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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 26.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. 8274/2024
TRA
, n. il 25/11/1984, rappresentata e difesa dall'avv.to MASTRONARDI Parte_1
MARTINA MARIA EGERIA ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.04.2024 la ricorrente sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per i seguenti anni scolastici:
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
per i periodi e presso gli Istituti meglio indicati in ricorso, ha chiesto condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa;
con vittoria di spese.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il , eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la carenza di giurisdizione del Giudice adito;
nel merito, eccepiva la prescrizione quinquennale del beneficio relativamente agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019; inoltre, contestava lo svolgimento di supplenza annuale per l'anno scolastico 2019/2020 richiamato in ricorso, non risultante dallo stato matricolare allegato. Con riguardo alle restanti annualità, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo da un lato che il quadro normativo di riferimento ostava alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e, dall'altro, che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Controparte_2 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto alla legittimazione passiva del va richiamata una Controparte_3 recentissima pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui “l Controparte_3
o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, può essere evocato in giudizio rispetto al contenzioso Controparte_4 con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75
c.p.c., del predetto e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno CP_1 individuato come munito di "legittimazione passiva”.
Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del e CP_1 dell' quale rappresentante processuale del , mentre alcuna legittimazione passiva ha CP_5 CP_1 [...]
Controparte_6
Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di €
500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio CP_1
i docenti a termine.
Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha stabilito alcuni principi:
<<1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”>>.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, va dichiarato prescritto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica relativamente agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Giova precisare che l'atto di costituzione in mora nei confronti dell'Amministrazione inoltrato in data 06.03.2024 non è utile neppure a non far ritenere prescritta la pretesa riferita all'annualità 2018/2019, considerato che il dies a quo del termine di prescrizione -riferito a ciascuna annualità richiesta – coincide con la data di avvio dell'anno scolastico di riferimento;
pertanto l'atto interruttivo avrebbe dovuto intervenire entro il settembre del 2018, irrilevante l'interruzione intervenuta nel corso dell'anno scolastico 2019/2020.
Per il resto, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici indicati in premessa (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto
7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
La ricorrente ha poi documentato in atti di essere interno al sistema delle docenze scolastiche al momento della presente pronuncia giudiziale.
Va dunque affermato il diritto dell'istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per i seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, secondo l'art. 5 del DPCM 28.11.2016, dal 30.11.2016. In tali limiti deve essere accolto il ricorso.
Le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00, si compensano per un terzo, attesi gli esiti della lite;
i residui due terzi seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta il diritto di parte ricorrente all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il , in persona del Ministro pro tempore alla relativa Controparte_2 attribuzione come al capo 1); 3) compensa per un terzo le spese di lite: condanna il convenuto al rimborso in favore della parte CP_1 ricorrente dei due terzi residui, che liquida in complessivi € 800,00 , oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. MASTRONARDI MARTINA MARIA EGERIA.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 26/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 26.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. 8274/2024
TRA
, n. il 25/11/1984, rappresentata e difesa dall'avv.to MASTRONARDI Parte_1
MARTINA MARIA EGERIA ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.04.2024 la ricorrente sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per i seguenti anni scolastici:
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
per i periodi e presso gli Istituti meglio indicati in ricorso, ha chiesto condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa;
con vittoria di spese.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il , eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la carenza di giurisdizione del Giudice adito;
nel merito, eccepiva la prescrizione quinquennale del beneficio relativamente agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019; inoltre, contestava lo svolgimento di supplenza annuale per l'anno scolastico 2019/2020 richiamato in ricorso, non risultante dallo stato matricolare allegato. Con riguardo alle restanti annualità, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo da un lato che il quadro normativo di riferimento ostava alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e, dall'altro, che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Controparte_2 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto alla legittimazione passiva del va richiamata una Controparte_3 recentissima pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui “l Controparte_3
o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, può essere evocato in giudizio rispetto al contenzioso Controparte_4 con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75
c.p.c., del predetto e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno CP_1 individuato come munito di "legittimazione passiva”.
Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del e CP_1 dell' quale rappresentante processuale del , mentre alcuna legittimazione passiva ha CP_5 CP_1 [...]
Controparte_6
Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di €
500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio CP_1
i docenti a termine.
Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha stabilito alcuni principi:
<<1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”>>.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, va dichiarato prescritto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica relativamente agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Giova precisare che l'atto di costituzione in mora nei confronti dell'Amministrazione inoltrato in data 06.03.2024 non è utile neppure a non far ritenere prescritta la pretesa riferita all'annualità 2018/2019, considerato che il dies a quo del termine di prescrizione -riferito a ciascuna annualità richiesta – coincide con la data di avvio dell'anno scolastico di riferimento;
pertanto l'atto interruttivo avrebbe dovuto intervenire entro il settembre del 2018, irrilevante l'interruzione intervenuta nel corso dell'anno scolastico 2019/2020.
Per il resto, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici indicati in premessa (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto
7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
La ricorrente ha poi documentato in atti di essere interno al sistema delle docenze scolastiche al momento della presente pronuncia giudiziale.
Va dunque affermato il diritto dell'istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per i seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, secondo l'art. 5 del DPCM 28.11.2016, dal 30.11.2016. In tali limiti deve essere accolto il ricorso.
Le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00, si compensano per un terzo, attesi gli esiti della lite;
i residui due terzi seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta il diritto di parte ricorrente all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il , in persona del Ministro pro tempore alla relativa Controparte_2 attribuzione come al capo 1); 3) compensa per un terzo le spese di lite: condanna il convenuto al rimborso in favore della parte CP_1 ricorrente dei due terzi residui, che liquida in complessivi € 800,00 , oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. MASTRONARDI MARTINA MARIA EGERIA.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 26/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara