Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4096 /2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VARINI LAURA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Arluno, Piazza Europa 3
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BOCCHINO GIACINTO e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Milano, Corso Italia n. 43
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) affidamento del figlio minore (nato il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio;
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la SI.ra CP_1
in quanto assegnataria dell'immobile, terrà a proprio esclusivo carico i costi delle utenze e Parte_1 quelli per le spese condominiali ordinarie;
4) trascorrerà con il padre fine settimana alternati - dal venerdì alle ore 18:00 circa quando lo preleverà Per_1 dalla madre al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola - oltre a due giorni infrasettimanali consecutivi o non consecutivi con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nelle settimane che terminano con il weekend materno, ed un giorno infrasettimanale con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nelle settimane che terminano con il weekend paterno. I giorni infrasettimanali saranno di volta in volta concordati tra i genitori secondo i reciproci impegni personali e lavorativi, tenendo conto anche delle esigenze di . Resta inteso che questo calendario potrà essere concordemente modificato a Per_1 seconda delle eventuali esigenze di genitori e figlio, pur nel rispetto reciproco e consentendo un'adeguata ripartizione del tempo che ciascun genitore passa con il minore;
5) trascorrerà metà delle vacanze natalizie, dalla sospensione delle lezioni scolastiche e fino al 30 Per_1 dicembre, con un genitore e l'altra metà, dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'altro in via alternata di anno in anno. Se ed in quanto possibile, il minore trascorrerà la cena della Vigilia o il pranzo di
Natale con il genitore che non l'ha con sé nel periodo relativo (per lo scambio degli auguri e dei regali con l'altra famiglia). I genitori si accorderanno entro il 15 novembre di ogni anno sui rispettivi periodi da trascorrere con il figlio.
altresì trascorrerà le vacanze pasquali e gli altri “ponti” e festività previsti dal calendario scolastico ad Per_1 anni alterni con l'uno o con l'altro dei genitori, secondo il principio dell'alternanza.
Infine, per le vacanze estive, facendo riferimento al calendario scolastico, il periodo verrà suddiviso nel seguente modo: 3 settimane anche non consecutive con il papà, 3 settimane anche non consecutive con la mamma;
nel restante periodo della pausa estiva, le frequentazioni genitori / figlio seguiranno la calendarizzazione di cui al punto 4). I genitori si accorderanno entro il 31 marzo di ogni anno sui rispettivi periodi da trascorrere con il figlio.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori: resta inteso che tale organizzazione verrà concordata nello specifico dai genitori, avendo sempre cura dei reciproci impegni personali e professionali, nonché tenendo conto delle esigenze e dei desiderata di;
Per_1
6) obbligazione a carico del SInor di versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 mediante bonifico bancario, alla SInora d'un assegno mensile a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento del figlio di € 350,00 (importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai ed impiegati, con prima rivalutazione a maggio 2024);
pagina 2 di 4 7) obbligazione a carico del SInor di rimborso nella misura del 70% delle spese extra-assegno CP_1 per il figlio, secondo il Protocollo del 9 novembre 2016 in uso presso il Tribunale di Pavia, che si allega al presente atto e che qui deve intendersi integralmente riportato;
8) assegnazione integrale alla ricorrente dell'assegno unico e universale;
9) nessun assegno di mantenimento a carico del SI. in favore della SI.ra ; CP_1 Parte_1
10) spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Il Collegio condivide, altresì, le conclusioni formulate dalle parti in merito alle condizioni di affido del figlio minore
(nato il [...]) e, tuttavia, anche alla luce delle ultime relazioni trasmesse dai servizi sociali incaricati in Per_1 cui si evidenzia che “le figure genitoriali, seppur collaborative a fronte delle richieste del Servizio rispetto agli appuntamenti o all'accompagnamento del figlio agli incontri presso l , hanno mostrato atteggiamenti Pt_2 ambivalenti e una solo parziale consapevolezza rispetto alle fragilità di e al suo pregiudizio evolutivo” (v. Per_1 relazioni del 26.9.2024), si reputa corretto confermare il mandato ai servizi sociali incaricati perché proseguano con gli interventi in atto, in particolare con il monitoraggio del nucleo familiare e l'attuazione degli interventi suggeriti per il minore, quali il servizio di educativa domiciliare e, acquisita la valutazione neuropsichiatrica dello stesso, gli ulteriori interventi mirati reputati necessari.
Non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Il fatto che tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in Parte_1 CP_1
Cassinetta di Lugagnano, in data 27.6.2010 (registro degli atti di matrimonio del comune
Cassinetta di Lugagnano, anno 2010, atto n. 4, parte II, Serie A);
2) manda all'ufficiale di stato civile del predetto comune per le annotazioni di rito;
pagina 3 di 4 3) dispone che i Servizi sociali incaricati continuino a monitorare la situazione e a compiere gli interventi di cui in motivazione;
4) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
5) compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di Cassinetta di Lugagnano
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
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