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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6600 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV CIVILE – II Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-10-2025, vertente tra [...
in Roma, in persona del suo Parte_1
amministratore “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giambattista
Vico n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Vecchione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante principale ed appellato incidentale -
e
(P. IVA e C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Latina, Viale Petrarca n. 7, presso lo Controparte_2
studio degli Avv.ti Domenico Bianchi e Manuela Bianchi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
, ved. e Controparte_3 Pt_2 Parte_3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Roma, Circ.ne Gianicolense n. 37, presso lo
[...]
studio degli Avv.ti Luigi Bartoli e Laura Rigoni, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 28, Controparte_4
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende in forza di procura generale “ad lites” a rogito Notar di Treviso del Persona_1
18/12/2014 (rep. n. 186905, racc. n. 30367), nell'interesse dell'Ing. Persona_2
Appellati
e 3
, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Stazione di San Persona_2
Pietro n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fabio De Angelis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
, elettivamente domiciliata a Terracina (LT), Viale della Controparte_5
Vittoria n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Di Girolamo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
, elettivamente domiciliato in Roma, in Piazza Acilia n. 4, presso il CP_6
proprio studio legale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 19, Controparte_4
presso lo studio dell'Avv. Michele Roma, che la rappresenta e difende in forza di procura generale “ad lites” a rogito Notar di Treviso del Persona_1
18/12/2014 (rep. n. 186905, racc. n. 30367);
-Appellanti incidentali ed appellati principali –
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in Parte_1
Roma (nel prosieguo, “ ), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma l' (società appaltatrice), l'Ing. Controparte_7 Persona_2
(Direttore dei lavori) e l'Avv. (anche nella qualità di genitore esercente CP_6 la potestà sulla figlia minore, , nonché i sigg. Controparte_5 [...]
ved. e assumendo che, in CP_3 Pt_2 Parte_4 Parte_3 data 2/5/2011, a seguito della pronunzia di un'ordinanza resa dal Tribunale di Roma, 4
con cui erano state impartite le modalità per l'esecuzione di alcuni lavori nel
Condominio (in attuazione di una precedente ordinanza cautelare dello stesso
Tribunale del 16/19 marzo 2010), aveva stipulato un contratto di appalto con la ditta individuale affinché provvedesse alla Controparte_8
“demolizione del solaio di proprietà dell'Avv. facente parte del CP_6
Condominio” e al suo rifacimento “con tutte le opere conseguenti e correlate”; quale direttore dei lavori, il giudice dell'esecuzione aveva nominato l'Ing. Persona_2 che, in data 24/9/2013, aveva redatto la relazione finale delle opere.
Il Condominio riferiva che, “nel corso dell'autunno del 2014, a distanza di nemmeno un anno dal completamento delle opere”, lo stesso ente si era visto costretto a proporre nei confronti della “ un procedimento per A.T.P., in quanto attraverso il Controparte_9 solaio da costei ricostruito si verificavano “massicce infiltrazioni di acqua che danneggiavano notevolmente sia il locale sottostante, all'epoca di proprietà dell'Avv.
e sia i sottostanti locali adibiti ad officina, locali già di proprietà dell'Avv. Pt_2
e successivamente divenuti di piena proprietà” dei sigg. Pt_2 Controparte_3 ved. e Pt_2 Parte_4 Parte_3
L'esigenza di proporre il procedimento per A.T.P. era scaturita dal fatto che la ditta benché invitata ad intervenire appena si erano verificate le infiltrazioni, si CP_1 era rifiutata di farlo, sicché l'assemblea dei condomini, in occasione della riunione assembleare del 18/12/2014, aveva deliberato “che in difetto di adempimento da parte della ditta si sarebbe proceduto all'esecuzione delle opere necessarie in danno della medesima”.
Quindi, all'esito dell'A.T.P., era emerso che attraverso il solaio penetrava acqua e che l'infiltrazione era da imputarsi ad una cattiva esecuzione delle opere e, in particolare, al mancato intervento su alcune zone dei bocchettoni e, comunque, ad un'insufficiente tenuta della guaina di impermeabilizzazione del solaio, inconvenienti a cui si sarebbe potuto porre rimedi0 solo con una nuova impermeabilizzazione del solaio.
Pertanto, il Condominio aveva deciso di procedere per l'esecuzione dei lavori in danno della ditta aggiudicandoli, dapprima, alla ditta che CP_1 Controparte_10 poi aveva rinunziato, e successivamente alla “contro un Controparte_11 corrispettivo di Euro 30.358,53 + IVA”, affidando la direzione dei lavori all'Ing.
Persona_3 5
Ciò premesso, nel ritenere che nel caso di specie fosse ravvisabile una responsabilità contrattuale sia dell' per aver eseguito le opere “per le quali era Controparte_7 dovuta la garanzia decennale di cui all'art. 1669 c.c.”, sia all'occorrenza dell'Ing.
(direttore dei lavori), che non aveva provveduto ad effettuare una Persona_2 prova di allagamento prima di considerare conclusi i lavori, il aveva deciso Parte_1 di convenire in giudizio i predetti per essere risarcito di tutte le spese e di tutti i danni sofferti, e segnatamente:
1) per il “costo delle opere come da preventivo della ditta , pari Controparte_11 ad Euro 33.394,38 (comprensivo di IVA al 10%), o ad altra somma minore e minore che fosse risultata dovuta;
2) per il compenso che sarebbe stato erogato all'Ing. (in qualità di Persona_3
Direttore dei lavori), come risultante in corso di causa (“presumibilmente Euro
4.553,80 + Cassa ed Iva”);
3) per il compenso spettante al C.T.U., Ing. nominato nel Persona_4 procedimento di A.T.P., già versato dal nella misura di Euro 3.151,45, oltre Parte_1 accessori di legge;
4) per le spese e i compensi sostenuti per l'A.T.P., come da preavviso dell'Avv.
Vecchione;
5) per i “danni da inagibilità dei locali di proprietà (…) di Parte_5 competenza dei suddetti nella misura che [sarebbe stata] accertata in corso di causa con decorrenza alla data di presunta ultimazione dei lavori (ottobre 2013) fino al compimento delle opere di rifacimento ora commissionate”.
In ogni caso, poi, il Condominio riteneva “opportuno” che al presente giudizio prendessero parte anche i condomini nella sua veste di proprietario e CP_6 di genitore esercente la proprietà sulla minore e i sigg. Controparte_5 [...]
ved. e tanto da convenirli in CP_3 Pt_2 Pt_4 Parte_3 giudizio.
Costituitisi in giudizio, l e l'ing. contestavano le asserzioni Controparte_7 Per_2 del Condominio, chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa la Controparte_4
presso cui entrambi erano assicurati per i danni connessi all'esercizio delle loro
[...] attività professionali;
autorizzata dal giudicante la chiamata in causa, si costituiva la che, in riferimento alla posizione dell'Ing. eccepiva la Controparte_4 Per_2 prescrizione del diritto alla copertura assicurativa per l'avvenuto decorso del termine di 6
cui all'art. 2952, comma 3, c.p.c., e in riferimento alla posizione dell' Controparte_7 sosteneva l'inoperatività della polizza.
Costituitisi in giudizio, l'Avv. (in proprio e nella qualità), ed i sigg. CP_6
ved. ed i sigg. ed Controparte_3 Pt_2 Pt_4 Parte_3 contestavano le asserzioni del Condominio, articolando delle domande risarcitorie in via riconvenzionale.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
4037/20, in parziale accoglimento della domanda proposta dal , Parte_1 condannava l' e l'Ing. in solido tra loro, a Controparte_7 Persona_2 corrispondere al a titolo risarcitorio, la somma di Euro 157,57, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata annualmente, dichiarando la CP_4 CP_4 obbligata a tenere indenne l' da quanto tenuta a versare in
[...] Controparte_7 forza della pronunzia, con l'osservanza di una franchigia di Euro 250,00; inoltre il giudicante regolava le spese processuali in ragione dei rispettivi margini di soccombenza delle parti, compensando integralmente le spese tra il e i Parte_1 singoli condomini.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver ravvisato che l'inizio del processo eziologico dei danni era da ravvisarsi nell'inottemperanza del alla condanna ex art. Parte_1
2058 c.c. impartita nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Roma con sentenza n.
