Art. 2.
Alla spesa prevista dalla presente legge sara' provveduto, per l'anno scolastico 1958-59, mediante stanziamento nello specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59.
Alla spesa prevista dalla presente legge sara' provveduto, per l'anno scolastico 1958-59, mediante stanziamento nello specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59.