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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7438 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa LV Di TE – Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott. Pasquale Cabato – Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5824 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Salvati
- appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Di CP_1 C.F._1
Natale
- appellato avverso sentenza Tribunale di Roma n. 9828/2020
oggetto mediazione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agiva in primo grado per accertare Parte_1
l'inadempimento, da parte di delle obbligazioni nascenti dal contratto di CP_1 mediazione asseritamente stipulato tra le parti e per ottenere la condanna del convenuto al pagamento di euro 56.126,72 a titolo di provvigione, oltre a interessi legali.
Il Tribunale rigettava integralmente la domanda, con condanna dell'attore alle spese.
Proponeva, dunque, appello la parte soccombente in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
A seguito di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi, in data 11/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Presidente del collegio sostituisce, per esigenze di carico di ruolo, il GA relatore.
Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata concernono la valutazione degli elementi probatori addotti dalla parte attrice in primo grado a sostegno della propria pretesa.
In primo luogo, si evidenzia come ricada sull'appellante l'onere probatorio relativo all'effettiva stipulazione del rapporto negoziale di mediazione con il venditore, alla conclusione dell'operazione negoziale relativa alla farmacia ed alla rilevanza causale della propria condotta ai fini del raggiungimento di tale risultato.
In questa prospettiva, si nota come la giurisprudenza abbia sottolineato che “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione
(o risoluzione) del contratto stesso” (Cass. Sez. II, Sent. n. 13260 del 09/06/2009, Rv. 608505
– 01).
A tal proposito, si osserva come sia presente in atti il contratto avente ad oggetto la cessione delle quote di partecipazione nella farmacia Prati Fiscali s.a.s. di e C., stipulato il CP_1
19/12/2016 tra appellato nel presente giudizio, e in qualità di CP_1 Controparte_2 venditori, e , e , in qualità di acquirenti. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Può, dunque, dirsi soddisfatto l'onere probatorio in relazione a tale profilo.
Quanto all'esistenza di un contratto di mediazione tra l'appellante ed il finalizzato alla CP_1 cessione delle quote della farmacia Prati Fiscali, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea, al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione, anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare (Cass., Sez. II, Ord. n. 33208 del 2024; Cass., Sez.
3, 20/12/2005, n. 28231).
In quest'ottica, si evidenzia come l'acquirente avesse dato specifico mandato Controparte_3 alla di per l'acquisto della farmacia Prati Fiscali in data Parte_1 Parte_1
21/12/2014 (cfr. all. 3 fscicolo di parte attrice in primo grado).
Le argomentazioni, svolte dalla difesa dell'appellato, circa il riempimento dello spazio indicante il nome della solo in un momento successivo alla sottoscrizione del mandato Pt_2 da parte del , terzo ed estraneo al presente giudizio, non sono supportate da alcun CP_3 elemento di prova, non riscontrandosi in atti la proposizione di querela di falso da parte del soggetto a ciò legittimato, e non possono, dunque, essere poste a fondamento delle valutazioni della Corte.
Dei contatti tra il e l'appellante si ha, altresì, riscontro nello scambio di e-mail del CP_3 dicembre 2014 (cfr. all. 1 facicolo di parte attrice in primo grado).
Tuttavia, dalle dichiarazioni della teste impiegata della farmacia Prati Fiscali, sentita Tes_1 in primo grado all'udienza del 6/11/2017, emerge come, nell'ottobre/novembre 2014, il si fosse proposto come mediatore nell'operazione di cessione della farmacia ma il Parte_1 avesse rifiutato, negando di essere interessato a vendere. CP_1
Nonostante ciò, dalle e-mail prodotte dall'appellante (cfr. all. 1 facicolo di parte attrice in primo grado) risulta che, qualche tempo dopo, in data 29/09/2015, il aveva inviato una e-mail CP_1 al avente ad oggetto la cessione delle quote della farmacia, alla quale l'odierno Parte_1 appellante aveva risposto con alcune osservazioni circa l'opportunità di inserimento o riformulazione di alcune clausole contrattuali. Le stesse note erano state comunicate dal al . Parte_1 CP_3
Il 23/11/2015 l'appellato aveva, poi, nuovamente inviato un'e-mail al ed al , Parte_1 CP_3 riguardante della documentazione relativa alla farmacia.
