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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8809 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23917/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GO FABIO e dell'avv. QUERCIOLI ALESSANDRO ( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 6 20100 MILANO presso il difensore avv. GO FABIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis reiectiis così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo, da parte della OR Controparte_1
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente
[...] CodiceFiscale_3 a Milano, Via Giacinto Collegno n. 13, C.A.P. 20158, dell'unità immobiliare di proprietà del MI , sita nel Comune di Milano, alla via Giacinto Collegno n. 13, Parte_1 piano 4°, composta da n. 2 vani e censita al N.C.E.U. del Comune di Milano al Foglio 132, Particella 255, Subalterno 1, Categoria A/4, rendita catastale € 170,43; per effetto di quanto precede, condannare la OR , all'immediato rilascio dell'unità immobiliare Controparte_1 di proprietà del , sita nel Comune di Milano, alla via Giacinto Parte_1 Collegno n. 13, piano 4°, composta da n. 2 vani e censita al N.C.E.U. del Comune di Milano al Foglio 132, Particella 255, Subalterno 1, Categoria A/4, rendita catastale € 170,43; condannare, altresì, la OR , al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_2
in Milano, della somma di € 9.450,00, a titolo di indennità di occupazione maturata
[...] sino al 30.06.2024, oltre alle ulteriori somme a titolo di indennità che matureranno sino alla data del pagina 1 di 6 rilascio effettivo, ovvero in quell'altra somma verrà ritenuta di giustizia, oltre al riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla predetta indennità, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA… Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere prova contraria, anche in riferimento alle difese avversarie. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali di lite, di spese vive ed anticipazioni borsuali, delle spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre alla rifusione degli oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. presentato al Tribunale di Milano, il
[...] adiva questo Tribunale al fine di accertare l'occupazione senza titolo Parte_1 dell'unità immobiliare di proprietà del , sita nel Comune di Parte_1
Milano, alla via Giacinto Collegno n. 13, piano 4°, composta da n. 2 vani e censita al N.C.E.U. del
Comune di Milano al Foglio 132, Particella 255, Subalterno 1, Categoria A/4, rendita catastale €
170,43 e, per l'effetto, condannare all'immediato rilascio nonché al Controparte_1 pagamento in favore del suindicato MI, della somma di € 9.450,00, a titolo di indennità di occupazione maturata sino al 30.06.2024.
L'odierno ricorrente deduceva, infatti, di essere proprietario dell'immobile di cui sopra sito in Milano alla via Giacinto Collegno n. 13, piano 4° e che, con contratto sottoscritto in data 01.10.2021, aveva concesso in appalto, per la durata di un anno, all'impresa Controparte_2 la pulizia degli spazi comuni condominiali e la rotazione sacchi, al fine di
[...] soddisfare il fabbisogno abitativo di natura transitoria della titolare della predetta ditta individuale, in ragione del disposto di cui all'art. 5, 1° comma, Legge n. 431 del 09.12.1998 e, pertanto, in pari data
01.10.2021 stipulava con un contratto di locazione ad uso Controparte_1 abitativo di natura transitoria per un periodo avente decorrenza dal 01.10.2021 e sino al 30.09.2022, al canone annuo di € 5.400,00. Il predetto contratto di locazione, all'art. 1 delle condizioni generali, prevedeva che, cessata la decorrenza ivi prevista, lo stesso sarebbe cessato naturalmente, ipso iure senza proroga e senza necessità di disdetta alcuna.
pagina 2 di 6 A fondamento della domanda, la parte ricorrente, nel ricorso per cui è causa precisava che già con comunicazione del 05.06.2024 inviava a diffida con la Controparte_1 quale veniva invitata alla riconsegna dell'immobile detenuto sin dal 1.10.2022.
