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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6953/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6953 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.”, vertente TRA P.IV , in persona del legale rappr.te Parte_1 P.IV_1
p.t., rappresentata e difesa, gusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Sarnicola, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via G. Murat, n. 25; Opponente E C.F. in persona del Controparte_1 P.IV_2
Responsabile Legale p.t.; Opposto contumace CONCLUSIONI Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 1002024002801903000 emessa dall' e notificata Controparte_2 il 23.07.2024, di importo pari ad euro € 57.975,28, per il recupero di spese di giustizia derivanti da sentenza n. 1913/2014 resa dal Tribunale di Salerno in data 05.03.2014 e depositata in data 12.04.2014. Quale primo motivo di doglianza, deduceva la propria carenza assoluta di legittimazione essendo il titolo esecutivo presupposto -id est sentenza n. 1913/2014 del Tribunale di Salerno - emesso nei confronti di altro soggetto giuridico, quale titolare della ditta individuale Parte_2
“Camping Nettuno di Capo Lucio”, con sede in Capaccio alla Contrada Laura, recante P. I. n.
. In via ulteriore, si doleva dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella P.IV_3 esattoriale impugnata, per essere spirato anche il termine decennale corrente dal passaggio in giudicato della sentenza. Concludeva, dunque, domandando l'accoglimento dell'opposizione e la condanna per responsabilità aggravata in capo alla controparte nonché la vittoria delle spese processuali.
1.1 Di contro, non compariva l' , per quanto regolarmente Controparte_3 evocata alla lite.
2. Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione de qua risulta meritevole di accoglimento attesa la carenza di legittimazione della parte opponente. Va in apertura puntualizzato come le doglianze dell'istante concernano solo il credito iscritto presso il concessionario in ragione del titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza n. 1913/2014 resa dal Tribunale di Salerno in data 05.03.2014 e successivamente depositata il 12.04.2014, atteso che la parte ha nei propri scritti difensivi concentrato le censure unicamente a detta esposizione debitoria, tant'è che affermava: “si eccepisce, in primo lugo, la carenza di legittimazione passiva dell'attrice società con sede legale in Capaccio- Paestum (SA), alla via Parte_1
Laura Mare n, 53, P.I.: , intestataria della cartella di pagamento che di seguito si P.IV_4 riproduce”. Ed ancora, l'istante chiariva che la cartella esattoriale impugnata fosse “relativa al recupero delle somme derivanti dalla sentenza n. 1913/2014, resa dal Tribunale di Salerno – Sezione Civile – in data 05-03-2014. Il predetto giudizio era pendente tra , titolare della ditta Parte_2 individuale denominata Camping Nettuno di , con sede in Capaccio alla Contrada Laura, Parte_2
P. I. Ministero dell'Economia”. In via ulteriore, anche in punto di prescrizione, P.IV_3 assumeva che “la cartella esattoriale è stata notificata a distanza di oltre 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza”. Ne deriva che l'ambito della cognizione spettante alla scrivente sia limitato all'accertamento sulla debenza o meno delle somme iscritte al ruolo a titolo di recupero del credito derivante dalla pronuncia n. 1913/2014, e cioè le somme che afferiscono al ruolo identificato con n. 2024/003709 per l'importo di euro 56.975,28. Ciò chiarito, la parte opponente ha comprovato di non essere debitore della pretesa iscritta presso il ruolo del concessionario con riguardo al titolo giudiziale summenzionato, avendo proceduto ad allegare il titolo medesimo – coincidente per gli estremi identificativi con quello riportato nel dettaglio degli importi dovuti indicati nella cartella – dal quale ictu oculi si evince che le parti di lite fossero il Ministero dell'economia e , in qualità di titolare del Lido Nettuno, e non già la Parte_2 società odierna opponente Ha, altresì', depositato gli estratti di Parte_1 visura della ditta individuale di cessata in data 30.05.2001, nonché della cessazione della Parte_2 partita iva afferente alla ditta ” in data 01.06.1995. Parte_3