8779/1998 (con cui l'ente era stato condannato ad eseguire le opere indispensabili per eliminare le infiltrazioni di acqua), evidenziava che a tale specifica omissione erano poi seguite anche le condotte omissive delle imprese chiamate all'esecuzione di detti lavori, viziate da negligenza, imprudenza o imperizia, sicché “proprio la condotta omissiva del
e le successive conseguenze [avevano] causato l'intervento delle varie Parte_1 imprese edili”, con la conseguenza che “in assenza della condotta del non Parte_1 si sarebbero verificati gli eventi dannosi in esame”; quindi, il giudicante, dopo aver evidenziato il lungo tempo intercorso tra la pronunzia della sentenza n. 8799/1998 e l'inizio dei lavori (avvenuto solo nel 2009), dalle cui modalità di esecuzione non corrette erano derivate ulteriori conseguenze negative, riteneva di poter ravvisare una responsabilità del Condominio nella misura della metà del danno, ascrivendo l'ulteriore metà alle condotte tenute dalle imprese che si erano succedute nell'esecuzione dei lavori e, tra esse, dell' Controparte_7 7
Pertanto, dopo aver acquisito la C.T.U. espletata dall'Ing. in altro Persona_5 procedimento risarcitorio azionato dai sigg. (in proprio e nella CP_6 qualità), dalla sig.ra ved. e dai sigg. e Controparte_3 Pt_2 Pt_4 Parte_3 nei confronti del della sig.ra e delle imprese
[...] Parte_1 CP_12 succedutesi nel tempo nell'esecuzione dei lavori l Controparte_13 Controparte_7
e la , oltre che della il Tribunale riteneva di aderire alle CP_14 Controparte_4 conclusioni espresse nell'elaborato peritale, anche in riferimento alla specificazione dell'apporto causale di ciascuna delle imprese edili alla verificazione dei danni, arrivando così ad attribuire a una responsabilità nella misura del 80% Controparte_13
e, riguardo alla nella misura del 10% per ciascuna. Controparte_15
Infine, dopo aver sostenuto la natura extracontrattuale dell'azione di cui all'art. 1669
c.c., e dopo aver evidenziato che il vincolo di solidarietà fra l'appaltatore ed il direttore dei lavori (oltre che del progettista) trovava fondamento nel principio posto dall'art. 2055 c.c., il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo dell'Ing. sollevata dalla reputando invece infondata Per_2 Controparte_4
l'eccezione sollevata da quest'ultima in riferimento alla polizza stipulata dall'
[...]
sul rilievo che il danneggiato, ex art. 2058 c.c., ha comunque la facoltà di CP_7 chiedere la reintegrazione in forma specifica, ove possibile.
Pertanto, nel rilevare, riguardo al “quantum debeatur”, che in atti era presente solo la copia del decreto con cui, in sede di A.T.P., erano stati liquidati (e posti a carico del i compensi in favore dell'Ing. (pari ad Euro 3.998,55, Parte_1 Persona_4 compresi gli accessori), mentre non risultavano provate le altre spese dedotte, “stante
l'assenza tra gli atti di causa della documentazione relativa”, il Tribunale condannava la e l'Ing. nella sua qualità di Direttore dei lavori, a Controparte_7 Per_2 versare al la somma di Euro 157,57 (pari al 5% dell'importo del danno Parte_1 accertato).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva appello avverso Parte_1 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Dopo aver ricostruito tutti gli antecedenti di causa, e dopo aver “rilevato che nella fattispecie si ravvisava una chiara responsabilità contrattuale della ditta CP_1 che avrebbe dovuto onorare quanto meno la sua garanzia decennale di cui all'art.
1669 c.c. ed all'occorrenza del direttore dei lavori Ing. , il Persona_2
con un primo motivo di censura, sosteneva l'erroneità della decisione Parte_1 8
laddove aveva ritenuto che nel caso di specie fosse stata formulata una richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi, invece, di danno
“conseguente ad inadempimento contrattuale dovuto ex art. 1223 c.c. del tutto svincolato, quanto alla causa, dai precedenti lontani eventi eventualmente imputabili al , risalenti all'anno 1998; pertanto, nell'evidenziare che tra l'ultimazione Parte_1 dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione effettuati dalla ditta ed il CP_1 manifestarsi delle nuove infiltrazioni erano trascorsi ben 13 mesi, il Parte_1 sosteneva che oramai fosse intervenuto un lasso temporale tale da interrompere qualsiasi nesso causale con la pretesa colpa dell'ente, “risalente al lontanissimo 1998”.
Ne conseguiva che la decisione avrebbe dovuto essere corretta laddove aveva limitato
“al solo 50% il risarcimento dovuto al e specificamente al 5% quello a Parte_1 carico della , in quanto i danni da essa provocati, al contrario, Controparte_9 avrebbero dovuto essere posti, almeno per la parte che aveva riguardato il Parte_1 interamente a carico della predetta.
Inoltre, con un secondo motivo di appello, il lamentava la “erronea Parte_1 insufficiente quantificazione del danno”, a causa del mancato esame e/o della non corretta valutazione delle prove documentali (non contestate dalle parti) e del mancato esame degli esiti del pregresso accertamento tecnico preventivo.
In particolare, in riferimento all'affermata mancata dimostrazione dell'importo di Euro
33.394,38, che si sarebbe dovuto corrispondere alla per il rifacimento CP_11 del manto di impermeabilizzazione in precedenza malamente eseguito dalla
[...]
il Condominio sosteneva che esso era “documentato da un preventivo di CP_9 spesa prodotto tempestivamente e ritualmente agli atti di causa unitamente all'atto di citazione e avverso il quale non [era] stata mossa alcuna contestazione” né dalla
[...] né dalla così come non era stata oggetto di CP_9 Controparte_4 contestazione neanche la delibera condominiale del 14 novembre 2016, con cui era stata approvata la “spesa di Euro 30.358,53 portata dal preventivo”; ne conseguiva che, ai sensi del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., il doveva ritenersi Parte_1 esentato dal dover produrre ulteriori elementi probatori al riguardo.
Analogo ragionamento, poi, doveva valere anche per gli altri documenti prodotti dal aventi ad oggetto il compenso dovuto all'Ing. l'onorario Parte_1 Persona_3 dovuto al proprio difensore per l'assistenza legale prestata in occasione dell'A.T.P. e il compenso dovuto all'Ing. Per_4 9
In ogni caso, poi, anche a voler prescindere dalla documentazione prodotta, vi era che,
a norma del nuovo testo dell'art. 696 c.p.c., in occasione di tali indagini era stato chiesto ed ottenuto che il C.T.U. (ing. procedesse anche alla stima dei danni, e Per_4 che in tale sede costui, nel contraddittorio delle parti, aveva risposto che essi si sarebbero potuti quantificare in Euro 13.500,00 più IVA, oltre al danno provocato al sottostante locale di proprietà dell'Avv. non potuto quantificare per il rifiuto Pt_2 di quest'ultimo a consentire l'accesso agli ambienti.
Ne conseguiva che i danni subiti dal avrebbero dovuto quantificarsi Parte_1 almeno nella suddetta misura, mentre quelli spettanti ai proprietari degli immobili sottostanti il Tribunale avrebbe ben potuto determinarli, ponendoli a carico della
[...]
quantomeno in ragione del lasso temporale intercorso tra la data di CP_9 manifestazione delle nuove infiltrazioni (novembre 2014) e il momento della loro eliminazione da parte della (giugno 2017), pari a 30 mesi. Controparte_11
Infine, con un ultimo motivo di appello, il lamentava la mancata Parte_1 ammissione, da parte del giudicante di prime cure, della C.T.U. richiesta, per il cui diniego non era stata neanche fornita adeguata motivazione.
Pertanto il concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con Parte_1 vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria insisteva, ove ritenuto necessario, per l'espletamento della C.T.U..
Costituitisi a mezzo di distinti difensori, la (già Controparte_1 Controparte_16
), i sigg. ved. i sigg. e
[...] Controparte_3 Pt_2 Parte_3 [...]
e la (in relazione alla posizione dell'Ing. , si Parte_4 Controparte_4 Per_2 limitavano a resistere, eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto dal e, comunque, chiedendone il rigetto a causa della sua palese infondatezza;
Parte_1 il tutto con vittoria delle spese del grado.
Inoltre si costituivano in giudizio, a mezzo di distinti difensori, anche l'Ing.
[...]
la (in relazione alla posizione della e Per_2 Controparte_4 Controparte_1
l'Avv. anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà sulla CP_6 figlia minore i quali non si limitavano solo a resistere, ma a Controparte_5 loro volta proponevano altrettanti appelli incidentali, chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dei rispettivi gravami (per solo Controparte_4 condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale del , la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza per quanto di ragione. 10
L'Ing. dopo aver espressamente rinunziato ad impugnare il capo della Per_2 sentenza con cui era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del suo diritto ad essere manlevato, in qualità di Direttore dei lavori, dalla lamentava Controparte_4
l'erronea applicazione degli artt. 1669 c.c. e dell'art. 2055 c.c. in riferimento al ritenuto concorso di responsabilità nel fatto dannoso;
in particolare, dopo aver evidenziato che egli non era stato evocato nel procedimento di A.T.P. (sicché non aveva potuto partecipare alle relative operazioni peritali), all'esito del quale, comunque, il Direttore dei lavori non era stato ritenuto dal C.T.U. corresponsabile dei danni, l'Ing. si Per_2 doleva del fatto che il Tribunale lo avesse ritenuto corresponsabile dell'accaduto esclusivamente sulla base del mancato esperimento della “prova di allagamento” del solaio che, comunque, a suo dire, alla luce dei mesi trascorsi dall'effettuazione dei lavori, non sarebbe stata in grado di evidenziare le infiltrazioni poi intervenute, senza tenere conto non solo dei copiosi fenomeni atmosferici succedutisi in tale lasso temporale, ma anche del contegno ostativo osservato dall'Avv. che CP_6 aveva impedito di accedere al suo sottostante appartamento.
Pertanto, dopo aver sostenuto di aver posto in essere tutte le attività connesse alla sua posizione di Direttore dei lavori, e dopo aver evidenziato la mancata pronunzia del
Tribunale sulle richieste istruttorie da lui avanzate, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale del e, in accoglimento del proprio appello Parte_1 incidentale, che fosse dichiarata la sua estraneità nell'accaduto, con vittoria di spese di lite. In via istruttoria, insisteva per l'accoglimento delle richieste di prova testimoniale e espletamento di apposita C.T.U., già articolate in primo grado.