All'udienza del 28.01.2025, Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e per il resto si riservava. Controparte_1
A scioglimento della riserva, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di
[...]
del ricorso introduttivo e rinviava per l'espletamento dello stesso Controparte_1 all'udienza del 1.4.2025, disponendo che copia dell'ordinanza venisse notificata alla parte contumace ex art. 292 cpc almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata.
All'udienza del 1.4.2025, l'avvocato della parte ricorrente esibiva ordinanza ex art 292 cpc notificata nei termini chiedeva rinvio per la discussione;
il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'11.11.2025.
Quindi, la causa veniva posta in decisione, dopo la discussione della causa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc all'udienza dell'11.11.2025.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si ricorda che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo. pagina 3 di 6 Si osserva, poi, che il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione
(Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio
2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre
1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha offerto prova documentale della domanda, ovvero il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria per un periodo avente decorrenza dal 01.10.2021 e sino al 30.09.2022, al canone annuo di € 5.400,00. Il predetto contratto di locazione, all'art. 1 delle condizioni generali, prevedeva che, cessata la decorrenza ivi prevista, lo stesso sarebbe cessato naturalmente, ipso iure senza proroga e senza necessità di disdetta alcuna.
La ricorrente ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate.
Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Nel caso di specie, la resistente, restando contumace, non ha contestato la sottoscrizione del documento in questione.
Ha poi dimostrato la ricorrente che con comunicazione del 05.06.2024 inviata a
[...]
, la stessa veniva invitata alla riconsegna dell'immobile detenuto sin dal Controparte_1
1.10.2022.
Inoltre, la pare resistente, nonostante la regolarità della notificazione ex art.292 cpc della ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, non si è presentata all'udienza del 1.4.2025 per rendere l'interrogatorio formale richiesto nei suoi confronti. Stabilisce il primo comma dell'art.232 cpc che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel caso di specie, possono, quindi, ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, vale a dire che la resistente pagina 4 di 6 utilizza senza titolo il bene in questione dal giorno 01.10.2022 e non ha ancora rilasciato spontaneamente la suddetta unità immobiliare, nonostante il contratto di locazione sia scaduto.
Dette circostanze trovano riscontro anche nel certificato di residenza aggiornato al 25.6.2024.
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione del bene, occupato attualmente senza titolo dalla resistente.
Merita anche accoglimento la domanda di condanna al pagamento in favore del
[...]
in Milano, della somma di € 9.450,00, a titolo di indennità di occupazione Parte_2 maturata sino al 30.06.2024, oltre alle ulteriori somme successive a tale data dovute a titolo di indennità di occupazione maturate e maturande sino alla data del rilascio effettivo, commisurate al canone mensile di euro 450.
L'art, 1591 c.c., prevede che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Sono dovuti gli interessi legali su detta somma dalla domanda al saldo effettivo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria.
La resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione, né ha dimostrato di avere provveduto al rilascio.
Ciò premesso, in considerazione del fatto che l'immobile è occupato senza titolo da un lasso di tempo significativo dalla richiesta di restituzione, si ritiene di fissare la data dell'esecuzione nel termine di un mese dalla data del provvedimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che occupa senza titolo l'unità immobiliare, Controparte_1 composta da n. 2 vani e censita al N.C.E.U. del Comune di Milano al Foglio 132, Particella 255,
Subalterno 1, Categoria A/4, rendita catastale € 170,43 e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a rilasciare libero da persone e sgombro da cose l'immobile predetto, riconsegnandolo al
[...] ricorrente;
Parte_1
- fissa per l'esecuzione la data del 11.12.2025;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_2
in Milano, della somma di € 9.450,00, a titolo di indennità di occupazione maturata sino
[...]
