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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1735/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LA GIOIA FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha premesso che “lavora dal 1990 come carpentiere per diverse ditte, svolgendo mansioni che hanno comportato per la durata del turno lavorativo - 5/6 giorni a settimana, 8/10 ore al giorno - il carico e lo spostamento manuale delle andite di metallo per le impalcature, dei ponteggi metallici e di legno, dei ferri per le armature dei solai e dei pilastri, delle travi in cemento precompresso, delle casseformi, delle pignate in terra cotta per i solai, dei mattoni di tufo e di cemento, assumendo anche l'assunzione di posture incongrue, durante la legatura delle armature in ferro, dovendo il lavoratore prestare la propria opera accovacciato e/o piegato per legare il fil di ferro delle armature dei manufatti e durante la spianatura del cemento versato dalle autopompe. - L'attività di carpentiere edile ha, pertanto, esposto il ricorrente a svariati fattori di rischio quali: • macroclima: stress termico, in quanto le mansioni lavorative si svolgono esclusivamente all'aperto, ove il lavoratore risulta esposto alle più rigide variazioni climatiche;
• postura: data la particolarità delle operazioni previste dalla mansione, il rischio posturale è stato praticamente costante. • movimentazione manuale dei carichi: tenendo presente la movimentazione manuale del ferro delle travi per le armature, delle sponde per le casseformi, delle andite per le impalcature etc. - Da tempo il sig. accusa i sintomi di quella che si è rivelata essere una malattia professionale e Pt_1 precisamente “spondilodiscopatia del tratto lombare”. - La costante esposizione a fattori di rischio specifici, infatti, ha prodotto, col tempo, l'insorgere della tecnopatia denunciata con domanda del 21.06.2022 (all. 2). - Con sua nota del 8.10.2022 l' ha respinto la domanda (all. CP_1
3). - Avverso detta decisione, in data 14.12.2022, ha presentato opposizione, allegando certificato medico del dott. del 13.12.2022, chiedendo il riconoscimento della natura Persona_1 professionale della malattia denunciata con postumi invalidanti nella misura del 12% (all. 4). - La collegiale medica espletata in data 22.02.2023 si è conclusa in maniera discorde (all. 5).
1 Tanto premesso, ha chiesto: 1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto, a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta, la malattia professionale come sopra specificata;
2) per lo effetto condannare l' a corrispondere le prestazioni previste dalla legge in proporzione CP_1 al grado di invalidità del 12% o a quel grado maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa, con decorrenza come per legge, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»….
Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia denunciata abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
Tanto premesso, la prova testi richiesta dal ricorrente appare superflua, in quanto le mansioni dedotte non sono contestate. È stata quindi disposta CTU, dalla quale è emerso quanto segue:
Dalle condizioni cliniche attuali emerse in corso di visita peritale e dall'obiettività riscontrata visionando la documentazione medica presente in atti e prodotta successivamente, si evidenzia un quadro clinico caratterizzato da una lombosciatalgia destra cronica da ernia discale L3/L4 e protrusione discale L2/L3 (RMN del 19/12/2023). Il ricorrente di mestiere carpentiere edile dal 1990 è stato esposto a causa del suo lavoro nel corso degli anni a stress a carico della lombo-sacrale in quanto addetto al sollevamento manuale di carichi consistenti (mattoni, blocchi in calcestruzzo ed uso di vari utensili quali martelli pneumatici, seghe circolari etc.), oltre ad essere costretto a subire posture incongrue, stress termico dovuto alle variazioni climatiche).
Posso quindi concludere che alla luce della visita medica e dalla valutazione degli esami strumentali prodotti vi è la sussistenza di nesso causale della denunziata malattia professionale, causa della obiettivata patologia a carico del distretto lombo-sacrale. La valutazione di tale danno è quantificabile nella misura del 7% a decorrere dal dicembre 2023 (di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000, reso in esecuzione dell'art. 13 dlg n 38/2000).
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti.
Per quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, la quale ha quindi natura professionale;
infatti, pur non trattandosi di malattia compresa nelle tabelle, il lavoratore è comunque ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico).
2 A tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità, essendo insufficiente solo la mera possibilità. Nel caso di specie, tale onere della prova è stato adempiuto, in quanto, sulla base delle conclusioni del CTU, appare soddisfatto il criterio del rilevante grado di probabilità innanzi citato.