In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 7/11/2017, Il aveva, altresì, dichiarato CP_1 che lo scambio di e-mail era avvenuto a seguito di una telefonata con il durante la Parte_1 quale quest'ultimo si era offerto di dare consigli circa le condizioni di vendita della farmacia al
. CP_3
Supporto del quale il aveva, evidentemente, mostrato di volersi avvalere, avendo dato CP_1 seguito alla telefonata con le e-mail sopra descritte.
Dovendosi attribuire alle dichiarazioni dell'appellato il valore probatorio stabilito dall'art. 2733 co. 2 c.c., sulla base della piattaforma probatoria esaminata, può, dunque, accertarsi l'instaurazione di un rapporto negoziale tra il e l'appellante, avente ad oggetto la CP_1 mediazione finalizzata alla vendita di quote di partecipazione nella farmacia Prati Fiscali al
[...]
CP_
.
In quest'ottica pare opportuno precisare come la legge non richieda, per la stipulazione di un contratto di mediazione, particolari requisiti di forma, potendo tale contratto essere concluso anche verbalmente o mediante un comportamento concludente.
Il giudice di primo grado valorizzava, al fine di escludere la rilevanza causale della condotta del mediatore, la giurisprudenza secondo la quale “in tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto”. (Cass. Sez. VI, Ord. n. 22426 del 16/10/2020, Rv. 659402 – 01; Cass., Sez. III,
Sent. n. 1120 del 22/01/2015, Rv. 633989 - 01).
Tuttavia, nel caso di specie, non si ravvisano elementi sulla base dei quali possa ritenersi escluso il valore eziologico dell'operato del mediatore, essendosi il ed il avvalsi CP_1 CP_3 dell'apporto del durante la trattativa, pur conoscendosi da molto tempo, circostanza, Parte_1 quest'ultima, pacifica ed incontestata.
Né risulta che la trattativa, inizialmente avviata grazie all'intermediazione del si Parte_1 fosse interrotta per poi essere riavviata autonomamente tra il ed il . CP_1 CP_3
Alla luce delle prove esaminate deve, piuttosto, ritenersi che il , come espressamente CP_3 dichiarato in sede di mandato al (cfr. all. 3 fscicolo di parte attrice in primo grado), Parte_1 del quale non risulta una successiva revoca, fosse stato posto a conoscenza dal mediatore della possibilità di acquisto della farmacia Prati Fiscali.
E che sia il venditore sia il compratore si fossero avvalsi dell'intermediazione del Parte_1 durante la trattativa, ad esempio allo scopo di redigere il preliminare, come emerge dalle comunicazioni e-mail analizzate (cfr. all. 1 facicolo di parte attrice in primo grado), giungendo, verosimilmente, in un momento successivo, ad una stabilità della trattativa tale da consentire loro di prescindere dalla collaborazione e dal supporto del mediatore nell'ulteriore prosecuzione.
Tale ultima circostanza non vale, tuttavia, ad elidere la rilevanza causale della condotta del mediatore né, tantomeno, ad escludere il diritto alla provvigione, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è necessario che il mediatore partecipi attivamente alle trattative fino all'accordo definitivo, né che sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare. E' sufficiente, ai fini del compenso, che il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass., Sez.
2, 16/01/2018, n. 869; Cass., Sez. 3, 09/12/2014, n. 25851; Cass., Sez. 2, 25/10/2010, n. 21836;
Cass., Sez. 3, 24/01/2007, n. 1507). Accertato il diritto dell'appellante alla provvigione, ai sensi del 1755 c.c. occorre, in assenza di statuizioni delle parti sul punto, far riferimento agli usi nella determinazione del quantum dovuto, individuandosi, dunque, la misura del compenso nel 3% del valore della compravendita.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il valore dell'affare non è quantificabile in euro 1.870.890,81 quanto, piuttosto, in euro 934.145,45, corrispondenti al valore della quota acquisita dal , unico acquirente in relazione al quale l'appellante abbia Controparte_3 dimostrato di aver svolto attività di intermediazione.
Il compenso deve, dunque, essere determinato nella misura di euro 28.024,36, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguano la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del quantum accolto.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da di Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9828/2020, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato, al pagamento di euro 28.024,36, oltre agli interessi legali dalla CP_1 domanda al saldo, in favore di di;
Parte_1 Parte_1
b) condanna l'appellato, alla rifusione, in favore della controparte CP_1 [...]
, delle spese processuali del primo grado, che liquida Parte_1 Parte_1 in complessivi euro 7.616,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) condanna l'appellato, alla rifusione, in favore della controparte CP_1 [...]
, delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge.
Roma, lì 3/12/2025
Il Presidente estensore
LV di TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa LV Di TE – Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott. Pasquale Cabato – Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5824 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Salvati
- appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Di CP_1 C.F._1
Natale
- appellato avverso sentenza Tribunale di Roma n. 9828/2020
oggetto mediazione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agiva in primo grado per accertare Parte_1
l'inadempimento, da parte di delle obbligazioni nascenti dal contratto di CP_1 mediazione asseritamente stipulato tra le parti e per ottenere la condanna del convenuto al pagamento di euro 56.126,72 a titolo di provvigione, oltre a interessi legali.
Il Tribunale rigettava integralmente la domanda, con condanna dell'attore alle spese.
Proponeva, dunque, appello la parte soccombente in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
A seguito di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi, in data 11/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Presidente del collegio sostituisce, per esigenze di carico di ruolo, il GA relatore.
Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata concernono la valutazione degli elementi probatori addotti dalla parte attrice in primo grado a sostegno della propria pretesa.
In primo luogo, si evidenzia come ricada sull'appellante l'onere probatorio relativo all'effettiva stipulazione del rapporto negoziale di mediazione con il venditore, alla conclusione dell'operazione negoziale relativa alla farmacia ed alla rilevanza causale della propria condotta ai fini del raggiungimento di tale risultato.
In questa prospettiva, si nota come la giurisprudenza abbia sottolineato che “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione
(o risoluzione) del contratto stesso” (Cass. Sez. II, Sent. n. 13260 del 09/06/2009, Rv. 608505
– 01).
A tal proposito, si osserva come sia presente in atti il contratto avente ad oggetto la cessione delle quote di partecipazione nella farmacia Prati Fiscali s.a.s. di e C., stipulato il CP_1
19/12/2016 tra appellato nel presente giudizio, e in qualità di CP_1 Controparte_2 venditori, e , e , in qualità di acquirenti. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Può, dunque, dirsi soddisfatto l'onere probatorio in relazione a tale profilo.
Quanto all'esistenza di un contratto di mediazione tra l'appellante ed il finalizzato alla CP_1 cessione delle quote della farmacia Prati Fiscali, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea, al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione, anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare (Cass., Sez. II, Ord. n. 33208 del 2024; Cass., Sez.
3, 20/12/2005, n. 28231).
In quest'ottica, si evidenzia come l'acquirente avesse dato specifico mandato Controparte_3 alla di per l'acquisto della farmacia Prati Fiscali in data Parte_1 Parte_1
21/12/2014 (cfr. all. 3 fscicolo di parte attrice in primo grado).
Le argomentazioni, svolte dalla difesa dell'appellato, circa il riempimento dello spazio indicante il nome della solo in un momento successivo alla sottoscrizione del mandato Pt_2 da parte del , terzo ed estraneo al presente giudizio, non sono supportate da alcun CP_3 elemento di prova, non riscontrandosi in atti la proposizione di querela di falso da parte del soggetto a ciò legittimato, e non possono, dunque, essere poste a fondamento delle valutazioni della Corte.
Dei contatti tra il e l'appellante si ha, altresì, riscontro nello scambio di e-mail del CP_3 dicembre 2014 (cfr. all. 1 facicolo di parte attrice in primo grado).
Tuttavia, dalle dichiarazioni della teste impiegata della farmacia Prati Fiscali, sentita Tes_1 in primo grado all'udienza del 6/11/2017, emerge come, nell'ottobre/novembre 2014, il si fosse proposto come mediatore nell'operazione di cessione della farmacia ma il Parte_1 avesse rifiutato, negando di essere interessato a vendere. CP_1
Nonostante ciò, dalle e-mail prodotte dall'appellante (cfr. all. 1 facicolo di parte attrice in primo grado) risulta che, qualche tempo dopo, in data 29/09/2015, il aveva inviato una e-mail CP_1 al avente ad oggetto la cessione delle quote della farmacia, alla quale l'odierno Parte_1 appellante aveva risposto con alcune osservazioni circa l'opportunità di inserimento o riformulazione di alcune clausole contrattuali. Le stesse note erano state comunicate dal al . Parte_1 CP_3
Il 23/11/2015 l'appellato aveva, poi, nuovamente inviato un'e-mail al ed al , Parte_1 CP_3 riguardante della documentazione relativa alla farmacia.
