Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4798 del 2025, proposto da
- MO NE NO, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Marone e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 490/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 10 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 490/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 10 giugno 2024;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, il consigliere AN De TA e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT
Con ricorso notificato il 4 dicembre 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 490/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 10 giugno 2024.
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, con ricorso proposto nel mese di novembre 2023 davanti al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per una somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00). Con la sentenza n. 490/2024 emessa in data 10 giugno 2024, il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dalla docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l’importo di € 500,00 annui (€ 2.000,00 complessivi), ponendo le spese a carico della parte soccombente. La predetta sentenza, in data 1° ottobre 2024, è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è altresì passata in giudicato, come attestato in data 11 novembre 2025 dalla cancelleria del Tribunale di Monza. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto a eseguire il disposto della sentenza, nella parte in cui ha imposto l’erogazione della Carta docente alla parte ricorrente.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, la parte ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna della predetta Amministrazione a erogare in proprio favore la Carta docente per il periodo indicato in sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva, nonché ha domandato anche la condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento di una penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione della sentenza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in giudizio in data 17 aprile 2026, il difensore della ricorrente ha segnalato che il 19 gennaio 2026 è stato erogato alla parte istante quanto riconosciutole in sede di giudizio civile con l’ottemperanda sentenza.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
TT
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Come segnalato attraverso la memoria depositata dalla difesa della ricorrente in data 17 aprile 2026, l’Amministrazione resistente ha provveduto in data 19 gennaio 2026 a erogare alla parte istante quanto riconosciutogli in sede di giudizio civile con l’ottemperanda sentenza n. 490/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 10 giugno 2024.
In conseguenza di ciò, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito del giudizio oggetto di scrutinio; ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite vengono compensate, attesa l’inammissibilità del ricorso in quanto non munito di procura speciale, imposta come obbligatoria nel giudizio amministrativo dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 maggio 2026, n. 2255).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL AT, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
AN De TA, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN De TA | EL AT |
IL SEGRETARIO