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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 16381/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 19/08/2024 avverso il provvedimento emesso il
30/07/2024 dalla Questura di Verona e notificato il 06/08/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] (CF. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia C.F._1
Mazzi presso il cui studio ha eletto il domicilio
-attore- CONTRO
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: riconoscere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale”
Per parte convenuta: rigettare il ricorso, in quanto infondato
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
28/06/2025, risulta che la ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
La ricorrente convive con il figlio e il proprio compagno, un cittadino italiano con il quale ha una relazione stabile dal 2022, in un immobile sito nel Comune di Veronella (cfr. ricorso doc. n. 12 documentazione scolastica del figlio della ricorrente, doc. n. 13 autocertificazione relativa alla relazione affettiva della ricorrente con il sig. , cfr. nota di deposito Persona_1 del 28/06/2025 doc. n. 8 documentazione scolastica del figlio della ricorrente, doc. n. 9 iscrizione scout e scuola calcio).
Sotto il profilo abitativo ha stipulato un contratto preliminare per l' acquisto di un immobile sito nel Comune di Veronella (VR) (cfr. nota di deposito del 28/06/2025 docc. n. 6 e 7 comunicazione di ospitalità e contratto preliminare di compravendita di immobile).
La ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale e ha prodotto certificazioni linguistiche (cfr. ricorso doc. n. 11 attestato di frequenza al corso di formazione per
Lavoratori Rischio Alto, organizzato da ASSIDAL- ASSIDAL SERVIZI,
Pag. 2 di 4 attestato di partecipazione al corso Formazione Generale per Lavoratori della durata di 4 ore, cfr. nota di deposito del 28/06/2025 doc. n. 5 attestato finale conseguito nell'ambito della tipologia formativa qualificazione professionale in affiancamento svolto dal 03/03/2025 al'08/03/2025 della durata 40:00 ore, promosso dalla società Tempus S.P.A., comunicazione riguardo al completamento del corso di comprensione della lingua italiana da Assidal Servizi).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, la ricorrente ha documentato di essere stata, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano (cfr. ricorso doc. n. 8 unilav relativa al contratto di lavoro a tempo determinato come addetta alla pulizia delle camere, decorrente dal 15/03/2023 con scadenza prevista al 31/05/2023, alle dipendenze della ditta VELOX SERVIZI SRL, buste paga relative ai mesi di marzo e aprile 2023, CU 2024 relativa al contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della ditta ISOCLEAN SRL, doc. n. 10 unilav relativa al contratto di lavoro a tempo determinato come sorvegliante di linea (catena di montaggio), decorrente dal 12/02/2024 con scadenza inizialmente prevista al 12/06/2024 e poi prorogata al 30/09/2024, alle dipendenze della società TEMPUS S.P.A., buste paga relative ai mesi da marzo a luglio 2024, cfr. nota di deposito del 28/06/2025 doc. n. 3 Modello
730/2025, doc. n. 4 unilav relativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 12/02/2024 alle dipendenze della società
TEMPUS S.P.A., buste paga relative ai mesi da gennaio a maggio 2025, CU
2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio della ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
Pag. 3 di 4 1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (CF. Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, dr.ssa
Silvia Cinquanta
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 16381/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 19/08/2024 avverso il provvedimento emesso il
30/07/2024 dalla Questura di Verona e notificato il 06/08/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] (CF. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia C.F._1
Mazzi presso il cui studio ha eletto il domicilio
-attore- CONTRO
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: riconoscere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale”
Per parte convenuta: rigettare il ricorso, in quanto infondato
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
28/06/2025, risulta che la ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
La ricorrente convive con il figlio e il proprio compagno, un cittadino italiano con il quale ha una relazione stabile dal 2022, in un immobile sito nel Comune di Veronella (cfr. ricorso doc. n. 12 documentazione scolastica del figlio della ricorrente, doc. n. 13 autocertificazione relativa alla relazione affettiva della ricorrente con il sig. , cfr. nota di deposito Persona_1 del 28/06/2025 doc. n. 8 documentazione scolastica del figlio della ricorrente, doc. n. 9 iscrizione scout e scuola calcio).
Sotto il profilo abitativo ha stipulato un contratto preliminare per l' acquisto di un immobile sito nel Comune di Veronella (VR) (cfr. nota di deposito del 28/06/2025 docc. n. 6 e 7 comunicazione di ospitalità e contratto preliminare di compravendita di immobile).
La ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale e ha prodotto certificazioni linguistiche (cfr. ricorso doc. n. 11 attestato di frequenza al corso di formazione per
Lavoratori Rischio Alto, organizzato da ASSIDAL- ASSIDAL SERVIZI,
Pag. 2 di 4 attestato di partecipazione al corso Formazione Generale per Lavoratori della durata di 4 ore, cfr. nota di deposito del 28/06/2025 doc. n. 5 attestato finale conseguito nell'ambito della tipologia formativa qualificazione professionale in affiancamento svolto dal 03/03/2025 al'08/03/2025 della durata 40:00 ore, promosso dalla società Tempus S.P.A., comunicazione riguardo al completamento del corso di comprensione della lingua italiana da Assidal Servizi).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, la ricorrente ha documentato di essere stata, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano (cfr. ricorso doc. n. 8 unilav relativa al contratto di lavoro a tempo determinato come addetta alla pulizia delle camere, decorrente dal 15/03/2023 con scadenza prevista al 31/05/2023, alle dipendenze della ditta VELOX SERVIZI SRL, buste paga relative ai mesi di marzo e aprile 2023, CU 2024 relativa al contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della ditta ISOCLEAN SRL, doc. n. 10 unilav relativa al contratto di lavoro a tempo determinato come sorvegliante di linea (catena di montaggio), decorrente dal 12/02/2024 con scadenza inizialmente prevista al 12/06/2024 e poi prorogata al 30/09/2024, alle dipendenze della società TEMPUS S.P.A., buste paga relative ai mesi da marzo a luglio 2024, cfr. nota di deposito del 28/06/2025 doc. n. 3 Modello
730/2025, doc. n. 4 unilav relativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 12/02/2024 alle dipendenze della società
TEMPUS S.P.A., buste paga relative ai mesi da gennaio a maggio 2025, CU
2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio della ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
Pag. 3 di 4 1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (CF. Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, dr.ssa
Silvia Cinquanta
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