Decreto cautelare 18 novembre 2025
Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 04/02/2026, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14153 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in Qualità di Esercenti La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. del Piano Educativo Individualizzato 2025/2026, approvato dall’Istituto scolastico in data 13.10.2025, nella parte in cui, nella sezione 9 (Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse), sono state assegnate 12 ore di sostegno didattico in rapporto 1:1 a -OMISSIS-, studente con certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104;
2. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 con il quale il Dirigente scolastico ha comunicato l'assegnazione di 24 ore complessive di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026 in favore della classe 3^ CS, frequentata dall'alunno -OMISSIS- e da un altro studente con disabilità;
per l’accertamento
del diritto del minore a fruire del numero di ore dell’insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo ed in relazione alla sua condizione di disabilità accertata dalle competenti autorità sanitarie;
per la condanna anche con misura cautelare
alla rielaborazione della sezione 9 del PEI 2025/2026 secondo le indicazioni del GLO e alla conseguenziale attribuzione a -OMISSIS- di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno per il numero di ore settimanali ritenute necessarie dal competente Gruppo di Lavoro Operativo (ossia per 22 ore di sostegno settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- Roma;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa UD IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano gli atti sopraindicati con cui l’Istituzione scolastica ha reso nota l'assegnazione di 24 ore complessive di sostegno, per l’anno scolastico 2025/2026, in favore della classe 3^ CS, frequentata dal loro figlio e da un altro studente con disabilità.
L’istanza cautelare, inaudita altera parte, è stata accolta con decreto n. -OMISSIS-.
In data 17.01.2026 si sono costituite le Amministrazioni intimate.
2. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo le parti costituite.
Rilevata, anche a seguito di dichiarazione del difensore espressa in udienza, risultante a verbale, l’integrale soddisfacimento della pretesa degli attori, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché come risulta dalla detta dichiarazione al minore sono state assegnate 22 ore di sostegno invece delle 12 ore inizialmente assegnategli.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, vanno poste in capo all’amministrazione in virtù della soccombenza virtuale, come desumibile dai motivi del ricorso e dal successivo riesame in autotutela, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00, oltre refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NC, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
UD IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD IO | NA NC |
IL SEGRETARIO