La invece, con il proprio gravame incidentale condizionato, Controparte_4 lamentava l'avvenuto rigetto dell'eccezione secondo cui i lavori resisi necessari per correggere i vizi delle pregresse opere realizzate dalla non potevano Controparte_1 godere della copertura offerta dalla polizza assicurativa n. 301764207, che aveva ad oggetto solo i danni generati dalla nell'esecuzione dei lavori e Controparte_1 comportanti “distruzione” o “deterioramento”, e non i semplici errori in cui essa fosse potuta incorrere nel loro svolgimento.
Infine l'Avv. anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà CP_6 sulla figlia minore, dopo aver contestato l'assunto del secondo cui il lasso Parte_1 temporale intercorso tra lo svolgimento dei lavori effettuati dalla e Controparte_1
l'insorgenza delle infiltrazioni sarebbe stato tale da interrompere il nesso di causalità 11
con la condotta omissiva del in via incidentale si doleva dell'asserita Parte_1 omessa pronunzia del Tribunale “sulla totalità delle domande” da lui proposte in primo grado, sostenendo, peraltro, di non aver “articolato in primo grado alcuna domanda riconvenzionale”, come evincibile dalle conclusioni da lui rassegnate, con le quali, dopo aver preliminarmente chiesto la declaratoria della carenza della sua legittimazione passiva (oltre che della di lui figlia e dei sigg. ed Controparte_3 Parte_4
, aveva chiesto che fosse dichiarata “la completa corresponsabilità Controparte_17 della parte attrice negli eventi per cui è causa ed eventualmente condannarla in solido con le parti convenute e Ing. al risarcimento del danno Controparte_9 Per_2 causato alle parti intervenienti”; inoltre, sempre in occasione della rassegna delle conclusioni, l'Avv. aveva anche chiesto che fosse accertato “che la causa Pt_2 principale della mancata corretta esecuzione delle opere” oggetto di causa era da addebitare principalmente “alla completa erroneità del progetto redatto dal
a mezzo dell'Ing. ed imposto alle altre parti del giudizio, Parte_1 Per_6 proprio perché l'Ordinanza possessoria non potesse essere correttamente eseguita”, nonché che il capitolato dei lavori redatto dal a mezzo dello stesso Parte_1
Ingegnere, non aveva previsto tutte le opere disposte con detta ordinanza, sicché non vi era mai stata l'intenzione del di provvedere alla sua esecuzione, con Parte_1 conseguente trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica e, eventualmente, alle “Autorità disciplinari competenti”. Il tutto con condanna delle
“parti responsabili al risarcimento del danno nei confronti degli intervenienti ai sensi degli art. 88 e 96 c.p.c.”, e con vittoria di spese processuali.
Pertanto, l'Avv. anche nella qualità, concludeva chiedendo il rigetto Pt_2 dell'appello principale e, in via incidentale, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria di spese processuali. In via istruttoria, insisteva per l'accoglimento delle istanze già articolate in primo grado.
Nel corso del giudizio, con comparsa datata 30/10/2023, la sig.ra Controparte_5
“medio tempore” divenuta maggiorenne, si costituiva in giudizio a mezzo di
[...] nuovo difensore, facendo proprie tutte le argomentazioni difensive già espletate dal proprio genitore.
In data 6/10/2025, in aggiunta alle note conclusive, depositava Controparte_4 copia della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7081/24, pubblicata il
12/11/2014, con la quale erano stati rigettati tutti gli appelli proposti dalle odierne parti 12
processuali (e da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_13
10502/19 che, pronunziando sulle responsabilità connesse al crollo parziale del solaio dell'appartamento dell'Avv. e sui successivi interventi effettuati per Pt_2
l'eliminazione dei danni, aveva: 1) condannato in solido il Parte_1 CP_13
e l'impresa individuale al risarcimento dei danni in favore
[...] Controparte_2 dell'Avv. della minore e dei sigg. Pt_2 Controparte_5 Controparte_3
e dichiarando la responsabilità del Parte_3 Parte_4 Parte_1 nella misura del 50%, de nella misura del 40% e dell'impresa Controparte_13 individuale nella misura del 5%; 2) rigettato la domanda di garanzia Controparte_2 svolta dal nei confronti di 3) in accoglimento delle Parte_1 Controparte_18 ulteriori domande di garanzia, dichiarato la obbligata a tenere Controparte_4 indenne e l' dalla condanna al Controparte_13 Controparte_16 pagamento del risarcimento del danno.
All'udienza del 17/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo motivo di doglianza dell'appello principale, con il quale il ha Parte_1 lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale, equivocando sull'oggetto della causa, non si era avveduto che tra l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione effettuati dalla ditta ed il manifestarsi CP_1 delle nuove infiltrazioni erano trascorsi ben 13 mesi, sicché oramai non era più configurabile la presenza di alcun nesso di causalità con il contegno omissivo osservato dal nel “lontanissimo 1998”, dev'essere disatteso. Parte_1
Infatti, dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7081/24 che, nel giudizio recante il n. R.G. 4145/19, ha confermato “in toto” la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 10502/19, emerge che la quasi totalità delle questioni sostanziali sottostanti la controversia che ne occupa hanno già formato oggetto di valutazione, trovando analitica ed esauriente risposta.
In particolare, in relazione al nesso di causalità intercorrente tra la condotta omissiva originariamente serbata dal per l'esecuzione della sentenza n. 8779/1998 Parte_1 13
del Giudice di pace di Roma e dei successivi provvedimenti cautelari, emessi in data
16/3/2010 (danno temuto) e 11/3/2014 (ordinanza possessoria, poi confermata in sede di reclamo), le condotte delle ditte intervenute per l'esecuzione dei lavori sul lastrico solare e i danni verificatisi, si rileva che il C.T.U. nominato in primo grado (Ing.
, rispondendo al quesito volto ad accertare l'esistenza dei danni Persona_5 lamentati e ad individuare se essi derivassero dal lastrico solare e se fossero connessi agli interventi operati nel tempo dalle ditte che si erano avvicendate nell'esecuzione dei lavori, ebbe modo di dichiarare che le cause dei danni, visivamente riscontrate in occasione dei vari sopralluoghi, erano senz'altro riconducibili ai pregressi interventi effettuati da tali ditte anche se, al momento delle indagini peritali, le infiltrazioni non risultavano più attive, salvo che per una porzione limitata del soffitto, laddove era stato effettuato un ultimo allagamento, in corrispondenza dell'intorno di un bocchettone di scarico.
In ragione di ciò, sia il Tribunale, sia la Corte di Appello, facendo applicazione del principio della c.d. “causalità adeguata”, operando una valutazione “ex ante” (e, cioè, un giudizio di prognosi postuma alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento), hanno concluso affermando che, nel caso di specie, all'inizio del processo eziologico doveva necessariamente porsi la condotta inadempiente serbata dal in relazione alla condanna inflittagli ex art. 2058 c.c., volta all'esecuzione Parte_1 delle opere indispensabili per eliminare le lamentate infiltrazioni;
la protrazione di detto contegno omissivo, poi, aveva determinato anche l'intervento delle varie imprese edili succedutesi nel tempo per provvedere all'esecuzione di tali lavori, le cui condotte, di natura commissiva, erano state anch'esse caratterizzate da negligenza, imprudenza o imperizia. Il tutto con la conseguenza che, ove non fosse venuta ad esistenza la condotta omissiva del dalla quale avevano tratto la genesi anche le successive Parte_1 condotte osservate dalle singole imprese edili, non si sarebbero verificati i successivi eventi dannosi, sicché neanche il Condominio poteva andare esente da responsabilità.
Tali conclusioni debbono ritenersi del tutto condivisibili anche da questo Collegio, perché suffragate da dovizia di argomentazioni tecniche e scientifiche e perché rese in applicazione di principi giuridici oramai consolidati nei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, che questa Corte ritiene di dover pienamente condividere.
Sul piano, poi, dell'entità dei singoli apporti causali forniti per la verificazione degli eventi dannosi, anche in questo caso debbono essere condivise le valutazioni operate 14
dal C.T.U., che ha ravvisato una responsabilità del Condominio nella causazione del danno nella misura della metà, suddividendo, poi, nell'ambito della residua metà, la responsabilità in capo a nella percentuale dell'80%, in capo Controparte_13 all' nella percentuale del 10% e in capo alla in Controparte_16 CP_11 quella del 10%.
Per quanto concerne il margine di responsabilità ascritto alla Impresa individuale va condivisa anche la valutazione per cui esso non può che essere CP_1 solidalmente esteso anche all'Ing. il quale, nell'occasione, aveva Persona_2 assunto l'incarico di Direttore dei lavori.
Infatti, se è vero che il Direttore dei lavori è obbligato a far sì che l'opera commissionata all'appaltatore sia conforme al progetto approvato, è altresì vero che egli è comunque tenuto a porre in essere tutto quello che sia tecnicamente possibile con il ruolo assunto per accertare -tra l'altro- la correttezza tecnica delle opere eseguite.
Ciò premesso, essendosi trattato, nella specie, di realizzare delle opere di
(re)impermeabilizzazione del solaio, l'Ing. nella qualità, era quindi tenuto ad Per_2 effettuare adeguate prove di tenuta della nuova impermeabilizzazione e, tra esse, la c.d.
“prova di allagamento”, costituente la modalità più adeguata e, al contempo, più semplice per poter verificare la correttezza e la “tenuta” delle lavorazioni effettuate. Il che, per esplicita ammissione dello stesso professionista, non venne effettuato.
