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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 3.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 10 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Domenico Luigi Branco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, alla via Scarlatti n. 150;
Ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t.; RO
rappresentato e difeso dai dott.ri Mimì Minella, Consiglia Serena Alfano e
1 Francesca Ciancio ed elettivamente domiciliato in Salerno, località Fuorni, via
Monticelli, presso l'Ufficio X - Ufficio legale e del contenzioso;
Resistente
OGGETTO: Carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.1.2025 , premesso di essere Parte_1
inserito nelle graduatorie d'Istituto e nelle liste GPS come aspirante docente di scuola secondaria di I° grado e di aver lavorato, con contratto a termine, da ultimo, presso l' , esponeva che nell'anno scolastico Controparte_2
2023/2024 aveva parimenti prestato la sua attività lavorativa in favore del
, con un accordo a tempo determinato e RO
sino al termine delle attività didattiche.
Evidenziava che in detta annualità non aveva fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione …, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e i successivi d.p.c.m. adottati in attuazione di tale testo normativo avevano riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
2 Asseriva che la mancata concessione della citata “Carta Elettronica” ai docenti a tempo determinato aveva integrato una palese violazione dell'art. 35 Cost.,
concernente i doveri di cura e di elevazione professionale dei lavoratori da parte dello Stato, dell'art. 282 del D. Lgs n. 297/1994 sull'aggiornamento, quale diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e, in particolare, della clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “1. Per
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sosteneva, ancora, che la legge n. 107/2015, nella parte in cui aveva negato la
Carta docenti al personale a tempo determinato, si era posta in contrasto anche con il nuovo art. 36 del C.C.N.L. Comparto Scuola, che ha sostituito gli artt. 63
e 64 previsti dalla medesima contrattazione collettiva, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con rapporti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Deduceva, altresì, che il mancato riconoscimento della predetta Carta ai lavoratori a termine implicava la violazione dell'art. 14 della Carte dei Diritti
Fondamentali dell'UE, il quale prevede che: “ogni persona ha diritto
all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”. 3 Sottolineava, inoltre, che in caso di supplenze su spezzone orario inferiore al part time al 50%, il beneficio della Carta dev'essere riconosciuto all'insegnante in proporzione al periodo lavorativo svolto, sicché il giudice è tenuto in ogni caso al riconoscimento del beneficio in misura proporzionale alle ore di lavoro assegnate.
Evidenziava, infine, che, in data 23.8.2024, aveva inviato al
[...]
una formale richiesta di riconoscimento del suo diritto RO
a godere dell'importo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 121, della legge n.
107/15, per l'anno scolastico considerato, senza tuttavia ricever riscontro alcuno.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la c.d. Carta docenti, ai sensi dell'art. 1, commi 121 – 124, della legge n. 107/2015,
per l'anno scolastico 2023/2024 e che, per l'effetto, il RO
fosse condannato al pagamento, in suo favore, dell'importo di €
[...]
500,00, mediante accredito dello stesso sulla predetta Carta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
In subordine, previa verifica dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, domandava che l'amministrazione fosse condannata al risarcimento del danno in suo favore per il valore equivalente a quello perduto e pari ad €
500,00.
4 In ogni caso, chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullare o comunque disapplicare, ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, qualsiasi atto e/o provvedimento contrario al riconoscimento del predetto diritto, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 13.1.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il RO
si costituiva in giudizio, ancorchè tardivamente, ed evidenziava l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma del solo procuratore della parte ricorrente, decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è fondato e va, pertanto, accolto. Parte_1
Come già evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente ha agito in giudizio rivendicando il diritto all'attribuzione della c.d. Carta docenti per l'anno scolastico 2023/2024, in cui ha espletato l'attività lavorativa con contratto a termine alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, in relazione al quale,
5 tuttavia, tale beneficio gli era stato negato, sul presupposto che esso spettasse al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Quindi, ai fini di una compiuta disamina della materia sottoposta all'attenzione di questo giudice ed allo scopo di vagliare la fondatezza della pretesa economica de qua, non si può fare a meno di analizzare la normativa che disciplina la fruizione della “Carta docente”, anche alla luce degli autorevoli arresti giurisprudenziali nazionali e comunitari che l'hanno interessata, nonché
delle conclusioni cui la Sezione Lavoro di questo Tribunale è già approdata sulla scorta degli stessi.
In tal senso, l'attenzione va focalizzata sull'art 1, comma 121, della legge n.
107/2015, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master 6 universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Inoltre, il comma 122 del medesimo articolo stabilisce che: “con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia Controparte_4
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
La stessa disposizione, poi, al comma 124, sancisce che: “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle 7 priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_4
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Orbene, la ratio dell'attribuzione e, quindi della fruizione, della carta da parte del docente è stata individuata dal legislatore nella necessità di aggiornamento e formazione dell'educatore per rendere quanto più possibile efficiente l'espletamento della sua professione.
Con tale principio di rango primario mal si concilia quello poi introdotto dall'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015, il quale - al fine di regolamentare l'attribuzione del beneficio de quo - ha previsto la fruizione della carta solo per alcuni docenti e, nello specifico, che: “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
Il assegna la Carta a Controparte_3
ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
scolastiche. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_3
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
[...]
ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_5
[..
[...] trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3
non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_3
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di
9 cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Quindi, nell'ottica della parità di trattamento e proprio secondo tale prospettiva interpretativa, il Supremo Consesso Amministrativo è stato investito della questione afferente alla limitazione soggettiva nell'attribuzione di tale beneficio e, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il richiamato art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 – affermando che fosse illegittima l'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato in esso prevista.