Invero, n può invocarsi nella fattispecie in esame la posizione interpretativa della Suprema Corte che, con riferimento al contribuente persona fisica, riconosce come l'agente possa rivolgersi per la riscossione dei debiti a soggetti che, benché tenuti al pagamento sulla scorta di presupposti distinti da quelli che concernono il debitore originario, risultano coobbligati. Tale posizione ermeneutica ha trovato applicazione anche nell'ipotesi in cui il soggetto estinto non sia una persona fisica, ma una società, sì ammettendosi che il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della contribuente (società estinta) sia azionabile nei confronti della società cessionaria (cfr. Cassazione civile 01/04/2022, n.10649). Nel caso quesito, deve escludersi in capo all'odierno attore la qualità di legittimato passivo per il credito controverso, non essendo riconducibile in alcun modo al soggetto giuridico verso cui era resa la pronunzia iscritta al ruolo del concessionario per la riscossione. Da tanto deriva l'accoglimento della domanda attorea e la nullità del ruolo identificato con n. 2024/003709 per l'importo di euro 56.975,28, portato dalla cartella di pagamento n. 1002024002801903000, con conseguente assorbimento dell'ulteriore motivo di doglianza. 3. Quanto alla domandata condanna per lite temeraria a danno dell'opposta, si ritiene non sussistano gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti, la domanda formulata dall'opponente ex art. 96 va rigettata. 4. Infine, in punto di regolamentazione delle spese processuali, le stesse sono liquidate in ossequio al principio di soccombenza ex art 91 c.p.c. In proposito, si puntualizza che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa (fase di studio della controversia: € 460;00 fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase decisionale € 851,00; totale: € 1700,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia dell'opposta ; Controparte_1
2- Accoglie l'opposizione spiegata da per l'effetto, annulla Parte_1 la cartella di pagamento n. 1002024002801903000, limitatamente al ruolo n. 2024/003709;
3- Condanna parte opposta , al pagamento delle spese di lite Controparte_3 in favore della parte opponente che si liquidano in euro 1.700,00 per competenze legali, euro 813,00 per esborsi, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione all'Avv. Vincenzo Sarnicola, dichiaratosi anticipatario;
Così deciso in Salerno, lì 27.11.25
Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6953 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.”, vertente TRA P.IV , in persona del legale rappr.te Parte_1 P.IV_1
p.t., rappresentata e difesa, gusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Sarnicola, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via G. Murat, n. 25; Opponente E C.F. in persona del Controparte_1 P.IV_2
Responsabile Legale p.t.; Opposto contumace CONCLUSIONI Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 1002024002801903000 emessa dall' e notificata Controparte_2 il 23.07.2024, di importo pari ad euro € 57.975,28, per il recupero di spese di giustizia derivanti da sentenza n. 1913/2014 resa dal Tribunale di Salerno in data 05.03.2014 e depositata in data 12.04.2014. Quale primo motivo di doglianza, deduceva la propria carenza assoluta di legittimazione essendo il titolo esecutivo presupposto -id est sentenza n. 1913/2014 del Tribunale di Salerno - emesso nei confronti di altro soggetto giuridico, quale titolare della ditta individuale Parte_2
“Camping Nettuno di Capo Lucio”, con sede in Capaccio alla Contrada Laura, recante P. I. n.
. In via ulteriore, si doleva dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella P.IV_3 esattoriale impugnata, per essere spirato anche il termine decennale corrente dal passaggio in giudicato della sentenza. Concludeva, dunque, domandando l'accoglimento dell'opposizione e la condanna per responsabilità aggravata in capo alla controparte nonché la vittoria delle spese processuali.