L'incidenza di tale obiettiva carenza, inoltre, non può essere emendata dal fatto che dopo la conclusione di siffatti lavori si siano verificate copiose precipitazioni atmosferiche, tenuto conto dei pochi mesi intercorsi tra la loro conclusione (estate del
2013) e la verificazione delle nuove infiltrazioni (autunno del 2014), circostanza che induce a ritenere che i lavori effettuati dalla Impresa Individuale (oggi Controparte_2
non fossero stati effettuati a regola d'arte (e ciò indipendentemente dal Controparte_1 mancato espletamento delle prove termografiche al di sotto del solaio a causa del rifiuto dell'Avv. comportamento cui, per le ragioni appena espresse, non può Pt_2 riconoscersi un effetto di concausa nella produzione dell'evento).
In ragione di ciò dev'essere disattesa sia la richiesta di prova testimoniale, sia la richiesta di C.T.U. nuovamente formulate dall'Ing. perché inconferenti, con Per_2 il conseguente rigetto del relativo appello incidentale.
Analogamente, poi, debbono essere disattesi anche il secondo ed il terzo motivo di censura dell'appello principale. 15
Infatti, riguardo alla pretesa “erronea insufficiente quantificazione del danno” sofferto dal determinata dall'asserito mancato esame e/o non corretta valutazione Parte_1 delle prove documentali e delle risultanze dell'A.T.P., si osserva che, come correttamente ritenuto dal giudicante di prime cure, sia il preventivo di spesa prodotto dal (redatto dalla in vista dell'esecuzione dei lavori), Parte_1 Controparte_11 sia la delibera condominiale del 14 novembre 2016 (con cui l'assemblea si limitò ad approvare la “spesa di Euro 30.358,53 portata dal preventivo”), sono privi di rilevanza probatoria, tenuto conto che non sono in grado di dimostrare l'avvenuto esborso, da parte dell'ente di fatto, del relativo importo.
Inoltre, alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che l'Ing. in occasione Per_4 dell'espletamento dell'A.T.P., avesse stimato i danni cagionati dalle recenti infiltrazioni in Euro 13.500,00 più IVA, in quanto non solo il nominato C.T.U. aveva espressamente dichiarato di non aver potuto prendere visione dei locali in cui si erano verificate le nuove infiltrazioni, di talché non aveva potuto individuarne oggettivamente le cause e, di conseguenza, quantificarne i costi, ma l'importo di Euro 13.500,00 più IVA venne solo ipotizzato per il caso in cui fosse stata verificata in concreto l'eventualità, definita
“asettica”, i cui le infiltrazioni fossero dipese “da “generici” vizi (non verificati né attualmente verificabili) dell'impermeabilizzazione”, e non da altre cause (quali, ad esempio, l'occlusione delle linee di scarico).
Identiche considerazioni, poi, valgono anche per gli altri documenti prodotti dal aventi ad oggetto il compenso dovuto all'Ing. e l'onorario Parte_1 Persona_3 dovuto al proprio difensore per l'assistenza legale prestata in occasione dell'A.T.P., in relazione ai quali non è stata prodotta adeguata documentazione a supporto.
Infine, riguardo al mancato accoglimento dell'istanza volta all'espletamento di una
C.T.U., si osserva che la stessa, anche alla luce del contenuto della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7081/24, si rivelerebbe del tutto inutile per quanto concerne l'accertamento delle responsabilità, mentre sarebbe del tutto esplorativa in ordine alla quantificazione dei danni, soprattutto a distanza di numerosi anni dagli ultimi interventi.
Ne consegue che l'appello principale, totalmente infondato, non può che essere respinto.
Infine, debbono essere disattesi anche gli appelli incidentali proposti dall'Avv. dalla di lui figlia, sig.ra e dalla Pt_2 Controparte_5 Controparte_19
[...] [...]
(con riferimento alla propria condanna a tenere indenne l'Impresa individuale
[...]
in virtù della polizza n. 301764207). Controparte_2
In ordine al gravame proposto dall'Avv. ed alla sig.ra Pt_2 Controparte_5 si osserva che, benché nell'atto di intervento nel giudizio di primo grado non
[...] fosse stato fatto espresso riferimento alla formulazione di domande in via riconvenzionale, nella realtà dei fatti esse vennero proposte, come comprovato dal fatto che, a fronte delle domande proposte in via principale dal i predetti, dopo Parte_1 aver eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, non si limitarono solo a chiederne il rigetto, ma chiesero espressamente, nel merito, che fosse accertata la corresponsabilità del per gli eventi oggetto di causa, con la eventuale sua Parte_1 condanna, in solido con la e l'Ing. Controparte_20 Persona_2 al risarcimento del danno “causato alle parti intervenienti”; il tutto con la declaratoria
“che la causa principale della mancata corretta esecuzione delle opere” era
“principalmente da imputarsi alla completa erroneità del progetto redatto dal
Condominio a mezzo dell'Ing. , e che il capitolato da costui redatto non Per_6 aveva previsto tutte le opere già disposte giudizialmente. A ciò, poi, aveva fatto da corredo anche la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e agli organi disciplinari competenti, nonché la richiesta di condanna delle “parti responsabili” al risarcimento del danno in favore degli intervenienti “ai sensi degli artt.
88 e 96 c.p.c.”.
E' evidente che tali richieste, in larga parte di natura risarcitoria, che affondavano le loro radici nel titolo della causa introdotta dal e attraverso le quali i Parte_1 convenuti non si erano solo limitati a chiedere il rigetto della domanda principale, ma avevano anche chiesto al giudicante l'emanazione di un provvedimento a loro favorevole, autonomamente attributivo di una determinata utilità, non potevano che essere qualificate come riconvenzionali e, quindi, avrebbero dovuto essere proposte nel rispetto dei termini posti dall'art. 167, comma 2, del codice di procedura civile;
il che non risulta essere avvenuto, in quanto è documentato che l'Avv. e la di CP_6 lui figlia si costituirono in via telematica solo nel corso del giudizio di primo grado
(precisamente in data 8/1/2018).
Per quanto concerne, poi, la richiesta di modifica della statuizione di compensazione delle spese processuali di primo grado adottata dal Tribunale tra il e l'Avv. Parte_1
e la sig.ra che, a dire degli appellanti incidentali, Pt_2 Controparte_5 non sarebbe stata giustificata stante l'avvenuta formulazione di una domanda 17
risarcitoria, è appena il caso di rilevare che, come correttamente osservato dal giudicante di prime cure, il non formulò mai una domanda in tal senso nei Parte_1 confronti di costoro ma, pur non essendo legittimato, ne formulò una a loro favore avverso l' e l'Ing. sicché tecnicamente Controparte_16 Per_2 non si è mai verificata una soccombenza del nei confronti né dell'Avv. Parte_1 né della di lui figlia;
il che giustifica pienamente la disposta compensazione Pt_2 delle spese tra i medesimi.
In ordine, poi, all'asserita violazione, da parte del difensore del del dovere Parte_1 di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per rilevare l'avvenuta violazione di tali doveri, non potendosi ravvisare dagli atti del presente procedimento comportamenti in tal senso.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta avente ad oggetto la condanna del Parte_1
(e delle altre “parti responsabili”) al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., la stessa dev'essere rigettata per assoluto difetto di prova.
Da ultimo, è appena il caso di rilevare che ogni richiesta avente ad oggetto l'affermazione dell'asserita “erroneità del progetto redatto dal a mezzo Parte_1 dell'Ing. deve ritenersi superata e, comunque, assorbita dal contenuto della Per_6 sentenza n. 7081/24 della Corte di Appello di Roma.
Per quanto concerne, infine, l'appello incidentale della proposto Controparte_4 in via meramente condizionata, esso resta assorbito nell'avvenuto rigetto dell'appello principale del Parte_1
Da quanto premesso deriva che sia l'appello principale, sia gli appelli incidentali, debbono essere rigettati.
Per quanto concerne le spese del grado di appello, stante la reciproca soccombenza, si ritiene di disporne la compensazione tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, oltre che tra i predetti ed i sigg. ved. Controparte_3 Pt_2 [...]
e nei cui confronti non è stata concretamente coltivata Parte_4 Parte_3 alcuna domanda;
invece, stante la soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico del Condominio e debbono essere liquidate in favore della Controparte_4
(relativamente alla difesa sostenuta nei confronti del Condominio) e della CP_1
facendo applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. n. 55/2014 per le cause
[...] di valore ricompreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, ad eccezione della voce
“trattazione/istruttoria”, che viene liquidata in misura minima. 18
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dal Parte_1
, in Roma, nei confronti della individuale (oggi
[...] CP_7 Controparte_2
, della di , Controparte_1 Controparte_4 Persona_2 CP_6
ved. e Controparte_5 Controparte_3 Pt_2 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4037/20, nonché Parte_3 sugli appelli incidentali proposti, rispettivamente, da Persona_2 CP_6
, e dalla avverso la stessa
[...] Controparte_5 Controparte_4 sentenza, così statuisce: rigetta l'appello principale;
rigetta gli appelli incidentali proposti dal e da Persona_2 CP_6
Controparte_5 dichiara assorbito nella decisione l'appello incidentale proposto dalla Controparte_4
[...] condanna il in Roma, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1
e della delle spese del grado d'appello, che Controparte_1 Controparte_4 vengono liquidate, in favore di ciascuno di essi, in Euro 8.469,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
compensa le spese del grado di appello tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali;
compensa altresì le spese del grado di appello tra l'appellante principale e CP_3
ved. e;
[...] Pt_2 Parte_4 Parte_3 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore 19
importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 17-10-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV CIVILE – II Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-10-2025, vertente tra [...
