (Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità – fino a 7), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.
4) spondilodiscopatia lombo-sacrale con protrusione discale L3-L4, bulging discale L4-L5 ed ernia discale posteriore L5-S1 con poliradicolopatia periferica, strumentalmente documentata, nella misura del 9% (nove per cento), avuto riguardo - secondo un criterio analogico-proporzionale - a quanto indicato alla voce [213] (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Operato il cumulo il CTU ha calcolato il danno biologico permanente complessivo, che ne consegue, pari alla percentuale del 22% (ventidue per cento). Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso completo, attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. Orbene, in base al grado di invalidità riscontrato per le patologie denunciate pari al 22% (ventidue per cento) deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett.b) del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione delle domande amministrative. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alle domande amministrative fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo, CP_1 erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) e lettera b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione delle malattie professionali riscontrate e consistenti in “spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite” da cui deriva un danno biologico permanente rispettivamente nella percentuale del 9%, 7%, 6% e 3% e, complessivamente, operato il cumulo, nella misura del 22%, con decorrenza dalla data delle domande amministrative, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre
4 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 10 luglio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1216 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1
Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: malattia professionale – maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 novembre 2024, parte ricorrente premetteva: - di aver svolto, dal 1986 alla data di deposito del ricorso, mansioni di operaio addetto alla termoidraulica (Cfr. All.to n.2 al ricorso – estratto contributivo); - Di essere costantemente esposto, in ragione dello svolgimento della suddetta mansione, al rischio di “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per movimenti ripetitivi e continuativi e di prensione della mano, movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue mantenute per oltre la metà del turno lavorativo”; - Di aver contratto, a causa dell'attività svolta, le patologie “spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite”; - Che l' riconosceva la natura CP_1 professionale delle malattie denunciate quantificando la consequenziale menomazione psico-fisica rispettivamente nella misura del 7%, del 5%, del 5% e del 2% (Cfr. all.ti da n.3 a 14 al ricorso); - Che, avverso tali valutazioni, ritenendole riduttive, parte ricorrente proponeva opposizioni amministrative, rimaste prive di esito.
Parte ricorrente, ritenendo tale valutazione ingiusta ed illegittima, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo di accertare e dichiarare che dalle CP_1 patologie “spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite” già riconosciute dall' come malattie CP_1 professionali, consegua un danno biologico permanente valutabile rispettivamente nella misura del 12%, 10%, 7% e 5% o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con condanna dell' al pagamento dell'indennità/rendita corrispondente CP_3 dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute dall' . Con vittoria di spese di CP_3 lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' contestando le richieste di parte ricorrente CP_1 ritenendo la valutazione del caso, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa, rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo n. 38/2000, ritenendo, pertanto, la richiesta di un maggior grado di danno biologico permanente, formulata dalla parte ricorrente, sproporzionata alle lesioni subite dall'istante. Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare il maggior grado di invalidità permanente subito dal ricorrente in conseguenza della patologia denunciata, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, senza necessità di rinvio avendo il CTU depositato la relazione in data antecedente la fissazione d'udienza nella non contestazione delle parti in causa MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa la natura CP_1 professionale della patologia sofferta dal ricorrente valutando la menomazione della
2 “spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite” rispettivamente nella percentuale del 7%, del 5%, del 5% e del 2% (cfr. all.ti da n.3 a n.14 al fascicolo di parte ricorrente). Parte ricorrente, ritenendo sottostimata la valutazione delle menomazioni psico fisiche, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la CP_3 sussistenza di un maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalle patologie
“spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite” valutate dal consulente di parte, Dott. ssa , produttiva Per_2 di un danno biologico permanente nella misura rispettivamente del 12%, 10%, 7% e 5% (Cfr. relazione medico legale di parte Dott.ssa all.ta al ricorso). Per_2 A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per gli organi interessati, è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico per ciascuna delle patologie professionali, rispetto alle valutazioni intervenute in sede amministrativa. Il CTU nominato, dott. , sulla base dell'indagine clinico Persona_3 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato con congrua e logica motivazione che la parte ricorrente è affetta da “sindrome da sovraccarico biomeccanico funzionale delle spalle con tendinosi del sovraspinato a destra e tendinosi del sovraspinato e del sottospinato con focali lesioni parziali di I grado a sinistra;
epicondilopatia cronica bilaterale, strumentalmente documentata;
sofferenza cronica bilaterale del nervo mediano, al polso, strumentalmente documentata (s. del tunnel carpale bilaterale); spondilodiscopatia lombo-sacrale con protrusione discale L3-L4, bulging discale L4- L5 ed ernia discale posteriore L5-S1 con poliradicolopatia periferica, strumentalmente documentata”. (Cfr. CTU in atti) Accertata, quindi, l'esistenza delle malattie denunciate dalla parte ricorrente ed avendo l' già riconosciuta l'eziologia professionale di ciascuna delle patologie CP_1 sofferte dalla stessa, il CTU ha proceduto alla determinazione della percentuale dello stato invalidante quantificandolo come segue: 1) sindrome da sovraccarico biomeccanico funzionale delle spalle con tendinosi del sovraspinato a destra e tendinosi del sovraspinato e del sottospinato con focali lesioni parziali di I grado a sinistra, nella misura del 7% (sette per cento), avuto riguardo – secondo un criterio analogico-proporzionale - a quanto indicato alle voci [223] (Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole – d. 25, n.d. 20) e [224] (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi – 3) e [227] (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale – fino a 4), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni;
2) epicondilopatia cronica bilaterale, strumentalmente documentata, nella misura del 3% (tre per cento), avuto riguardo - secondo un criterio analogico- proporzionale - a quanto indicato alla voce [232] (Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità – fino a 5), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni;
3 3) sofferenza cronica bilaterale del nervo mediano, al polso, strumentalmente documentata (s. del tunnel carpale bilaterale), nella misura del 6% (sei per cento), avuto riguardo - secondo un criterio analogico-proporzionale - a quanto indicato alla voce [163] (Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità – fino a 7), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.
4) spondilodiscopatia lombo-sacrale con protrusione discale L3-L4, bulging discale L4-L5 ed ernia discale posteriore L5-S1 con poliradicolopatia periferica, strumentalmente documentata, nella misura del 9% (nove per cento), avuto riguardo - secondo un criterio analogico-proporzionale - a quanto indicato alla voce [213] (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Operato il cumulo il CTU ha calcolato il danno biologico permanente complessivo, che ne consegue, pari alla percentuale del 22% (ventidue per cento). Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso completo, attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. Orbene, in base al grado di invalidità riscontrato per le patologie denunciate pari al 22% (ventidue per cento) deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett.b) del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione delle domande amministrative. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alle domande amministrative fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo, CP_1 erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) e lettera b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione delle malattie professionali riscontrate e consistenti in “spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite” da cui deriva un danno biologico permanente rispettivamente nella percentuale del 9%, 7%, 6% e 3% e, complessivamente, operato il cumulo, nella misura del 22%, con decorrenza dalla data delle domande amministrative, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre
4 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 10 luglio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
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