Art. 2.
E' autorizzata, fino a tutto il 31 dicembre 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra, liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.
E' autorizzata, fino a tutto il 31 dicembre 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra, liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.