in Roma, in persona del suo Parte_1
amministratore “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giambattista
Vico n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Vecchione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante principale ed appellato incidentale -
e
(P. IVA e C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Latina, Viale Petrarca n. 7, presso lo Controparte_2
studio degli Avv.ti Domenico Bianchi e Manuela Bianchi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
, ved. e Controparte_3 Pt_2 Parte_3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Roma, Circ.ne Gianicolense n. 37, presso lo
[...]
studio degli Avv.ti Luigi Bartoli e Laura Rigoni, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 28, Controparte_4
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende in forza di procura generale “ad lites” a rogito Notar di Treviso del Persona_1
18/12/2014 (rep. n. 186905, racc. n. 30367), nell'interesse dell'Ing. Persona_2
Appellati
e 3
, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Stazione di San Persona_2
Pietro n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fabio De Angelis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
, elettivamente domiciliata a Terracina (LT), Viale della Controparte_5
Vittoria n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Di Girolamo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
, elettivamente domiciliato in Roma, in Piazza Acilia n. 4, presso il CP_6
proprio studio legale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 19, Controparte_4
presso lo studio dell'Avv. Michele Roma, che la rappresenta e difende in forza di procura generale “ad lites” a rogito Notar di Treviso del Persona_1
18/12/2014 (rep. n. 186905, racc. n. 30367);
-Appellanti incidentali ed appellati principali –
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in Parte_1
Roma (nel prosieguo, “ ), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma l' (società appaltatrice), l'Ing. Controparte_7 Persona_2
(Direttore dei lavori) e l'Avv. (anche nella qualità di genitore esercente CP_6 la potestà sulla figlia minore, , nonché i sigg. Controparte_5 [...]
ved. e assumendo che, in CP_3 Pt_2 Parte_4 Parte_3 data 2/5/2011, a seguito della pronunzia di un'ordinanza resa dal Tribunale di Roma, 4
con cui erano state impartite le modalità per l'esecuzione di alcuni lavori nel
Condominio (in attuazione di una precedente ordinanza cautelare dello stesso
Tribunale del 16/19 marzo 2010), aveva stipulato un contratto di appalto con la ditta individuale affinché provvedesse alla Controparte_8
“demolizione del solaio di proprietà dell'Avv. facente parte del CP_6
Condominio” e al suo rifacimento “con tutte le opere conseguenti e correlate”; quale direttore dei lavori, il giudice dell'esecuzione aveva nominato l'Ing. Persona_2 che, in data 24/9/2013, aveva redatto la relazione finale delle opere.
Il Condominio riferiva che, “nel corso dell'autunno del 2014, a distanza di nemmeno un anno dal completamento delle opere”, lo stesso ente si era visto costretto a proporre nei confronti della “ un procedimento per A.T.P., in quanto attraverso il Controparte_9 solaio da costei ricostruito si verificavano “massicce infiltrazioni di acqua che danneggiavano notevolmente sia il locale sottostante, all'epoca di proprietà dell'Avv.
e sia i sottostanti locali adibiti ad officina, locali già di proprietà dell'Avv. Pt_2
e successivamente divenuti di piena proprietà” dei sigg. Pt_2 Controparte_3 ved. e Pt_2 Parte_4 Parte_3
L'esigenza di proporre il procedimento per A.T.P. era scaturita dal fatto che la ditta benché invitata ad intervenire appena si erano verificate le infiltrazioni, si CP_1 era rifiutata di farlo, sicché l'assemblea dei condomini, in occasione della riunione assembleare del 18/12/2014, aveva deliberato “che in difetto di adempimento da parte della ditta si sarebbe proceduto all'esecuzione delle opere necessarie in danno della medesima”.
Quindi, all'esito dell'A.T.P., era emerso che attraverso il solaio penetrava acqua e che l'infiltrazione era da imputarsi ad una cattiva esecuzione delle opere e, in particolare, al mancato intervento su alcune zone dei bocchettoni e, comunque, ad un'insufficiente tenuta della guaina di impermeabilizzazione del solaio, inconvenienti a cui si sarebbe potuto porre rimedi0 solo con una nuova impermeabilizzazione del solaio.
Pertanto, il Condominio aveva deciso di procedere per l'esecuzione dei lavori in danno della ditta aggiudicandoli, dapprima, alla ditta che CP_1 Controparte_10 poi aveva rinunziato, e successivamente alla “contro un Controparte_11 corrispettivo di Euro 30.358,53 + IVA”, affidando la direzione dei lavori all'Ing.
Persona_3 5
Ciò premesso, nel ritenere che nel caso di specie fosse ravvisabile una responsabilità contrattuale sia dell' per aver eseguito le opere “per le quali era Controparte_7 dovuta la garanzia decennale di cui all'art. 1669 c.c.”, sia all'occorrenza dell'Ing.
(direttore dei lavori), che non aveva provveduto ad effettuare una Persona_2 prova di allagamento prima di considerare conclusi i lavori, il aveva deciso Parte_1 di convenire in giudizio i predetti per essere risarcito di tutte le spese e di tutti i danni sofferti, e segnatamente:
1) per il “costo delle opere come da preventivo della ditta , pari Controparte_11 ad Euro 33.394,38 (comprensivo di IVA al 10%), o ad altra somma minore e minore che fosse risultata dovuta;
2) per il compenso che sarebbe stato erogato all'Ing. (in qualità di Persona_3
Direttore dei lavori), come risultante in corso di causa (“presumibilmente Euro
4.553,80 + Cassa ed Iva”);
3) per il compenso spettante al C.T.U., Ing. nominato nel Persona_4 procedimento di A.T.P., già versato dal nella misura di Euro 3.151,45, oltre Parte_1 accessori di legge;
4) per le spese e i compensi sostenuti per l'A.T.P., come da preavviso dell'Avv.
Vecchione;
5) per i “danni da inagibilità dei locali di proprietà (…) di Parte_5 competenza dei suddetti nella misura che [sarebbe stata] accertata in corso di causa con decorrenza alla data di presunta ultimazione dei lavori (ottobre 2013) fino al compimento delle opere di rifacimento ora commissionate”.
In ogni caso, poi, il Condominio riteneva “opportuno” che al presente giudizio prendessero parte anche i condomini nella sua veste di proprietario e CP_6 di genitore esercente la proprietà sulla minore e i sigg. Controparte_5 [...]
ved. e tanto da convenirli in CP_3 Pt_2 Pt_4 Parte_3 giudizio.
Costituitisi in giudizio, l e l'ing. contestavano le asserzioni Controparte_7 Per_2 del Condominio, chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa la Controparte_4
presso cui entrambi erano assicurati per i danni connessi all'esercizio delle loro
[...] attività professionali;
autorizzata dal giudicante la chiamata in causa, si costituiva la che, in riferimento alla posizione dell'Ing. eccepiva la Controparte_4 Per_2 prescrizione del diritto alla copertura assicurativa per l'avvenuto decorso del termine di 6
cui all'art. 2952, comma 3, c.p.c., e in riferimento alla posizione dell' Controparte_7 sosteneva l'inoperatività della polizza.
Costituitisi in giudizio, l'Avv. (in proprio e nella qualità), ed i sigg. CP_6
ved. ed i sigg. ed Controparte_3 Pt_2 Pt_4 Parte_3 contestavano le asserzioni del Condominio, articolando delle domande risarcitorie in via riconvenzionale.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
4037/20, in parziale accoglimento della domanda proposta dal , Parte_1 condannava l' e l'Ing. in solido tra loro, a Controparte_7 Persona_2 corrispondere al a titolo risarcitorio, la somma di Euro 157,57, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata annualmente, dichiarando la CP_4 CP_4 obbligata a tenere indenne l' da quanto tenuta a versare in
[...] Controparte_7 forza della pronunzia, con l'osservanza di una franchigia di Euro 250,00; inoltre il giudicante regolava le spese processuali in ragione dei rispettivi margini di soccombenza delle parti, compensando integralmente le spese tra il e i Parte_1 singoli condomini.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver ravvisato che l'inizio del processo eziologico dei danni era da ravvisarsi nell'inottemperanza del alla condanna ex art. Parte_1
2058 c.c. impartita nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Roma con sentenza n.