1.1 Di contro, non compariva l' , per quanto regolarmente Controparte_3 evocata alla lite.
2. Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione de qua risulta meritevole di accoglimento attesa la carenza di legittimazione della parte opponente. Va in apertura puntualizzato come le doglianze dell'istante concernano solo il credito iscritto presso il concessionario in ragione del titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza n. 1913/2014 resa dal Tribunale di Salerno in data 05.03.2014 e successivamente depositata il 12.04.2014, atteso che la parte ha nei propri scritti difensivi concentrato le censure unicamente a detta esposizione debitoria, tant'è che affermava: “si eccepisce, in primo lugo, la carenza di legittimazione passiva dell'attrice società con sede legale in Capaccio- Paestum (SA), alla via Parte_1
Laura Mare n, 53, P.I.: , intestataria della cartella di pagamento che di seguito si P.IV_4 riproduce”. Ed ancora, l'istante chiariva che la cartella esattoriale impugnata fosse “relativa al recupero delle somme derivanti dalla sentenza n. 1913/2014, resa dal Tribunale di Salerno – Sezione Civile – in data 05-03-2014. Il predetto giudizio era pendente tra , titolare della ditta Parte_2 individuale denominata Camping Nettuno di , con sede in Capaccio alla Contrada Laura, Parte_2
P. I. Ministero dell'Economia”. In via ulteriore, anche in punto di prescrizione, P.IV_3 assumeva che “la cartella esattoriale è stata notificata a distanza di oltre 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza”. Ne deriva che l'ambito della cognizione spettante alla scrivente sia limitato all'accertamento sulla debenza o meno delle somme iscritte al ruolo a titolo di recupero del credito derivante dalla pronuncia n. 1913/2014, e cioè le somme che afferiscono al ruolo identificato con n. 2024/003709 per l'importo di euro 56.975,28. Ciò chiarito, la parte opponente ha comprovato di non essere debitore della pretesa iscritta presso il ruolo del concessionario con riguardo al titolo giudiziale summenzionato, avendo proceduto ad allegare il titolo medesimo – coincidente per gli estremi identificativi con quello riportato nel dettaglio degli importi dovuti indicati nella cartella – dal quale ictu oculi si evince che le parti di lite fossero il Ministero dell'economia e , in qualità di titolare del Lido Nettuno, e non già la Parte_2 società odierna opponente Ha, altresì', depositato gli estratti di Parte_1 visura della ditta individuale di cessata in data 30.05.2001, nonché della cessazione della Parte_2 partita iva afferente alla ditta ” in data 01.06.1995. Parte_3
Invero, n può invocarsi nella fattispecie in esame la posizione interpretativa della Suprema Corte che, con riferimento al contribuente persona fisica, riconosce come l'agente possa rivolgersi per la riscossione dei debiti a soggetti che, benché tenuti al pagamento sulla scorta di presupposti distinti da quelli che concernono il debitore originario, risultano coobbligati. Tale posizione ermeneutica ha trovato applicazione anche nell'ipotesi in cui il soggetto estinto non sia una persona fisica, ma una società, sì ammettendosi che il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della contribuente (società estinta) sia azionabile nei confronti della società cessionaria (cfr. Cassazione civile 01/04/2022, n.10649). Nel caso quesito, deve escludersi in capo all'odierno attore la qualità di legittimato passivo per il credito controverso, non essendo riconducibile in alcun modo al soggetto giuridico verso cui era resa la pronunzia iscritta al ruolo del concessionario per la riscossione. Da tanto deriva l'accoglimento della domanda attorea e la nullità del ruolo identificato con n. 2024/003709 per l'importo di euro 56.975,28, portato dalla cartella di pagamento n. 1002024002801903000, con conseguente assorbimento dell'ulteriore motivo di doglianza. 3. Quanto alla domandata condanna per lite temeraria a danno dell'opposta, si ritiene non sussistano gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti, la domanda formulata dall'opponente ex art. 96 va rigettata. 4. Infine, in punto di regolamentazione delle spese processuali, le stesse sono liquidate in ossequio al principio di soccombenza ex art 91 c.p.c. In proposito, si puntualizza che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa (fase di studio della controversia: € 460;00 fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase decisionale € 851,00; totale: € 1700,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia dell'opposta ; Controparte_1
2- Accoglie l'opposizione spiegata da per l'effetto, annulla Parte_1 la cartella di pagamento n. 1002024002801903000, limitatamente al ruolo n. 2024/003709;
3- Condanna parte opposta , al pagamento delle spese di lite Controparte_3 in favore della parte opponente che si liquidano in euro 1.700,00 per competenze legali, euro 813,00 per esborsi, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione all'Avv. Vincenzo Sarnicola, dichiaratosi anticipatario;
Così deciso in Salerno, lì 27.11.25
Il Giudice Alessia Pecoraro