pagina 5 di 6 al 30.06.2024, oltre alle ulteriori somme successive a tale data dovute a titolo di indennità di occupazione maturate e maturande sino alla data del rilascio effettivo, commisurate al canone mensile di euro 450, oltre interessi legali sulla somma 9.450,00 dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 264 per spese esenti, in € 3397per compensi, oltre
[...] spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice
NA CA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23917/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GO FABIO e dell'avv. QUERCIOLI ALESSANDRO ( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 6 20100 MILANO presso il difensore avv. GO FABIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis reiectiis così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo, da parte della OR Controparte_1
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente
[...] CodiceFiscale_3 a Milano, Via Giacinto Collegno n. 13, C.A.P. 20158, dell'unità immobiliare di proprietà del MI , sita nel Comune di Milano, alla via Giacinto Collegno n. 13, Parte_1 piano 4°, composta da n. 2 vani e censita al N.C.E.U. del Comune di Milano al Foglio 132, Particella 255, Subalterno 1, Categoria A/4, rendita catastale € 170,43; per effetto di quanto precede, condannare la OR , all'immediato rilascio dell'unità immobiliare Controparte_1 di proprietà del , sita nel Comune di Milano, alla via Giacinto Parte_1 Collegno n. 13, piano 4°, composta da n. 2 vani e censita al N.C.E.U. del Comune di Milano al Foglio 132, Particella 255, Subalterno 1, Categoria A/4, rendita catastale € 170,43; condannare, altresì, la OR , al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_2
in Milano, della somma di € 9.450,00, a titolo di indennità di occupazione maturata
[...] sino al 30.06.2024, oltre alle ulteriori somme a titolo di indennità che matureranno sino alla data del pagina 1 di 6 rilascio effettivo, ovvero in quell'altra somma verrà ritenuta di giustizia, oltre al riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla predetta indennità, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA… Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere prova contraria, anche in riferimento alle difese avversarie. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali di lite, di spese vive ed anticipazioni borsuali, delle spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre alla rifusione degli oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. presentato al Tribunale di Milano, il
[...] adiva questo Tribunale al fine di accertare l'occupazione senza titolo Parte_1 dell'unità immobiliare di proprietà del , sita nel Comune di Parte_1
Milano, alla via Giacinto Collegno n. 13, piano 4°, composta da n. 2 vani e censita al N.C.E.U. del
Comune di Milano al Foglio 132, Particella 255, Subalterno 1, Categoria A/4, rendita catastale €
170,43 e, per l'effetto, condannare all'immediato rilascio nonché al Controparte_1 pagamento in favore del suindicato MI, della somma di € 9.450,00, a titolo di indennità di occupazione maturata sino al 30.06.2024.
L'odierno ricorrente deduceva, infatti, di essere proprietario dell'immobile di cui sopra sito in Milano alla via Giacinto Collegno n. 13, piano 4° e che, con contratto sottoscritto in data 01.10.2021, aveva concesso in appalto, per la durata di un anno, all'impresa Controparte_2 la pulizia degli spazi comuni condominiali e la rotazione sacchi, al fine di
[...] soddisfare il fabbisogno abitativo di natura transitoria della titolare della predetta ditta individuale, in ragione del disposto di cui all'art. 5, 1° comma, Legge n. 431 del 09.12.1998 e, pertanto, in pari data
01.10.2021 stipulava con un contratto di locazione ad uso Controparte_1 abitativo di natura transitoria per un periodo avente decorrenza dal 01.10.2021 e sino al 30.09.2022, al canone annuo di € 5.400,00. Il predetto contratto di locazione, all'art. 1 delle condizioni generali, prevedeva che, cessata la decorrenza ivi prevista, lo stesso sarebbe cessato naturalmente, ipso iure senza proroga e senza necessità di disdetta alcuna.
pagina 2 di 6 A fondamento della domanda, la parte ricorrente, nel ricorso per cui è causa precisava che già con comunicazione del 05.06.2024 inviava a diffida con la Controparte_1 quale veniva invitata alla riconsegna dell'immobile detenuto sin dal 1.10.2022.
All'udienza del 28.01.2025, Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e per il resto si riservava. Controparte_1
A scioglimento della riserva, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di
[...]
del ricorso introduttivo e rinviava per l'espletamento dello stesso Controparte_1 all'udienza del 1.4.2025, disponendo che copia dell'ordinanza venisse notificata alla parte contumace ex art. 292 cpc almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata.