8779/1998 (con cui l'ente era stato condannato ad eseguire le opere indispensabili per eliminare le infiltrazioni di acqua), evidenziava che a tale specifica omissione erano poi seguite anche le condotte omissive delle imprese chiamate all'esecuzione di detti lavori, viziate da negligenza, imprudenza o imperizia, sicché “proprio la condotta omissiva del
e le successive conseguenze [avevano] causato l'intervento delle varie Parte_1 imprese edili”, con la conseguenza che “in assenza della condotta del non Parte_1 si sarebbero verificati gli eventi dannosi in esame”; quindi, il giudicante, dopo aver evidenziato il lungo tempo intercorso tra la pronunzia della sentenza n. 8799/1998 e l'inizio dei lavori (avvenuto solo nel 2009), dalle cui modalità di esecuzione non corrette erano derivate ulteriori conseguenze negative, riteneva di poter ravvisare una responsabilità del Condominio nella misura della metà del danno, ascrivendo l'ulteriore metà alle condotte tenute dalle imprese che si erano succedute nell'esecuzione dei lavori e, tra esse, dell' Controparte_7 7
Pertanto, dopo aver acquisito la C.T.U. espletata dall'Ing. in altro Persona_5 procedimento risarcitorio azionato dai sigg. (in proprio e nella CP_6 qualità), dalla sig.ra ved. e dai sigg. e Controparte_3 Pt_2 Pt_4 Parte_3 nei confronti del della sig.ra e delle imprese
[...] Parte_1 CP_12 succedutesi nel tempo nell'esecuzione dei lavori l Controparte_13 Controparte_7
e la , oltre che della il Tribunale riteneva di aderire alle CP_14 Controparte_4 conclusioni espresse nell'elaborato peritale, anche in riferimento alla specificazione dell'apporto causale di ciascuna delle imprese edili alla verificazione dei danni, arrivando così ad attribuire a una responsabilità nella misura del 80% Controparte_13
e, riguardo alla nella misura del 10% per ciascuna. Controparte_15
Infine, dopo aver sostenuto la natura extracontrattuale dell'azione di cui all'art. 1669
c.c., e dopo aver evidenziato che il vincolo di solidarietà fra l'appaltatore ed il direttore dei lavori (oltre che del progettista) trovava fondamento nel principio posto dall'art. 2055 c.c., il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo dell'Ing. sollevata dalla reputando invece infondata Per_2 Controparte_4
l'eccezione sollevata da quest'ultima in riferimento alla polizza stipulata dall'
[...]
sul rilievo che il danneggiato, ex art. 2058 c.c., ha comunque la facoltà di CP_7 chiedere la reintegrazione in forma specifica, ove possibile.
Pertanto, nel rilevare, riguardo al “quantum debeatur”, che in atti era presente solo la copia del decreto con cui, in sede di A.T.P., erano stati liquidati (e posti a carico del i compensi in favore dell'Ing. (pari ad Euro 3.998,55, Parte_1 Persona_4 compresi gli accessori), mentre non risultavano provate le altre spese dedotte, “stante
l'assenza tra gli atti di causa della documentazione relativa”, il Tribunale condannava la e l'Ing. nella sua qualità di Direttore dei lavori, a Controparte_7 Per_2 versare al la somma di Euro 157,57 (pari al 5% dell'importo del danno Parte_1 accertato).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva appello avverso Parte_1 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Dopo aver ricostruito tutti gli antecedenti di causa, e dopo aver “rilevato che nella fattispecie si ravvisava una chiara responsabilità contrattuale della ditta CP_1 che avrebbe dovuto onorare quanto meno la sua garanzia decennale di cui all'art.
1669 c.c. ed all'occorrenza del direttore dei lavori Ing. , il Persona_2
con un primo motivo di censura, sosteneva l'erroneità della decisione Parte_1 8
laddove aveva ritenuto che nel caso di specie fosse stata formulata una richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi, invece, di danno
“conseguente ad inadempimento contrattuale dovuto ex art. 1223 c.c. del tutto svincolato, quanto alla causa, dai precedenti lontani eventi eventualmente imputabili al , risalenti all'anno 1998; pertanto, nell'evidenziare che tra l'ultimazione Parte_1 dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione effettuati dalla ditta ed il CP_1 manifestarsi delle nuove infiltrazioni erano trascorsi ben 13 mesi, il Parte_1 sosteneva che oramai fosse intervenuto un lasso temporale tale da interrompere qualsiasi nesso causale con la pretesa colpa dell'ente, “risalente al lontanissimo 1998”.
Ne conseguiva che la decisione avrebbe dovuto essere corretta laddove aveva limitato
“al solo 50% il risarcimento dovuto al e specificamente al 5% quello a Parte_1 carico della , in quanto i danni da essa provocati, al contrario, Controparte_9 avrebbero dovuto essere posti, almeno per la parte che aveva riguardato il Parte_1 interamente a carico della predetta.
Inoltre, con un secondo motivo di appello, il lamentava la “erronea Parte_1 insufficiente quantificazione del danno”, a causa del mancato esame e/o della non corretta valutazione delle prove documentali (non contestate dalle parti) e del mancato esame degli esiti del pregresso accertamento tecnico preventivo.
In particolare, in riferimento all'affermata mancata dimostrazione dell'importo di Euro
33.394,38, che si sarebbe dovuto corrispondere alla per il rifacimento CP_11 del manto di impermeabilizzazione in precedenza malamente eseguito dalla
[...]
il Condominio sosteneva che esso era “documentato da un preventivo di CP_9 spesa prodotto tempestivamente e ritualmente agli atti di causa unitamente all'atto di citazione e avverso il quale non [era] stata mossa alcuna contestazione” né dalla
[...] né dalla così come non era stata oggetto di CP_9 Controparte_4 contestazione neanche la delibera condominiale del 14 novembre 2016, con cui era stata approvata la “spesa di Euro 30.358,53 portata dal preventivo”; ne conseguiva che, ai sensi del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., il doveva ritenersi Parte_1 esentato dal dover produrre ulteriori elementi probatori al riguardo.
Analogo ragionamento, poi, doveva valere anche per gli altri documenti prodotti dal aventi ad oggetto il compenso dovuto all'Ing. l'onorario Parte_1 Persona_3 dovuto al proprio difensore per l'assistenza legale prestata in occasione dell'A.T.P. e il compenso dovuto all'Ing. Per_4 9
In ogni caso, poi, anche a voler prescindere dalla documentazione prodotta, vi era che,
a norma del nuovo testo dell'art. 696 c.p.c., in occasione di tali indagini era stato chiesto ed ottenuto che il C.T.U. (ing. procedesse anche alla stima dei danni, e Per_4 che in tale sede costui, nel contraddittorio delle parti, aveva risposto che essi si sarebbero potuti quantificare in Euro 13.500,00 più IVA, oltre al danno provocato al sottostante locale di proprietà dell'Avv. non potuto quantificare per il rifiuto Pt_2 di quest'ultimo a consentire l'accesso agli ambienti.
Ne conseguiva che i danni subiti dal avrebbero dovuto quantificarsi Parte_1 almeno nella suddetta misura, mentre quelli spettanti ai proprietari degli immobili sottostanti il Tribunale avrebbe ben potuto determinarli, ponendoli a carico della
[...]
quantomeno in ragione del lasso temporale intercorso tra la data di CP_9 manifestazione delle nuove infiltrazioni (novembre 2014) e il momento della loro eliminazione da parte della (giugno 2017), pari a 30 mesi. Controparte_11
Infine, con un ultimo motivo di appello, il lamentava la mancata Parte_1 ammissione, da parte del giudicante di prime cure, della C.T.U. richiesta, per il cui diniego non era stata neanche fornita adeguata motivazione.
Pertanto il concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con Parte_1 vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria insisteva, ove ritenuto necessario, per l'espletamento della C.T.U..
Costituitisi a mezzo di distinti difensori, la (già Controparte_1 Controparte_16
), i sigg. ved. i sigg. e
[...] Controparte_3 Pt_2 Parte_3 [...]
e la (in relazione alla posizione dell'Ing. , si Parte_4 Controparte_4 Per_2 limitavano a resistere, eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto dal e, comunque, chiedendone il rigetto a causa della sua palese infondatezza;
Parte_1 il tutto con vittoria delle spese del grado.
Inoltre si costituivano in giudizio, a mezzo di distinti difensori, anche l'Ing.
[...]
la (in relazione alla posizione della e Per_2 Controparte_4 Controparte_1
l'Avv. anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà sulla CP_6 figlia minore i quali non si limitavano solo a resistere, ma a Controparte_5 loro volta proponevano altrettanti appelli incidentali, chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dei rispettivi gravami (per solo Controparte_4 condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale del , la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza per quanto di ragione. 10
L'Ing. dopo aver espressamente rinunziato ad impugnare il capo della Per_2 sentenza con cui era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del suo diritto ad essere manlevato, in qualità di Direttore dei lavori, dalla lamentava Controparte_4
l'erronea applicazione degli artt. 1669 c.c. e dell'art. 2055 c.c. in riferimento al ritenuto concorso di responsabilità nel fatto dannoso;
in particolare, dopo aver evidenziato che egli non era stato evocato nel procedimento di A.T.P. (sicché non aveva potuto partecipare alle relative operazioni peritali), all'esito del quale, comunque, il Direttore dei lavori non era stato ritenuto dal C.T.U. corresponsabile dei danni, l'Ing. si Per_2 doleva del fatto che il Tribunale lo avesse ritenuto corresponsabile dell'accaduto esclusivamente sulla base del mancato esperimento della “prova di allagamento” del solaio che, comunque, a suo dire, alla luce dei mesi trascorsi dall'effettuazione dei lavori, non sarebbe stata in grado di evidenziare le infiltrazioni poi intervenute, senza tenere conto non solo dei copiosi fenomeni atmosferici succedutisi in tale lasso temporale, ma anche del contegno ostativo osservato dall'Avv. che CP_6 aveva impedito di accedere al suo sottostante appartamento.
Pertanto, dopo aver sostenuto di aver posto in essere tutte le attività connesse alla sua posizione di Direttore dei lavori, e dopo aver evidenziato la mancata pronunzia del
Tribunale sulle richieste istruttorie da lui avanzate, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale del e, in accoglimento del proprio appello Parte_1 incidentale, che fosse dichiarata la sua estraneità nell'accaduto, con vittoria di spese di lite. In via istruttoria, insisteva per l'accoglimento delle richieste di prova testimoniale e espletamento di apposita C.T.U., già articolate in primo grado.