Pertanto, l' va condannato alla corresponsione dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lvo CP_1
n. 38/00 per una inabilità permanente del 7% da DICEMBRE 2023, oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite devono essere parzialmente compensate, in quanto la decorrenza è anteriore al deposito del ricorso ma successiva sia alla domanda amministrativa che alla visita collegiale.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il
07/02/2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 7% dal 01.12.2023 e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre CP_1 interessi o rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1200,00 per compensi (già CP_1 compensate per metà) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1735/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LA GIOIA FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha premesso che “lavora dal 1990 come carpentiere per diverse ditte, svolgendo mansioni che hanno comportato per la durata del turno lavorativo - 5/6 giorni a settimana, 8/10 ore al giorno - il carico e lo spostamento manuale delle andite di metallo per le impalcature, dei ponteggi metallici e di legno, dei ferri per le armature dei solai e dei pilastri, delle travi in cemento precompresso, delle casseformi, delle pignate in terra cotta per i solai, dei mattoni di tufo e di cemento, assumendo anche l'assunzione di posture incongrue, durante la legatura delle armature in ferro, dovendo il lavoratore prestare la propria opera accovacciato e/o piegato per legare il fil di ferro delle armature dei manufatti e durante la spianatura del cemento versato dalle autopompe. - L'attività di carpentiere edile ha, pertanto, esposto il ricorrente a svariati fattori di rischio quali: • macroclima: stress termico, in quanto le mansioni lavorative si svolgono esclusivamente all'aperto, ove il lavoratore risulta esposto alle più rigide variazioni climatiche;
• postura: data la particolarità delle operazioni previste dalla mansione, il rischio posturale è stato praticamente costante. • movimentazione manuale dei carichi: tenendo presente la movimentazione manuale del ferro delle travi per le armature, delle sponde per le casseformi, delle andite per le impalcature etc. - Da tempo il sig. accusa i sintomi di quella che si è rivelata essere una malattia professionale e Pt_1 precisamente “spondilodiscopatia del tratto lombare”. - La costante esposizione a fattori di rischio specifici, infatti, ha prodotto, col tempo, l'insorgere della tecnopatia denunciata con domanda del 21.06.2022 (all. 2). - Con sua nota del 8.10.2022 l' ha respinto la domanda (all. CP_1
3). - Avverso detta decisione, in data 14.12.2022, ha presentato opposizione, allegando certificato medico del dott. del 13.12.2022, chiedendo il riconoscimento della natura Persona_1 professionale della malattia denunciata con postumi invalidanti nella misura del 12% (all. 4). - La collegiale medica espletata in data 22.02.2023 si è conclusa in maniera discorde (all. 5).
1 Tanto premesso, ha chiesto: 1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto, a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta, la malattia professionale come sopra specificata;
2) per lo effetto condannare l' a corrispondere le prestazioni previste dalla legge in proporzione CP_1 al grado di invalidità del 12% o a quel grado maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa, con decorrenza come per legge, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»….
Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia denunciata abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
Tanto premesso, la prova testi richiesta dal ricorrente appare superflua, in quanto le mansioni dedotte non sono contestate. È stata quindi disposta CTU, dalla quale è emerso quanto segue:
Dalle condizioni cliniche attuali emerse in corso di visita peritale e dall'obiettività riscontrata visionando la documentazione medica presente in atti e prodotta successivamente, si evidenzia un quadro clinico caratterizzato da una lombosciatalgia destra cronica da ernia discale L3/L4 e protrusione discale L2/L3 (RMN del 19/12/2023). Il ricorrente di mestiere carpentiere edile dal 1990 è stato esposto a causa del suo lavoro nel corso degli anni a stress a carico della lombo-sacrale in quanto addetto al sollevamento manuale di carichi consistenti (mattoni, blocchi in calcestruzzo ed uso di vari utensili quali martelli pneumatici, seghe circolari etc.), oltre ad essere costretto a subire posture incongrue, stress termico dovuto alle variazioni climatiche).
Posso quindi concludere che alla luce della visita medica e dalla valutazione degli esami strumentali prodotti vi è la sussistenza di nesso causale della denunziata malattia professionale, causa della obiettivata patologia a carico del distretto lombo-sacrale. La valutazione di tale danno è quantificabile nella misura del 7% a decorrere dal dicembre 2023 (di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000, reso in esecuzione dell'art. 13 dlg n 38/2000).
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti.
Per quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, la quale ha quindi natura professionale;
infatti, pur non trattandosi di malattia compresa nelle tabelle, il lavoratore è comunque ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico).
2 A tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità, essendo insufficiente solo la mera possibilità. Nel caso di specie, tale onere della prova è stato adempiuto, in quanto, sulla base delle conclusioni del CTU, appare soddisfatto il criterio del rilevante grado di probabilità innanzi citato.
Pertanto, l' va condannato alla corresponsione dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lvo CP_1
n. 38/00 per una inabilità permanente del 7% da DICEMBRE 2023, oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite devono essere parzialmente compensate, in quanto la decorrenza è anteriore al deposito del ricorso ma successiva sia alla domanda amministrativa che alla visita collegiale.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il
07/02/2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 7% dal 01.12.2023 e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre CP_1 interessi o rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1200,00 per compensi (già CP_1 compensate per metà) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo
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