All'udienza del 1.4.2025, l'avvocato della parte ricorrente esibiva ordinanza ex art 292 cpc notificata nei termini chiedeva rinvio per la discussione;
il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'11.11.2025.
Quindi, la causa veniva posta in decisione, dopo la discussione della causa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc all'udienza dell'11.11.2025.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si ricorda che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo. pagina 3 di 6 Si osserva, poi, che il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione
(Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio
2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre
1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha offerto prova documentale della domanda, ovvero il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria per un periodo avente decorrenza dal 01.10.2021 e sino al 30.09.2022, al canone annuo di € 5.400,00. Il predetto contratto di locazione, all'art. 1 delle condizioni generali, prevedeva che, cessata la decorrenza ivi prevista, lo stesso sarebbe cessato naturalmente, ipso iure senza proroga e senza necessità di disdetta alcuna.
La ricorrente ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate.
Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Nel caso di specie, la resistente, restando contumace, non ha contestato la sottoscrizione del documento in questione.
Ha poi dimostrato la ricorrente che con comunicazione del 05.06.2024 inviata a
[...]
, la stessa veniva invitata alla riconsegna dell'immobile detenuto sin dal Controparte_1
1.10.2022.
Inoltre, la pare resistente, nonostante la regolarità della notificazione ex art.292 cpc della ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, non si è presentata all'udienza del 1.4.2025 per rendere l'interrogatorio formale richiesto nei suoi confronti. Stabilisce il primo comma dell'art.232 cpc che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel caso di specie, possono, quindi, ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, vale a dire che la resistente pagina 4 di 6 utilizza senza titolo il bene in questione dal giorno 01.10.2022 e non ha ancora rilasciato spontaneamente la suddetta unità immobiliare, nonostante il contratto di locazione sia scaduto.
Dette circostanze trovano riscontro anche nel certificato di residenza aggiornato al 25.6.2024.
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione del bene, occupato attualmente senza titolo dalla resistente.
Merita anche accoglimento la domanda di condanna al pagamento in favore del
[...]
in Milano, della somma di € 9.450,00, a titolo di indennità di occupazione Parte_2 maturata sino al 30.06.2024, oltre alle ulteriori somme successive a tale data dovute a titolo di indennità di occupazione maturate e maturande sino alla data del rilascio effettivo, commisurate al canone mensile di euro 450.
L'art, 1591 c.c., prevede che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Sono dovuti gli interessi legali su detta somma dalla domanda al saldo effettivo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria.
La resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione, né ha dimostrato di avere provveduto al rilascio.
Ciò premesso, in considerazione del fatto che l'immobile è occupato senza titolo da un lasso di tempo significativo dalla richiesta di restituzione, si ritiene di fissare la data dell'esecuzione nel termine di un mese dalla data del provvedimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che occupa senza titolo l'unità immobiliare, Controparte_1 composta da n. 2 vani e censita al N.C.E.U. del Comune di Milano al Foglio 132, Particella 255,
Subalterno 1, Categoria A/4, rendita catastale € 170,43 e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a rilasciare libero da persone e sgombro da cose l'immobile predetto, riconsegnandolo al
[...] ricorrente;
Parte_1
- fissa per l'esecuzione la data del 11.12.2025;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_2
in Milano, della somma di € 9.450,00, a titolo di indennità di occupazione maturata sino
[...]
pagina 5 di 6 al 30.06.2024, oltre alle ulteriori somme successive a tale data dovute a titolo di indennità di occupazione maturate e maturande sino alla data del rilascio effettivo, commisurate al canone mensile di euro 450, oltre interessi legali sulla somma 9.450,00 dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 264 per spese esenti, in € 3397per compensi, oltre
[...] spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice
NA CA
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