La invece, con il proprio gravame incidentale condizionato, Controparte_4 lamentava l'avvenuto rigetto dell'eccezione secondo cui i lavori resisi necessari per correggere i vizi delle pregresse opere realizzate dalla non potevano Controparte_1 godere della copertura offerta dalla polizza assicurativa n. 301764207, che aveva ad oggetto solo i danni generati dalla nell'esecuzione dei lavori e Controparte_1 comportanti “distruzione” o “deterioramento”, e non i semplici errori in cui essa fosse potuta incorrere nel loro svolgimento.
Infine l'Avv. anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà CP_6 sulla figlia minore, dopo aver contestato l'assunto del secondo cui il lasso Parte_1 temporale intercorso tra lo svolgimento dei lavori effettuati dalla e Controparte_1
l'insorgenza delle infiltrazioni sarebbe stato tale da interrompere il nesso di causalità 11
con la condotta omissiva del in via incidentale si doleva dell'asserita Parte_1 omessa pronunzia del Tribunale “sulla totalità delle domande” da lui proposte in primo grado, sostenendo, peraltro, di non aver “articolato in primo grado alcuna domanda riconvenzionale”, come evincibile dalle conclusioni da lui rassegnate, con le quali, dopo aver preliminarmente chiesto la declaratoria della carenza della sua legittimazione passiva (oltre che della di lui figlia e dei sigg. ed Controparte_3 Parte_4
, aveva chiesto che fosse dichiarata “la completa corresponsabilità Controparte_17 della parte attrice negli eventi per cui è causa ed eventualmente condannarla in solido con le parti convenute e Ing. al risarcimento del danno Controparte_9 Per_2 causato alle parti intervenienti”; inoltre, sempre in occasione della rassegna delle conclusioni, l'Avv. aveva anche chiesto che fosse accertato “che la causa Pt_2 principale della mancata corretta esecuzione delle opere” oggetto di causa era da addebitare principalmente “alla completa erroneità del progetto redatto dal
a mezzo dell'Ing. ed imposto alle altre parti del giudizio, Parte_1 Per_6 proprio perché l'Ordinanza possessoria non potesse essere correttamente eseguita”, nonché che il capitolato dei lavori redatto dal a mezzo dello stesso Parte_1
Ingegnere, non aveva previsto tutte le opere disposte con detta ordinanza, sicché non vi era mai stata l'intenzione del di provvedere alla sua esecuzione, con Parte_1 conseguente trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica e, eventualmente, alle “Autorità disciplinari competenti”. Il tutto con condanna delle
“parti responsabili al risarcimento del danno nei confronti degli intervenienti ai sensi degli art. 88 e 96 c.p.c.”, e con vittoria di spese processuali.
Pertanto, l'Avv. anche nella qualità, concludeva chiedendo il rigetto Pt_2 dell'appello principale e, in via incidentale, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria di spese processuali. In via istruttoria, insisteva per l'accoglimento delle istanze già articolate in primo grado.
Nel corso del giudizio, con comparsa datata 30/10/2023, la sig.ra Controparte_5
“medio tempore” divenuta maggiorenne, si costituiva in giudizio a mezzo di
[...] nuovo difensore, facendo proprie tutte le argomentazioni difensive già espletate dal proprio genitore.
In data 6/10/2025, in aggiunta alle note conclusive, depositava Controparte_4 copia della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7081/24, pubblicata il
12/11/2014, con la quale erano stati rigettati tutti gli appelli proposti dalle odierne parti 12
processuali (e da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_13
10502/19 che, pronunziando sulle responsabilità connesse al crollo parziale del solaio dell'appartamento dell'Avv. e sui successivi interventi effettuati per Pt_2
l'eliminazione dei danni, aveva: 1) condannato in solido il Parte_1 CP_13
e l'impresa individuale al risarcimento dei danni in favore
[...] Controparte_2 dell'Avv. della minore e dei sigg. Pt_2 Controparte_5 Controparte_3
e dichiarando la responsabilità del Parte_3 Parte_4 Parte_1 nella misura del 50%, de nella misura del 40% e dell'impresa Controparte_13 individuale nella misura del 5%; 2) rigettato la domanda di garanzia Controparte_2 svolta dal nei confronti di 3) in accoglimento delle Parte_1 Controparte_18 ulteriori domande di garanzia, dichiarato la obbligata a tenere Controparte_4 indenne e l' dalla condanna al Controparte_13 Controparte_16 pagamento del risarcimento del danno.
All'udienza del 17/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo motivo di doglianza dell'appello principale, con il quale il ha Parte_1 lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale, equivocando sull'oggetto della causa, non si era avveduto che tra l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione effettuati dalla ditta ed il manifestarsi CP_1 delle nuove infiltrazioni erano trascorsi ben 13 mesi, sicché oramai non era più configurabile la presenza di alcun nesso di causalità con il contegno omissivo osservato dal nel “lontanissimo 1998”, dev'essere disatteso. Parte_1
Infatti, dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7081/24 che, nel giudizio recante il n. R.G. 4145/19, ha confermato “in toto” la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 10502/19, emerge che la quasi totalità delle questioni sostanziali sottostanti la controversia che ne occupa hanno già formato oggetto di valutazione, trovando analitica ed esauriente risposta.
In particolare, in relazione al nesso di causalità intercorrente tra la condotta omissiva originariamente serbata dal per l'esecuzione della sentenza n. 8779/1998 Parte_1 13
del Giudice di pace di Roma e dei successivi provvedimenti cautelari, emessi in data
16/3/2010 (danno temuto) e 11/3/2014 (ordinanza possessoria, poi confermata in sede di reclamo), le condotte delle ditte intervenute per l'esecuzione dei lavori sul lastrico solare e i danni verificatisi, si rileva che il C.T.U. nominato in primo grado (Ing.
, rispondendo al quesito volto ad accertare l'esistenza dei danni Persona_5 lamentati e ad individuare se essi derivassero dal lastrico solare e se fossero connessi agli interventi operati nel tempo dalle ditte che si erano avvicendate nell'esecuzione dei lavori, ebbe modo di dichiarare che le cause dei danni, visivamente riscontrate in occasione dei vari sopralluoghi, erano senz'altro riconducibili ai pregressi interventi effettuati da tali ditte anche se, al momento delle indagini peritali, le infiltrazioni non risultavano più attive, salvo che per una porzione limitata del soffitto, laddove era stato effettuato un ultimo allagamento, in corrispondenza dell'intorno di un bocchettone di scarico.
In ragione di ciò, sia il Tribunale, sia la Corte di Appello, facendo applicazione del principio della c.d. “causalità adeguata”, operando una valutazione “ex ante” (e, cioè, un giudizio di prognosi postuma alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento), hanno concluso affermando che, nel caso di specie, all'inizio del processo eziologico doveva necessariamente porsi la condotta inadempiente serbata dal in relazione alla condanna inflittagli ex art. 2058 c.c., volta all'esecuzione Parte_1 delle opere indispensabili per eliminare le lamentate infiltrazioni;
la protrazione di detto contegno omissivo, poi, aveva determinato anche l'intervento delle varie imprese edili succedutesi nel tempo per provvedere all'esecuzione di tali lavori, le cui condotte, di natura commissiva, erano state anch'esse caratterizzate da negligenza, imprudenza o imperizia. Il tutto con la conseguenza che, ove non fosse venuta ad esistenza la condotta omissiva del dalla quale avevano tratto la genesi anche le successive Parte_1 condotte osservate dalle singole imprese edili, non si sarebbero verificati i successivi eventi dannosi, sicché neanche il Condominio poteva andare esente da responsabilità.
Tali conclusioni debbono ritenersi del tutto condivisibili anche da questo Collegio, perché suffragate da dovizia di argomentazioni tecniche e scientifiche e perché rese in applicazione di principi giuridici oramai consolidati nei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, che questa Corte ritiene di dover pienamente condividere.
Sul piano, poi, dell'entità dei singoli apporti causali forniti per la verificazione degli eventi dannosi, anche in questo caso debbono essere condivise le valutazioni operate 14
dal C.T.U., che ha ravvisato una responsabilità del Condominio nella causazione del danno nella misura della metà, suddividendo, poi, nell'ambito della residua metà, la responsabilità in capo a nella percentuale dell'80%, in capo Controparte_13 all' nella percentuale del 10% e in capo alla in Controparte_16 CP_11 quella del 10%.
Per quanto concerne il margine di responsabilità ascritto alla Impresa individuale va condivisa anche la valutazione per cui esso non può che essere CP_1 solidalmente esteso anche all'Ing. il quale, nell'occasione, aveva Persona_2 assunto l'incarico di Direttore dei lavori.
Infatti, se è vero che il Direttore dei lavori è obbligato a far sì che l'opera commissionata all'appaltatore sia conforme al progetto approvato, è altresì vero che egli è comunque tenuto a porre in essere tutto quello che sia tecnicamente possibile con il ruolo assunto per accertare -tra l'altro- la correttezza tecnica delle opere eseguite.
Ciò premesso, essendosi trattato, nella specie, di realizzare delle opere di
(re)impermeabilizzazione del solaio, l'Ing. nella qualità, era quindi tenuto ad Per_2 effettuare adeguate prove di tenuta della nuova impermeabilizzazione e, tra esse, la c.d.
“prova di allagamento”, costituente la modalità più adeguata e, al contempo, più semplice per poter verificare la correttezza e la “tenuta” delle lavorazioni effettuate. Il che, per esplicita ammissione dello stesso professionista, non venne effettuato.