In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 7/11/2017, Il aveva, altresì, dichiarato CP_1 che lo scambio di e-mail era avvenuto a seguito di una telefonata con il durante la Parte_1 quale quest'ultimo si era offerto di dare consigli circa le condizioni di vendita della farmacia al
. CP_3
Supporto del quale il aveva, evidentemente, mostrato di volersi avvalere, avendo dato CP_1 seguito alla telefonata con le e-mail sopra descritte.
Dovendosi attribuire alle dichiarazioni dell'appellato il valore probatorio stabilito dall'art. 2733 co. 2 c.c., sulla base della piattaforma probatoria esaminata, può, dunque, accertarsi l'instaurazione di un rapporto negoziale tra il e l'appellante, avente ad oggetto la CP_1 mediazione finalizzata alla vendita di quote di partecipazione nella farmacia Prati Fiscali al
[...]
CP_
.
In quest'ottica pare opportuno precisare come la legge non richieda, per la stipulazione di un contratto di mediazione, particolari requisiti di forma, potendo tale contratto essere concluso anche verbalmente o mediante un comportamento concludente.
Il giudice di primo grado valorizzava, al fine di escludere la rilevanza causale della condotta del mediatore, la giurisprudenza secondo la quale “in tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto”. (Cass. Sez. VI, Ord. n. 22426 del 16/10/2020, Rv. 659402 – 01; Cass., Sez. III,
Sent. n. 1120 del 22/01/2015, Rv. 633989 - 01).
Tuttavia, nel caso di specie, non si ravvisano elementi sulla base dei quali possa ritenersi escluso il valore eziologico dell'operato del mediatore, essendosi il ed il avvalsi CP_1 CP_3 dell'apporto del durante la trattativa, pur conoscendosi da molto tempo, circostanza, Parte_1 quest'ultima, pacifica ed incontestata.
Né risulta che la trattativa, inizialmente avviata grazie all'intermediazione del si Parte_1 fosse interrotta per poi essere riavviata autonomamente tra il ed il . CP_1 CP_3
Alla luce delle prove esaminate deve, piuttosto, ritenersi che il , come espressamente CP_3 dichiarato in sede di mandato al (cfr. all. 3 fscicolo di parte attrice in primo grado), Parte_1 del quale non risulta una successiva revoca, fosse stato posto a conoscenza dal mediatore della possibilità di acquisto della farmacia Prati Fiscali.
E che sia il venditore sia il compratore si fossero avvalsi dell'intermediazione del Parte_1 durante la trattativa, ad esempio allo scopo di redigere il preliminare, come emerge dalle comunicazioni e-mail analizzate (cfr. all. 1 facicolo di parte attrice in primo grado), giungendo, verosimilmente, in un momento successivo, ad una stabilità della trattativa tale da consentire loro di prescindere dalla collaborazione e dal supporto del mediatore nell'ulteriore prosecuzione.
Tale ultima circostanza non vale, tuttavia, ad elidere la rilevanza causale della condotta del mediatore né, tantomeno, ad escludere il diritto alla provvigione, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è necessario che il mediatore partecipi attivamente alle trattative fino all'accordo definitivo, né che sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare. E' sufficiente, ai fini del compenso, che il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass., Sez.
2, 16/01/2018, n. 869; Cass., Sez. 3, 09/12/2014, n. 25851; Cass., Sez. 2, 25/10/2010, n. 21836;
Cass., Sez. 3, 24/01/2007, n. 1507). Accertato il diritto dell'appellante alla provvigione, ai sensi del 1755 c.c. occorre, in assenza di statuizioni delle parti sul punto, far riferimento agli usi nella determinazione del quantum dovuto, individuandosi, dunque, la misura del compenso nel 3% del valore della compravendita.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il valore dell'affare non è quantificabile in euro 1.870.890,81 quanto, piuttosto, in euro 934.145,45, corrispondenti al valore della quota acquisita dal , unico acquirente in relazione al quale l'appellante abbia Controparte_3 dimostrato di aver svolto attività di intermediazione.
Il compenso deve, dunque, essere determinato nella misura di euro 28.024,36, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguano la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del quantum accolto.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da di Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9828/2020, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato, al pagamento di euro 28.024,36, oltre agli interessi legali dalla CP_1 domanda al saldo, in favore di di;
Parte_1 Parte_1
b) condanna l'appellato, alla rifusione, in favore della controparte CP_1 [...]
, delle spese processuali del primo grado, che liquida Parte_1 Parte_1 in complessivi euro 7.616,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) condanna l'appellato, alla rifusione, in favore della controparte CP_1 [...]
, delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge.
Roma, lì 3/12/2025
Il Presidente estensore
LV di TE