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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 340/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 340/2025, promossa da:
, nata IB (Gabon) il 2.03.1988 (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Piccioni Massimiliano (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione, Viale Ceccarini n. 134, C.F._2
PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Succi Beatrice (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Rimini, Via Tripoli n. 112, PEC: giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'11.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Riccione in data 15.01.2022, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 3, Parte I, Anno
2022 e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono poi separate consensualmente con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Riccione in data 11.01.2024 (all'atto trascritto al n. 2, Parte II, serie C, anno 2024) e ratificato in data 15.02.2024.
Con ricorso depositato il 10.02.2025 la Sig.ra ha promosso il presente Parte_1 giudizio affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dal resistente, alle condizioni ivi formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig. non opponendosi alla pronuncia di CP_1 divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.05.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione dell'11.06.2025 le parti sono comparse davanti al Giudice Relatore il quale ha formulato alle stesse una proposta conciliativa. L'udienza
è stata sospesa per permettere alle parti di valutare la proposta, che, rientrate in aula, hanno poi dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice e hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale.
Il Giudice Relatore, previa rinuncia dei termini per note conclusive, ha così rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 25.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato.
pagina 2 di 4 Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione, ufficialmente registrato dall'ufficiale di stato civile.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare
Il Collegio deve dunque pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte, così provvede:
“Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. nato a [...]ì) il 21.04.1961 e Controparte_1 la sig.ra nata a IB (Gabon) il 2 marzo 1988, a [...] in data [...], Parte_1 nel Comune di Riccione (RN), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Riccione, Atto 3 p. 1 Anno 2022; Ordina al competente Ufficio dello Stato Civile la prescritta annotazione della sentenza;
Il sig. corrisponderà a controparte assegno CP_1 una tantum di complessivi euro 13.000,00 di cui la prima rata (euro 6.500,00) entro il mese di luglio 2025 e la seconda rata
(euro 6.500,00) entro il mese di marzo 2026; Spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] Controparte_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...], e il Sig. nato a [...]ì) il 21.04.1961 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Riccione il 15.01.2022, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 3, Parte I, Anno 2022, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 340/2025, promossa da:
, nata IB (Gabon) il 2.03.1988 (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Piccioni Massimiliano (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione, Viale Ceccarini n. 134, C.F._2
PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Succi Beatrice (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Rimini, Via Tripoli n. 112, PEC: giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'11.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Riccione in data 15.01.2022, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 3, Parte I, Anno
2022 e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono poi separate consensualmente con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Riccione in data 11.01.2024 (all'atto trascritto al n. 2, Parte II, serie C, anno 2024) e ratificato in data 15.02.2024.
Con ricorso depositato il 10.02.2025 la Sig.ra ha promosso il presente Parte_1 giudizio affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dal resistente, alle condizioni ivi formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig. non opponendosi alla pronuncia di CP_1 divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.05.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione dell'11.06.2025 le parti sono comparse davanti al Giudice Relatore il quale ha formulato alle stesse una proposta conciliativa. L'udienza
è stata sospesa per permettere alle parti di valutare la proposta, che, rientrate in aula, hanno poi dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice e hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale.
Il Giudice Relatore, previa rinuncia dei termini per note conclusive, ha così rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 25.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato.
pagina 2 di 4 Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione, ufficialmente registrato dall'ufficiale di stato civile.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare
Il Collegio deve dunque pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte, così provvede:
“Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. nato a [...]ì) il 21.04.1961 e Controparte_1 la sig.ra nata a IB (Gabon) il 2 marzo 1988, a [...] in data [...], Parte_1 nel Comune di Riccione (RN), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Riccione, Atto 3 p. 1 Anno 2022; Ordina al competente Ufficio dello Stato Civile la prescritta annotazione della sentenza;
Il sig. corrisponderà a controparte assegno CP_1 una tantum di complessivi euro 13.000,00 di cui la prima rata (euro 6.500,00) entro il mese di luglio 2025 e la seconda rata
(euro 6.500,00) entro il mese di marzo 2026; Spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] Controparte_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...], e il Sig. nato a [...]ì) il 21.04.1961 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Riccione il 15.01.2022, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 3, Parte I, Anno 2022, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4