L'incidenza di tale obiettiva carenza, inoltre, non può essere emendata dal fatto che dopo la conclusione di siffatti lavori si siano verificate copiose precipitazioni atmosferiche, tenuto conto dei pochi mesi intercorsi tra la loro conclusione (estate del
2013) e la verificazione delle nuove infiltrazioni (autunno del 2014), circostanza che induce a ritenere che i lavori effettuati dalla Impresa Individuale (oggi Controparte_2
non fossero stati effettuati a regola d'arte (e ciò indipendentemente dal Controparte_1 mancato espletamento delle prove termografiche al di sotto del solaio a causa del rifiuto dell'Avv. comportamento cui, per le ragioni appena espresse, non può Pt_2 riconoscersi un effetto di concausa nella produzione dell'evento).
In ragione di ciò dev'essere disattesa sia la richiesta di prova testimoniale, sia la richiesta di C.T.U. nuovamente formulate dall'Ing. perché inconferenti, con Per_2 il conseguente rigetto del relativo appello incidentale.
Analogamente, poi, debbono essere disattesi anche il secondo ed il terzo motivo di censura dell'appello principale. 15
Infatti, riguardo alla pretesa “erronea insufficiente quantificazione del danno” sofferto dal determinata dall'asserito mancato esame e/o non corretta valutazione Parte_1 delle prove documentali e delle risultanze dell'A.T.P., si osserva che, come correttamente ritenuto dal giudicante di prime cure, sia il preventivo di spesa prodotto dal (redatto dalla in vista dell'esecuzione dei lavori), Parte_1 Controparte_11 sia la delibera condominiale del 14 novembre 2016 (con cui l'assemblea si limitò ad approvare la “spesa di Euro 30.358,53 portata dal preventivo”), sono privi di rilevanza probatoria, tenuto conto che non sono in grado di dimostrare l'avvenuto esborso, da parte dell'ente di fatto, del relativo importo.
Inoltre, alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che l'Ing. in occasione Per_4 dell'espletamento dell'A.T.P., avesse stimato i danni cagionati dalle recenti infiltrazioni in Euro 13.500,00 più IVA, in quanto non solo il nominato C.T.U. aveva espressamente dichiarato di non aver potuto prendere visione dei locali in cui si erano verificate le nuove infiltrazioni, di talché non aveva potuto individuarne oggettivamente le cause e, di conseguenza, quantificarne i costi, ma l'importo di Euro 13.500,00 più IVA venne solo ipotizzato per il caso in cui fosse stata verificata in concreto l'eventualità, definita
“asettica”, i cui le infiltrazioni fossero dipese “da “generici” vizi (non verificati né attualmente verificabili) dell'impermeabilizzazione”, e non da altre cause (quali, ad esempio, l'occlusione delle linee di scarico).
Identiche considerazioni, poi, valgono anche per gli altri documenti prodotti dal aventi ad oggetto il compenso dovuto all'Ing. e l'onorario Parte_1 Persona_3 dovuto al proprio difensore per l'assistenza legale prestata in occasione dell'A.T.P., in relazione ai quali non è stata prodotta adeguata documentazione a supporto.
Infine, riguardo al mancato accoglimento dell'istanza volta all'espletamento di una
C.T.U., si osserva che la stessa, anche alla luce del contenuto della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7081/24, si rivelerebbe del tutto inutile per quanto concerne l'accertamento delle responsabilità, mentre sarebbe del tutto esplorativa in ordine alla quantificazione dei danni, soprattutto a distanza di numerosi anni dagli ultimi interventi.
Ne consegue che l'appello principale, totalmente infondato, non può che essere respinto.
Infine, debbono essere disattesi anche gli appelli incidentali proposti dall'Avv. dalla di lui figlia, sig.ra e dalla Pt_2 Controparte_5 Controparte_19
[...] [...]
(con riferimento alla propria condanna a tenere indenne l'Impresa individuale
[...]
in virtù della polizza n. 301764207). Controparte_2
In ordine al gravame proposto dall'Avv. ed alla sig.ra Pt_2 Controparte_5 si osserva che, benché nell'atto di intervento nel giudizio di primo grado non
[...] fosse stato fatto espresso riferimento alla formulazione di domande in via riconvenzionale, nella realtà dei fatti esse vennero proposte, come comprovato dal fatto che, a fronte delle domande proposte in via principale dal i predetti, dopo Parte_1 aver eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, non si limitarono solo a chiederne il rigetto, ma chiesero espressamente, nel merito, che fosse accertata la corresponsabilità del per gli eventi oggetto di causa, con la eventuale sua Parte_1 condanna, in solido con la e l'Ing. Controparte_20 Persona_2 al risarcimento del danno “causato alle parti intervenienti”; il tutto con la declaratoria
“che la causa principale della mancata corretta esecuzione delle opere” era
“principalmente da imputarsi alla completa erroneità del progetto redatto dal
Condominio a mezzo dell'Ing. , e che il capitolato da costui redatto non Per_6 aveva previsto tutte le opere già disposte giudizialmente. A ciò, poi, aveva fatto da corredo anche la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e agli organi disciplinari competenti, nonché la richiesta di condanna delle “parti responsabili” al risarcimento del danno in favore degli intervenienti “ai sensi degli artt.
88 e 96 c.p.c.”.
E' evidente che tali richieste, in larga parte di natura risarcitoria, che affondavano le loro radici nel titolo della causa introdotta dal e attraverso le quali i Parte_1 convenuti non si erano solo limitati a chiedere il rigetto della domanda principale, ma avevano anche chiesto al giudicante l'emanazione di un provvedimento a loro favorevole, autonomamente attributivo di una determinata utilità, non potevano che essere qualificate come riconvenzionali e, quindi, avrebbero dovuto essere proposte nel rispetto dei termini posti dall'art. 167, comma 2, del codice di procedura civile;
il che non risulta essere avvenuto, in quanto è documentato che l'Avv. e la di CP_6 lui figlia si costituirono in via telematica solo nel corso del giudizio di primo grado
(precisamente in data 8/1/2018).
Per quanto concerne, poi, la richiesta di modifica della statuizione di compensazione delle spese processuali di primo grado adottata dal Tribunale tra il e l'Avv. Parte_1
e la sig.ra che, a dire degli appellanti incidentali, Pt_2 Controparte_5 non sarebbe stata giustificata stante l'avvenuta formulazione di una domanda 17
risarcitoria, è appena il caso di rilevare che, come correttamente osservato dal giudicante di prime cure, il non formulò mai una domanda in tal senso nei Parte_1 confronti di costoro ma, pur non essendo legittimato, ne formulò una a loro favore avverso l' e l'Ing. sicché tecnicamente Controparte_16 Per_2 non si è mai verificata una soccombenza del nei confronti né dell'Avv. Parte_1 né della di lui figlia;
il che giustifica pienamente la disposta compensazione Pt_2 delle spese tra i medesimi.
In ordine, poi, all'asserita violazione, da parte del difensore del del dovere Parte_1 di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per rilevare l'avvenuta violazione di tali doveri, non potendosi ravvisare dagli atti del presente procedimento comportamenti in tal senso.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta avente ad oggetto la condanna del Parte_1
(e delle altre “parti responsabili”) al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., la stessa dev'essere rigettata per assoluto difetto di prova.
Da ultimo, è appena il caso di rilevare che ogni richiesta avente ad oggetto l'affermazione dell'asserita “erroneità del progetto redatto dal a mezzo Parte_1 dell'Ing. deve ritenersi superata e, comunque, assorbita dal contenuto della Per_6 sentenza n. 7081/24 della Corte di Appello di Roma.
Per quanto concerne, infine, l'appello incidentale della proposto Controparte_4 in via meramente condizionata, esso resta assorbito nell'avvenuto rigetto dell'appello principale del Parte_1
Da quanto premesso deriva che sia l'appello principale, sia gli appelli incidentali, debbono essere rigettati.
Per quanto concerne le spese del grado di appello, stante la reciproca soccombenza, si ritiene di disporne la compensazione tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, oltre che tra i predetti ed i sigg. ved. Controparte_3 Pt_2 [...]
e nei cui confronti non è stata concretamente coltivata Parte_4 Parte_3 alcuna domanda;
invece, stante la soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico del Condominio e debbono essere liquidate in favore della Controparte_4
(relativamente alla difesa sostenuta nei confronti del Condominio) e della CP_1
facendo applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. n. 55/2014 per le cause
[...] di valore ricompreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, ad eccezione della voce
“trattazione/istruttoria”, che viene liquidata in misura minima. 18
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dal Parte_1
, in Roma, nei confronti della individuale (oggi
[...] CP_7 Controparte_2
, della di , Controparte_1 Controparte_4 Persona_2 CP_6
ved. e Controparte_5 Controparte_3 Pt_2 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4037/20, nonché Parte_3 sugli appelli incidentali proposti, rispettivamente, da Persona_2 CP_6
, e dalla avverso la stessa
[...] Controparte_5 Controparte_4 sentenza, così statuisce: rigetta l'appello principale;
rigetta gli appelli incidentali proposti dal e da Persona_2 CP_6
Controparte_5 dichiara assorbito nella decisione l'appello incidentale proposto dalla Controparte_4
[...] condanna il in Roma, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1
e della delle spese del grado d'appello, che Controparte_1 Controparte_4 vengono liquidate, in favore di ciascuno di essi, in Euro 8.469,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
compensa le spese del grado di appello tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali;
compensa altresì le spese del grado di appello tra l'appellante principale e CP_3
ved. e;
[...] Pt_2 Parte_4 Parte_3 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore 19
importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 17-10-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo