Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5633/2023 R.G., introitata in decisione nell'udienza del 01.10.2024 e vertente
T R A in Aversa alla Via Parte_1
Mancone n. 60 (C.F.: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via Ettore
Corcione n. 28, presso lo studio dell'Avv. Fabio Roselli (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti,
OPPONENTE
E 1) (C.F.: ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla
Piazza Municipio, presso gli Avv.ti Domenico Pignetti (PEC:
e Giuseppe Nerone (PEC: Email_2
, che lo rappresentano e difendono giusta Email_3
procura in atti,
2) (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Caivano (NA), alla
Il presente provvedimento è firmato digitalmente dal GE
Esposito (PEC: , che la rappresenta e difende Email_4
giusta procura in atti,
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 18.03.2023 resa dal Tribunale di Napoli Nord nella procedura di pignoramento presso terzi R.E. n. 3059/2022, iscritta a ruolo dall'opponente Parte_1
in Aversa alla Via Mancone n. 60 nei confronti della il Controparte_2
pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 29.09.1973 n. 602 veniva dichiarato inefficace per l'inutile decorso del termine di 60 giorni per il pagamento da parte del terzo pignorato Credito Emiliano S.p.a., nonché per essere intervenuto nel frattempo un parziale pagamento da parte del debitore in proposito, per il Giudice non vi era luogo a provvedere Parte_1
sulla formulata istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine perentorio di novanta giorni solo per l'introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, il in Parte_1
Aversa alla Via Mancone n. 60 provvedeva alla riassunzione del giudizio di opposizione, convenendo innanzi al Tribunale di Napoli Nord il CP_1
e la nonché concludendo per la declaratoria di
[...] Controparte_2
avvenuta prescrizione del credito di € 1.854,01 portato dall'avviso di accertamento n. 2021/96 di totali € 7.336,02 e, quanto al residuo credito, per la declaratoria di inesigibilità dello stesso per errato conteggio da mancata misurazione dei consumi e malfunzionamento del misuratore, per il mancato invio delle fatture e per l'inesistenza del servizio di depurazione, con conseguente declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria;
vinte le spese, anche della fase cautelare.
Si costituivano in giudizio sia il che la Controparte_1 CP_2
resistendo e concludendo per il rigetto dell'avversa opposizione, con
[...]
vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.11.2023 il Tribunale, letta la richiesta delle parti di articolazione mezzi istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito, con ordinanza del 02.10.2024, la causa veniva assegnata in decisione, concedendosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
§1.- Innanzitutto occorre rilevare che la doglianza dell'opponente relativa al ritenuto mancato invio delle ingiunzioni fiscali (fatture) indicate nell'avviso di accertamento n. 2021/96 del 21.06.2021, costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., contestandosi con essa la regolarità formale della procedura, da formularsi tempestivamente nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Ebbene, l'avviso di accertamento in questione risulta in atti regolarmente notificato al a mezzo pec in data 30.06.2021 e Parte_1
successivamente, in data 16.05.2022, risulta in atti regolarmente notificato al a mezzo pec- l'atto di pignoramento presso terzi ex art. Controparte_3
72 bis D.P.R. n. 602/1973; invece il Condominio ha avanzato opposizione solo col ricorso iscritto a ruolo in data 22.08.2022 (R.G.E. n. 3059/2022) e quindi ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di opposizione. §2.- Con altra doglianza, l'opponente ha lamentato Parte_1
l'avvenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto relativo ai tributi idrici del per l'anno 2015 per un totale di € Controparte_1
1.854,01 (portato dalle fatture n. 20156105100 del 03.03.2017 di € 694,53 e n. 83465 del 10.12.2015 di € 1.159,48) portato dall'avviso di accertamento n. 2021/96 del 30.06.2021 per totali € 7.336,02, poiché si trattava di fatture relative al consumo idrico del 2015.
Ebbene, il motivo di opposizione è solo parzialmente fondato, in quanto il termine prescrizionale legato alla fattura decorre dalla data di scadenza del pagamento della stessa che, per la fattura n. 20156105100 del
03.03.2017 risulta essere il 31.05.2017 e per la fattura n. 83465 del
10.12.2015 risulta essere il 09.01.2016; per cui, in mancanza di prova di un atto interruttivo e considerata la data del 30.06.2021 di notifica dell'avviso di accertamento, risulta prescritto solo il credito di € 1.159,48 portato dalla fattura n. 83465 del 10.12.2015.
§3.- Quanto al lamentato errato conteggio dei consumi idrici per mancata misurazione degli stessi e ritenuto malfunzionamento del misuratore, a parte il fatto che tale circostanza andava eventualmente contestata in sede di opposizione all'avviso di accertamento esecutivo che invece non è stata proposta, va poi detto, inoltre, che le schede di lettura del misuratore idrico e le foto del contatore risultanti in atti attestano, invece,
l'avvenuta misurazione dei consumi;
spettava all'utente contestare specificamente il malfunzionamento del contatore, chiederne la verifica e dimostrare l'eventuale anomalia dei consumi in un dato periodo in riferimento al dato statistico dei consumi normalmente rilevati nei precedenti periodi.
Ebbene, nulla al riguardo risulta effettuato dall'opponente che invece si è limitato ad una generica e perciò inammissibile Parte_1
contestazione. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione.
§4. – Agli atti di causa risultano regolarmente depositati sia il contratto di somministrazione della fornitura idrica sottoscritto dal opponente -di per sé determinante la prova da parte dell'Ente Parte_1
impositore della legittimazione al diritto di credito vantato-, che la
Convenzione sottoscritta dal con la Regione Campania il Controparte_1
22.05.2013 relativa al pagamento del corrispettivo del servizio regionale di depurazione e collettamento delle acque -di per sé giustificante la contabilizzazione in fattura della voce relativa alla depurazione delle acque-.
Ne consegue, perciò, l'infondatezza della doglianza dell'opponente al riguardo.
§5.- Il solo parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal in Aversa Parte_1
alla Via Mancone n. 60 nei confronti del e della Controparte_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così Controparte_2
decide:
1) dichiara la prescrizione del diritto di credito relativamente alla fattura per consumi idrici n. 83465 del 10.12.2015 di € 1.159,48;
2) rigetta per il resto l'opposizione;
3) compensa integralmente fra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.12.2024.
Il giudice monocratico