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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 945/2023 depositato il 17/02/2023 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210116262750 TASSE AUTO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente la signora ha chiesto la declaratoria di nullità della cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dalla sede di Catania dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) per il pagamento della tassa automobilistica 2016.
La Regione siciliana si è costituita e ha fornito, a suo avviso, elementi “atti a provare in modo assolutamente certo e in modo inconfutabile il buon fine della notifica dell'atto di accertamento, sopra riportato, con effetti interruttivi della prescrizione”.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
Ciò premesso, ritiene questo Organo giudicante che debba affermarsi l'incompetenza per territorio di questa Corte in favore di quella di primo grado di Catania.
Invero, ai sensi del 1° comma dell'art. 4 Dlgs 546/1992, le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti (degli enti impositori) degli agenti della riscossione (e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,) che hanno sede nella loro circoscrizione.
Sul punto la Corte di cassazione con provvedimento n. 28064/2019 ha affermato che nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere, esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella, «vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Dlgs 546/1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale [oggi
Corte di giustizia tributaria;
nota di questo giudice] nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore».
Del resto, è pacifico che la competenza delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile (art. 5, 1° comma, del citato decreto 546),
e che l'incompetenza delle medesime Corti è rilevabile anche d'ufficio (2° comma dello stesso art. 5).
Se così è, poiché il ricorrente ha impugnato un atto emesso dall'Ader di Catania per il recupero di somme che non fanno riferimento a tributi degli enti locali, ne consegue che si esula dal caso che costituisce eccezione alla regola generale stabilita dal richiamato art. 4.
Dunque, la competenza per territorio deve essere individuata nella Corte etnea, nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto qui impugnato.
E allora, nel riflesso che la decisione di questa Corte si arresta a una pronuncia di rito, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la incompetenza territoriale in favore del Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania.
Compensa le spese del giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenziali. Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente rel. est.
ID GN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 945/2023 depositato il 17/02/2023 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210116262750 TASSE AUTO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente la signora ha chiesto la declaratoria di nullità della cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dalla sede di Catania dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) per il pagamento della tassa automobilistica 2016.
La Regione siciliana si è costituita e ha fornito, a suo avviso, elementi “atti a provare in modo assolutamente certo e in modo inconfutabile il buon fine della notifica dell'atto di accertamento, sopra riportato, con effetti interruttivi della prescrizione”.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
Ciò premesso, ritiene questo Organo giudicante che debba affermarsi l'incompetenza per territorio di questa Corte in favore di quella di primo grado di Catania.
Invero, ai sensi del 1° comma dell'art. 4 Dlgs 546/1992, le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti (degli enti impositori) degli agenti della riscossione (e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,) che hanno sede nella loro circoscrizione.
Sul punto la Corte di cassazione con provvedimento n. 28064/2019 ha affermato che nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere, esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella, «vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Dlgs 546/1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale [oggi
Corte di giustizia tributaria;
nota di questo giudice] nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore».
Del resto, è pacifico che la competenza delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile (art. 5, 1° comma, del citato decreto 546),
e che l'incompetenza delle medesime Corti è rilevabile anche d'ufficio (2° comma dello stesso art. 5).
Se così è, poiché il ricorrente ha impugnato un atto emesso dall'Ader di Catania per il recupero di somme che non fanno riferimento a tributi degli enti locali, ne consegue che si esula dal caso che costituisce eccezione alla regola generale stabilita dal richiamato art. 4.
Dunque, la competenza per territorio deve essere individuata nella Corte etnea, nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto qui impugnato.
E allora, nel riflesso che la decisione di questa Corte si arresta a una pronuncia di rito, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la incompetenza territoriale in favore del Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania.
Compensa le spese del giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenziali. Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente rel. est.
ID GN