Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6198 del 2025, proposto da
MA BI, RL IA, AN SE, MA RE PE, rappresentati e difesi dall'avvocato MA Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 3569/2024 pubbl. il 10/07/2024 RG n. 6057/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in funzione del Giudice del Lavoro che ha disposto l'accoglimento del ricorso, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione della “Carta elettronica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. FA FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato e depositato in data 15 novembre 2025, MA BI, AN SE, MA RE PE e RL IA hanno adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 3569/2024, pubblicata il 10 luglio 2024.
Il predetto titolo giudiziale, accogliendo la domanda dei ricorrenti, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in loro favore della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per un valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, e specificamente:
• in favore di MA BI, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di € 1.500,00;
• in favore di AN SE, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di € 3.000,00;
• in favore di MA RE PE, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di € 2.000,00;
• in favore di RL IA, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di € 2.500,00.
I ricorrenti espongono che la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata ritualmente notificata all'Amministrazione resistente in data 11 luglio 2024 e che, come attestato dalla competente cancelleria in data 12 maggio 2025, la stessa è passata in giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione nei termini di legge.
Lamentano, quindi, il perdurante e totale inadempimento del Ministero, il quale, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, non ha provveduto a corrispondere le somme dovute.
Pertanto, i ricorrenti hanno introdotto il presente giudizio ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo che venga ordinata l'ottemperanza al giudicato, con la nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta. Chiedono, inoltre, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., e alla refusione delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 28 novembre 2025 con un atto di mera forma, senza svolgere alcuna difesa nel merito né contestare l'allegato inadempimento.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
1.- In via preliminare, il ricorso è ricevibile, essendo stato notificato e depositato in data 15 novembre 2025, nel pieno rispetto dei termini processuali previsti dalla legge.
Il ricorso è, altresì, ammissibile. Sussistono, infatti, tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo, che consente di agire dinanzi al giudice amministrativo per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno correttamente agito per l'esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro, depositando in giudizio copia autentica del titolo esecutivo e della relativa certificazione di passaggio in giudicato, come richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.. Risulta, inoltre, ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, la cui osservanza costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Essendo la notifica del titolo avvenuta in data 11 luglio 2024 e il presente ricorso introdotto il 15 novembre 2025, tale termine risulta pienamente rispettato.
3.- Nel merito, il ricorso è palesemente fondato e deve essere accolto. L'inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto all'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3569/2024 del Tribunale di Napoli Nord è un fatto pacifico e non contestato in giudizio. L'Amministrazione resistente, pur essendosi formalmente costituita, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento, né ha addotto alcuna giustificazione per la propria inerzia. L'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi alle pronunce giurisdizionali costituisce un principio cardine dello Stato di diritto, volto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.). L'inerzia serbata dall'Amministrazione viola tale obbligo e rende necessario l'intervento di questo Giudice per assicurare l'attuazione coattiva del comando giudiziale.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe. A tal fine, si ordina all'Amministrazione di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, all'assegnazione della "Carta elettronica" in favore di ciascun ricorrente per gli importi e le annualità specificati in fatto.
Deve essere accolta anche la richiesta di applicazione di una penalità di mora (astreinte), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale istituto assolve a una duplice finalità, sanzionatoria e compulsoria, mirando a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento (Corte Cost., sentenza n. 157 del 22 luglio 2015). Sebbene la condanna in esame riguardi un'obbligazione di facere (l'emissione di buoni elettronici), essa è pienamente assimilabile a una condanna pecuniaria, essendo il valore economico della prestazione precisamente determinato nel titolo esecutivo. La norma, come modificata dalla L. n. 208/2015, prevede che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Pertanto, in accoglimento della richiesta di parte, si ritiene equo fissare la penalità di mora in una somma pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio spettante a ciascun ricorrente, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo adempimento, con il limite massimo complessivo del 10% del valore della sorta capitale dovuta a ciascuno.
In previsione della possibile persistenza dell'inadempimento, deve essere nominato sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., un commissario ad acta che agisca in via sostitutiva. Tale figura viene individuata nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice (art. 21 c.p.a.), dovrà compiere, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla formale richiesta che la parte interessata gli rivolgerà dopo l'inutile spirare del termine concesso all'Amministrazione, tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato. A tal fine, il commissario è investito dei più ampi poteri, dovendo provvedere all'espletamento di tutte le fasi necessarie all'emissione dei buoni elettronici. Si rammenta, conformemente a consolidata giurisprudenza, che l'eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie, incluse le opportune variazioni di bilancio, per reperire la provvista necessaria a rendere possibile l'adempimento.
4.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, stante l'accertato inadempimento, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, avv. MA Caliendo, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
1.- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 3569/2024, e per l'effetto ordina di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, all'assegnazione della "Carta elettronica" in favore dei ricorrenti per gli importi e le annualità specificati in motivazione.;
2.- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il caso di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al punto 1), al pagamento in favore di ciascun ricorrente di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio spettante, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo adempimento, e comunque entro il limite massimo del 10% del valore della sorta capitale dovuta a ciascuno;
3.- nomina, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto 1), quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, il quale, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti da apposita istanza della parte interessata, provvederà a compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della predetta sentenza, secondo le modalità indicate in motivazione;
4.- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MA Caliendo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
FA FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FF | MA ZZ |
IL SEGRETARIO