Orbene, secondo il Consiglio di Stato, negando il sussidio ai docenti a tempo determinato, il aveva creato un sistema a “doppia trazione”, ponendo, CP_3
da un lato, gli insegnanti di ruolo - la cui formazione è obbligatoria e viene sostenuta attraverso l'erogazione del beneficio de quo - e, dall'altro, quella dei docenti non di ruolo - per i quali, al contrario, l'attività formativa sembrava non essere necessaria, in quanto si rendeva di fatto impossibile la fruizione da parte loro della carta.
Una simile restrizione nell'attribuzione del beneficio in questione, come poi attentamente rimarcato anche dalla giurisprudenza civile e, di recente, da altri giudici di questa Sezione, collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,
10 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., e si scontra con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Quindi, sotto questo profilo, la normativa primaria istitutiva della carta (art. 1
comma 121 e 124 della legge n. 107/2015) dev'essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata e del suddetto benefico dev'essere consentita la fruizione a tutto il personale docente, indipendentemente dalla temporaneità o definitività del contratto di assunzione.
Ciò non solo in omaggio al principio sancito dal C.d.S. con la pronuncia n.
1842/2022, ma anche sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria, in tema di formazione della classe docente.
Tale impostazione serve, infatti, a dare effettività non solo al diritto alla formazione degli insegnanti, ma anche e soprattutto alla qualità
dell'insegnamento e all'arricchimento del bagaglio culturale degli alunni stessi.
Ancora, al riguardo, il Consiglio di Stato, con la medesima pronuncia innanzi richiamata (n. 1842/2022), ha precisato che: “l'interpretazione dei commi 121
e 124 deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che
11 pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già
ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
L'impostazione dei giudici italiani in materia è stata poi rafforzata e avallata da quella degli organi giurisdizionali sovranazionali, le cui pronunce sono vincolanti per il nostro Stato, in omaggio al principio di cui art. 11 Cost.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del
Trattato sul Funzionamento della Corte Europea.
A tal proposito, la CGUE, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei
500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente,
12 affermando che la: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_3
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_3
un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
13 La Corte di Giustizia UE ha, perciò, affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” dev'essere considerata come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “conformemente all'articolo 1,
comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_3
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_3
dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è
quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha, inoltre, affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal
14 punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro CP_3
a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La stessa Corte ha, ancora, verificato l'inesistenza di una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustificasse la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante: “la nozione di «ragioni oggettive»
richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o,
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi riportata)”.
Dunque, ad avviso dei giudici europei, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza 15 di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41).
La Corte ha aggiunto che: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, in sintonia con i principi sovranazionali appena richiamati, la Corte di
Cassazione si è di recente espressa sull'argomento (con la sentenza del 27
ottobre 2023, n. 29961) e, in particolare, proprio sulla questione oggetto di rinvio pregiudiziale, ex art. 363-bis c.p.c., concernente la spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n.
107 del 2015).
Le regole cristallizzate dal giudice nazionale con tale rilevante pronuncia sono state le seguenti:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31
agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno,
16 ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_3
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
legge n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
legge n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito 17 dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.
civ., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, legge n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quindi, sulla scorta dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione,
nonché dell'orientamento dei giudici europei in materia, l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 dev'essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o - come nel caso di specie - fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, legge n. 124/1999).
18 Va chiarito che il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla S.C., di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato (sul punto, si cfr. la suddetta sentenza della
Cass. Civ. n. 29961/23, secondo cui l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali).
Dunque, non osta al riconoscimento del beneficio l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro, né tantomeno è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio.
Facendo corretta applicazione al caso in esame delle regulae iuris sin qui delineate, al ricorrente, sulla scorta della prova documentale versata in atti,
dev'essere riconosciuto il beneficio della “Carta docenti” per l'annualità
rivendicata (2023/2024).
19 Risulta infatti documentalmente provato che, con riguardo a tale anno scolastico, ha svolto attività di lavoro subordinato, come Parte_1
insegnante, alle dipendenze del convenuto, con continuità e sino al CP_3
termine delle attività didattiche.
Precisamente, risulta che egli ha stipulato un accordo di supplenza, avente efficacia temporale dal 10.11.2023 al 30.6.2024, con sede di lavoro presso l'Istituto G. Marconi di Battipaglia, per diciotto ore settimanali (si veda, in merito,
il contratto di lavoro versato in atti dal ricorrente).
Da ultimo, si precisa che, essendo il docente attualmente iscritto nelle liste GPS
della provincia di Salerno, l'emolumento de quo, relativamente al predetto arco temporale, va a lui riconosciuto mediante adempimento in forma specifica, ossia con accredito della somma sulla relativa Carta.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi esposte diviene, quindi,
l'accoglimento del ricorso, cui conseguono il riconoscimento del diritto del a fruire della “Carta docente” per l'a.s. 2023/2024 e, Pt_1
conseguentemente, la condanna del convenuto al pagamento, in CP_3
favore dello stesso, del relativo importo, pari ad € 500,00, oltre agli interessi legali dal momento della domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite, in virtù dell'ormai consolidato orientamento nazionale e unionale delineatosi in materia, vanno posto interamente a carico del CP_3
20 resistente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 10 del ruolo generale lavoro dell'anno
2025, promosso da nei confronti del Parte_1 RO
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto di Parte_1
all'attribuzione del beneficio economico derivante dalla fruizione della c.d.
“Carta docenti” per l'anno scolastico 2023/2024, condanna il
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al pagamento, in favore dello stesso, della somma RO
di € 500,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n.
107/2015;
2) condanna il resistente al pagamento, in favore del , delle CP_3 Pt_1
spese del giudizio, che liquida in € 321,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 3.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro 21 dott. Romano Gibboni
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